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Teoria · La riforma della sicurezza sul lavoro

Riforma Sisto sulla protezione del lavoro? No. Riforma Sisto sulla protezione del datore di lavoro (e della società)

La riforma della sicurezza sul lavoro secondo la Commissione Sisto perfeziona un ordigno che è già scritto nella legge: il modello 231 conforme allo standard in vetrina si presume idoneo. Esime la società e scherma il datore di lavoro, salvo la colpa grave, che esiste solo per chi il modello non l’ha comprato. In alto la responsabilità si spegne; poi scende, di delega in delega, fino al capro. Absolvitur societas, absolvitur dominus: manet caper emissarius. E il rischio resta dove è sempre stato: nel corpo di chi lavora.

whitecollarcrimes.it · 19 agosto 2026Scarica il PDF ↓

La domanda, e il metro

Vale per questo cantiere la stessa domanda posta all’altro progetto della stagione, quello del Tavolo Fidelbo sulla riforma della 231, perché i due sono figli della stessa mano: una riforma della sicurezza sul lavoro serve a far diminuire i morti e i feriti, con le garanzie giuste al posto giusto — o serve a proteggere ancora di più il vertice dell’impresa dal processo, senza aggiungere un grammo di prevenzione reale? Solo che qui la domanda ha un metro più crudo che altrove, perché la materia non è il denaro: sono i corpi. Prima di aprire la relazione, allora, bisogna contare. Non per commozione: per metodo. Una riforma si misura sul problema che dichiara di risolvere, e il problema, qui, ha numeri precisi — e numeri che mancano, il che è peggio.

Parte prima. Morti sul lavoro. Il numero non scandalizza più nessuno

Il numero che circola è uno: circa tre morti sul lavoro al giorno. È vero, ed è già una selezione. Nel 2025 le denunce di infortunio mortale pervenute all’INAIL sono state 1.093 — 792 «in occasione di lavoro», 293 nel tragitto casa-lavoro — su 597.710 infortuni denunciati; nei primi cinque mesi del 2026, 370 denunce mortali. Ma le denunce di fine anno maturano: il 2024, chiuso a 1.090, è salito a 1.202 nella rilevazione consolidata. E le denunce non sono gli accertamenti: dei morti denunciati, quelli che l’INAIL accerta come avvenuti «in occasione di lavoro» oscillano fra 550 e 886. Il numero pubblico dei morti sul lavoro è dunque un intervallo — fra i cinquecentocinquanta accertati e i milleduecento denunciati — che dipende da chi conta, quando conta, e che cosa decide di contare.

Due tendenze vanno fissate, perché la riforma dovrà risponderne. La prima: i morti da infortunio non calano — tolti gli anni del COVID, le denunce mortali oscillano dal 2019 fra 1.041 e 1.093, una linea piatta che l’INAIL stessa descrive come «in linea con il 2019». La seconda: le malattie professionali esplodono — da 45.000 denunce nel 2020 a 98.463 nel 2025, massimo dagli anni Settanta, più 119 per cento in cinque anni, e il 2026 corre verso il terzo record consecutivo. Qualunque riforma della sicurezza scritta nel 2026 nasce dentro questi due fatti: infortuni mortali stagnanti, malattia professionale in crescita verticale.

Alla caccia di quel che sta dentro le 98.463 denunce, e di quel che non vi sta. Lo scandalo delle malattie professionali… e dei PFAS

Il conteggio dei «morti sul lavoro» è costruito sugli infortuni: l’evento traumatico, datato, visibile. Non è costruito sulle esposizioni: la sostanza velenosa respirata per vent’anni, il cancro che arriva a trenta di distanza, la morte che il certificato attribuisce alla malattia e non alla fabbrica. Per vedere che cosa manca bisogna smontare il numero delle malattie professionali — perché, detto così, «98.463 denunce» non dice abbastanza.

Tre domande lo aprono: che cosa contiene; quanto ne viene riconosciuto; che cosa non contiene affatto.

Che cosa contiene. L’archivio è dominato dalle malattie che si vedono e non uccidono: nel 2024, su 88.499 denunce, il 74,7 per cento riguarda il sistema muscolo-scheletrico, un altro 12 per cento il sistema nervoso (il tunnel carpale, soprattutto), il 6,5 le ipoacusie da rumore. Schiene, tendini, orecchie: più di nove denunce su dieci. Sono malattie reali, e la loro crescita dice di un lavoro che consuma i corpi e, in parte, di una maggiore propensione a denunciare. Ma la parte che uccide è una frazione sottile: le denunce di tumore professionale sono circa duemila l’anno — il due per cento. Sì, dunque: nell’archivio ci sono anche l’amianto, il cloruro di vinile, i cancerogeni riconosciuti. La domanda giusta è in quale misura ci sono.

In quale misura, lo dicono i confronti con la scienza. L’amianto: l’Istituto superiore di sanità stima 4.400 morti l’anno per patologie asbesto-correlate — 1.545 per mesotelioma, il resto soprattutto tumori del polmone —; l’INAIL, nello stesso perimetro, ne riconosce circa 1.160. Un fattore quattro, per la malattia professionale più antica, studiata e normata del Paese: e se questo è il destino dell’amianto, che ha tabelle, registro nazionale e cinquant’anni di giurisprudenza, si immagini il resto. I tumori nel loro insieme: la letteratura attribuisce al lavoro fra il 4 e l’8 per cento dei tumori; sulle 390.000 diagnosi annue italiane, la quota prudente dà circa 17.000 casi l’anno di origine professionale. Le denunce sono 2.000; i riconoscimenti, meno di 940. Ecco l’abisso, detto con precisione: non corre fra due elenchi separati — corre fra la stima scientifica e l’archivio, e attraversa l’archivio stesso. Dei 17.000 tumori stimati, 15.000 non vengono nemmeno denunciati: il medico non collega, la latenza di decenni confonde, il malato non sa. Dei 2.000 denunciati, più della metà non è riconosciuta. A verbale ne resta uno su diciotto. L’archivio cresce sulle patologie che non uccidono; la parte che uccide entra col contagocce, e il resto va perduto tre volte — per la statistica, che non lo conta; per la vittima, che non è indennizzata; per la prevenzione, che non può prevenire ciò che non vede.

E poi c’è il caso limite, dove l’abisso si mostra allo stato puro: i PFAS, e il PFOA su tutti. Ubiquo — è nel sangue della quasi totalità delle popolazioni studiate; eterno — non si degrada: la chimica li chiama forever chemicals; cancerogeno certo per l’uomo — Gruppo 1 IARC dal dicembre 2023, la stessa casella dell’amianto e del benzene. Sta nell’ambiente di lavoro da decenni e da decenni avvelena acqua, terra e aria.

Nelle statistiche italiane delle malattie professionali il PFOA non esiste. Non una tabella dedicata, non una serie storica, non una voce di mortalità.

Qui si vede il ritardo di un’intera cultura scientifica e sociale, ed è spaventoso.

Dove i PFAS li considerano e li contano, i numeri ci sono.

Negli Stati Uniti un avvocato che rappresenta decine di migliaia di persone porta in causa DuPont dal 1999; nel 2001 DuPont cede e comincia a risarcire — le transazioni saliranno a centinaia di milioni, poi a miliardi di dollari —; uno studio epidemiologico su circa settantamila persone stabilisce il legame probabile con sei malattie, due tumori compresi. Il coraggio di un avvocato diventa leggenda, la vicenda diventa un film, «Cattive acque». Lo vediamo anche noi, in Italia. Il film. E quando sentiamo la parola PFOA diciamo: boh, che cosa è questa roba? Da noi non c’è, altrimenti lo sapremmo.

L’indagine su Miteni parte nel 2018 — vent’anni dopo l’America — e in Veneto scoprono che le loro acque sono molto più cattive di quelle americane.

In Italia i numeri non ci sono: c’è Miteni, e basta. Ma Miteni era diventata un’unità di produzione periferica di Solvay e DuPont; eppure la pur lodevole Procura di Vicenza non bussa alla porta dei giganti.

A parole perché il velo della personalità giuridica è sacro — mentre in America, per fatti eguali, a Solvay e DuPont si fanno tirare fuori somme iperboliche.

Nei fatti per ragioni politiche “attenti che poi capitali stranieri non vengono più”

Il primo e unico riconoscimento di una morte da PFAS come malattia professionale è del 13 maggio 2025 — Pasqualino Zenere, operaio a Trissino dal 1979 al 1992, morto di carcinoma uroteliale nel 2014: per undici anni quella morte non è esistita in nessuna colonna.

E lo studio dell’Università di Padova con l’ISS stima, nella sola «zona rossa» veneta, quasi quattromila morti in eccesso fra il 1985 e il 2018: quattromila morti che non figurano né fra le denunce né fra i riconoscimenti — per l’archivio, non sono mai avvenuti.

Numeri da epidemia e per di più numeri approssimati per difetto e non di poco.

Un cancerogeno certo, ovunque e per sempre, con un solo morto ufficiale: questa è la misura esatta di ciò che il conteggio nazionale non vede. La diagnosi storica è che siamo un Paese che è una colonia — anche in questo. E il silenzio non è mai innocente.

il caso Miteni svela sconcertante ignavia di tutti gli enti pubblici che ex legge dovrebbero vigilare e controllare il bene collettivo supremo, vita e salute dei consociati che hanno stipulato il Contratto Sociale.

Se lo Stato non difende i beni primordiali dell’uomo, a che serve?

Ora si può aprire la relazione, con una sola domanda semplice: quanta parte di questi morti la riforma prova a impedire?

Parte seconda. La protezione del datore di lavoro dal diritto penale che dovrebbe tutelare la vita dei lavoratori

La Commissione di studio «per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro» è istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 27 marzo 2024 — sei settimane dopo il Tavolo Fidelbo, stesso Ministero — ed è presieduta dal viceministro Francesco Paolo Sisto. Si insedia il 24 aprile 2024, tiene trentotto riunioni, chiude i lavori il 22 luglio 2025; la relazione porta la data del 30 aprile 2026 ed è consegnata al Ministro il 12 maggio — fra chiusura e consegna, quasi dieci mesi non spiegati. Il prodotto è un articolato in tre articoli: codice penale, codice di rito, testo unico sicurezza. Lo sbocco auspicato è una legge delega. Al 31 luglio 2026 non risulta depositato alcun disegno di legge.

Chi l’ha scritta: dodici componenti oltre al presidente — due ordinari di diritto penale più un associato con incarico all’Ufficio legislativo, lo stesso che siede nel Tavolo Fidelbo: i due cantieri condividono un componente; un consigliere di Cassazione penale, due avvocati penalisti, il vice-capo di Gabinetto, il presidente dell’INAIL, due ingegneri accademici, un ordinario di medicina del lavoro, una responsabile ambiente-sicurezza di un’associazione territoriale di Confindustria. La conoscenza convocata: il penale, la tecnica, l’assicuratore pubblico, l’impresa.

L’elenco di chi non c’è è più eloquente. Nessun rappresentante dei lavoratori. Nessuna associazione di vittime. Nessun magistrato del lavoro. Nessun ispettore: né l’Ispettorato nazionale del lavoro né i servizi di prevenzione delle ASL — le due strutture pubbliche che i luoghi di lavoro li vedono. Nella commissione che riscrive la responsabilità penale per i morti sul lavoro, la parte dei morti non siede.

Le audizioni confermano: la statistica INAIL, due consiglieri di Cassazione, un solo giuslavorista, un senior advisor di Confindustria. Non auditi CGIL, CISL e UIL; non l’ANMIL e le vittime; non l’Ispettorato; non i tecnici delle ASL. Qui si riscrive la tutela penale della vita dei lavoratori senza ascoltare né i lavoratori né chi ne raccoglie i corpi; e Confindustria è due volte dentro — audita come esperto, presente come componente.

Quanto alla base empirica: un solo studio a sostegno del meccanismo premiale — lo studio Accredia, per cui le aziende con sistemi certificati mostrano una frequenza infortunistica inferiore di oltre il 20 per cento. Accredia è l’ente che accredita i certificatori dei sistemi che lo studio valuta: non è una fonte terza; ed è una correlazione, non una causa — chi si certifica è già, in partenza, più strutturato. Su questo poggia l’intero impianto premiale. Nessuno studio sull’effetto dei modelli sugli infortuni; nessuna analisi delle sentenze; nessun dato sulle malattie professionali. Il metro della parte prima, nella relazione, non compare.

Parte terza. Il salvacondotto — non per i lavoratori, ma per il datore di lavoro

Il cuore è il nuovo art. 590-septies del codice penale. Comma 1, testuale: «In caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 […], il datore di lavoro […] è punibile per i fatti di cui al secondo comma dell’art. 589 e al terzo comma dell’art. 590 solo per colpa grave». Tradotto: se l’ente ha adottato un modello «adeguato»,

il datore risponde dell’omicidio colposo e delle lesioni gravissime con violazione antinfortunistica soltanto per colpa grave. La colpa semplice del datore di lavoro — la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia che abbiano causato morte o lesioni — diventa penalmente irrilevante. E il beneficio vale per il solo datore: non per i dirigenti, non per i preposti, non per il responsabile del servizio di prevenzione.

Che cosa sia la colpa grave, il testo non lo definisce se non per esempi.

Il comma 3 elenca le violazioni che rendono la colpa «comunque grave»: omessa nomina del medico competente o del responsabile del servizio, omessa valutazione dei rischi, omessa elaborazione del documento, omessa adozione delle misure, omessa rielaborazione, omessa fornitura dei dispositivi, omessa informazione e formazione.

Le omissioni totali — il non aver fatto nulla: casi a dir poco infrequenti, se ve ne sono ancora. La classe del «comunque grave» è disegnata su un insieme quasi vuoto. Tutto ciò che sta sopra — la valutazione fatta male, la misura scelta male, il rischio sottovalutato, la manutenzione lesinata, il controllo allentato — entra nel territorio in cui il giudice dovrà chiedersi se la colpa fosse «grave», col modello adottato e magari asseverato a deporre per il no.

Il comma 2 elenca gli indici di cui il giudice «tiene conto»: la natura e complessità dell’attività; le conoscenze sul rischio — e già qui la domanda si impone: le conoscenze reali o quelle dovute? Il testo non lo dice —; le buone prassi «validate dalla Commissione consultiva permanente»; e, quarto indice, il possesso dell’asseverazione dell’organismo paritetico «ovvero» della certificazione del sistema di gestione «rilasciata da un organismo accreditato».

Un dato di esperienza, dichiarato come testimonianza: in decenni di processi penali del lavoro non abbiamo mai incontrato in un fascicolo né l’una né l’altra. Né asseverazione né certificazione. Sono oggetti rari nei luoghi dove si muore; eppure, è a questi oggetti che il progetto affida la misura della colpa.

Prevediamo torme di certificatori e verificatori, e il mercato che nascerà sarà almeno pari a quello della 231.

Supposto esistente un modello «adeguato», ogni e qualunque colpa del datore di lavoro è perdonata?

Se così fosse, la norma andrebbe dritta alla Consulta.

La clausola del nuovo eventuale 590-septies pare, a contrario, instaurare una curiosa equivalenza tra inidoneità del modello, cioè inosservanza di quella regola cautelare, e la colpa cioè la violazione di qualsivoglia altra regola cautelare.

Modello “adeguato” ma caduta libera dei costi di manutenzione e di sicurezza? Se hai provveduto al modello idoneo, non sei più in colpa, e basta! Salvo colpa grave, che è il vuoto pneumatico di cui si è scritto.

Finale.

Resta fuori — da questo articolo e dall’intero progetto — la vera colpa del vertice: la politica della sicurezza dell’impresa, quella che non si legge nel modello astratto ma nelle prassi quotidiane, o nei bilanci — nelle voci su costi di manutenzione e investimenti, nei tagli effettuati e nei loro perché, e così via.

È la colpa che i processi più gravi di questo Paese hanno sempre trovato lì, nei numeri, non nelle carte della conformità.

Su quella il progetto non ha una parola.

Ancora sull’impunità double face comprata in negozio

Qualche nota ancora, perché la riforma in atto sarà salutata come benefica riforma liberista — che era l’ora, finalmente.

L’art. 30, comma 5, del testo unico, recita parola per parola: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

Si rilegga con calma. Il modello conforme a X si presume conforme all’art. 30 — dove X è una linea guida del 2001 o uno standard privato britannico del 2007. La «prima applicazione» dura dal 2008 ma il disegno di legge del 4 agosto si appresta a sostituirle con la certificazione UNI ISO 45001.

X non lo fissa il giudice, non lo scrive il Parlamento: X sta nella vetrina del negozio che raccomanda il legislatore — l’ente di normazione, il certificatore accreditato, l’organismo paritetico che assevera.

La farsa si annida esattamente qui. Da questo punto in poi basta seguire la catena e trovare i quattro anelli, ciascuno scritto in una norma diversa, nessuno segreto.

Primo anello, la presunzione: il modello conforme a X si presume conforme ai requisiti dell’art. 30 — comma 5, appena letto. Secondo anello, la società non punita: il modello dell’art. 30 è, per definizione del suo comma 1, quello «idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» ai sensi del decreto 231 — dunque la società, col modello conforme a X, è esente. Terzo anello, il datore di lavoro non punito: il proposto 590-septies aggancia a quel medesimo modello lo scudo della persona fisica. Quarto anello, la valvola: resterebbe la colpa grave — ma la riforma, al comma 3, si è visto, dichiara «comunque grave» soltanto il non aver fatto nulla; e chi il modello l’ha comprato non può, per definizione, stare nel comma 3.

Una presunzione di idoneità astratta di un documento chiamato modello — regole astratte scelte — regge la doppia non punibilità: 231 e delitto commesso con colpa non grave, che è quasi sempre.

Paghi uno e compri due.

Ora si saldino gli anelli e si legga la catena per intero, perché è la norma che il progetto non ha il coraggio di scrivere in un articolo solo: modello conforme a X, datore di lavoro e società non punibili, anche se il datore violò altra regola cautelare — basta che non sia colpa grave; e la colpa grave esiste solo per chi il modello non l’ha comprato e non ha fatto nulla, mostrando rarissima idiozia (basta fare qualcosina…).

L’impunità si acquista in negozio, e la vetrina l’ha allestita il legislatore.

Chi tiene il negozio, e a quale prezzo testuale?

I soggetti che attestano la conformità a X sono scelti e pagati dal datore; e il comma 2 ordina al giudice di «tenere conto» proprio dei loro timbri: chi vende il modello vende, nello stesso pacchetto, la prova della sua bontà.

E le parole vanno pesate fino in fondo.

Che natura ha, giuridicamente, questa impunità?

Qui la raffinatezza dell’ordigno: ogni anello, da solo, è una presunzione relativa, vincibile; la catena intera, di fatto, no — perché per vincerla il giudice dovrebbe dichiarare inadeguato un modello che una norma di legge presume conforme, che un certificatore ha certificato, che un organismo paritetico ha asseverato, e dei cui timbri un’altra norma gli ordina di tenere conto. Una presunzione di fatto che, alle giuste condizioni — il venditore giusto, il timbro giusto —, lavora come una presunzione iuris et de iure. Nessuna norma la dichiara; l’insieme la produce.

E si misuri che cosa si sta regalando alla società: quanto vale nei processi la responsabilità 231 per inidoneità del modello?

Nel processo per il più grave avvelenamento di acque della storia repubblicana — la Miteni di cui prima s’è scritto — ha risposto, ai sensi della 231, con 125.000 euro, contro i 141 anni inflitti agli uomini. Quello era già il piatto leggero della bilancia; il congegno toglie dalla bilancia anche quello.

Il rovescio conferma il dritto. Per chi il modello non lo compra — la microimpresa, tipicamente — tutto resta come oggi, anzi peggio: colpa ordinaria e cornici edittali aumentate.

La riforma non alza la soglia della punibilità: la aggancia al censo organizzativo. Sopra la soglia del negozio, l’impunità salvo omissione totale; sotto, maggiorazione di pena.

E poiché un sistema penale, per dirsi tale, ha bisogno che qualcuno resti accusabile, si guardi infine chi resta.

Lo scudo copre il solo datore; il modello idoneo copre l’ente. Dirigenti e preposti restano punibili per colpa ordinaria — con le pene aumentate. Quando si scendono i gradini del potere aziendale salgono i doveri penalmente sanzionati.

Il responsabile del servizio di prevenzione acquisisce responsabilità per reati propri, con il nuovo 58-bis.

La mappa finale: in alto, nessuno; in basso, tutti (potenzialmente).

La cascata di deleghe e subdeleghe scenderà lungo la china dell’organigramma fino a trovare l’accusabile: il dirigente, il preposto, il tecnico — chi ha firmato l’ultima carta senza avere in mano il primo euro.

Il capro espiatorio non è un difetto di fabbricazione dell’ordigno: è il suo prodotto finale. La legge non abolisce la responsabilità penale per la morte sul lavoro; la ridistribuisce per censo organizzativo — la spegne al vertice, la deposita dove finiscono le deleghe.

Lo storico slittamento: la 231 nasce come nuova responsabilità dell’ente, accanto a quella del datore di lavoro. Ora la 231, col modello presunto «idoneo» e timbro notarile, salvaguarda sé e fa irresponsabile l’altro: il datore di lavoro

Il decreto 231 nasce, nel 2001, per rompere un dogma che aveva attraversato due secoli: societas delinquere non potest — solo l’uomo risponde, perché solo l’uomo ha volontà e colpa. La rottura serviva ad aggiungere un responsabile, non a sostituirlo: accanto alla persona fisica, d’ora in poi avrebbe risposto anche l’organizzazione che il reato lo ha reso possibile; e il decreto lo scolpì nell’art. 8 — la responsabilità dell’ente è autonoma, sussiste anche quando l’autore del reato non è identificato. Due responsabilità, una accanto all’altra, perché l’organizzazione non fosse più lo schermo dietro cui l’uomo datore di lavoro spariva.

In venticinque anni, fra tutte le distorsioni documentate da questa serie, quel principio architettonico non era mai stato toccato: mai la 231 era stata usata come surrogato della responsabilità penale della persona. Era nata, alla lettera, per il contrario.

Il progetto Sisto le fa fare, in un articolo solo, il giro completo: il modello dell’ente scherma l’uomo, e continua intanto a esimere l’ente.

Lo strumento creato perché l’organizzazione non facesse più da schermo diventa schermo due volte. Se si vuole il latino che la tradizione esige, i tempi sono tre.

Societas delinquere non potest: l’Ottocento — pagava solo l’uomo. Societas delinquere et puniri potest: il 2001 — dovevano pagare entrambi. Il progetto scrive il terzo tempo, e non somiglia a nessuno dei primi due: absolvitur societas, absolvitur dominus — manet caper emissarius.

Assolta la società, assolto il padrone: resta il capro. Che è, dal Levitico in poi, l’animale su cui si caricano le colpe decise da altri — qui rinominato: il Delegato.

Il progetto rilegge l’art. 27 Cost. — «la responsabilità penale è personale», scritto come garanzia: nessuno punito per il fatto altrui — vive ora come privilegio: il datore non sarà punito per il fatto proprio, purché l’ente abbia adottato la carta giusta. La garanzia era stata scritta per proteggere l’uomo dallo Stato; il privilegio protegge il vertice dal processo che dovrebbe tutelare le vittime. Sono la stessa frase, letta da due lati opposti del tavolo — e il progetto ha scelto il lato.

Il sistema, tutt’oggi, proclama che il datore di lavoro è la persona che più di qualunque altra — artificiale o no — garantisce la vita, la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La Costituzione è tuttora da chiunque interpretata come fonte insuperabile del primato della salute e della sicurezza del lavoro, sovraordinato a qualunque altro valore — soprattutto a quello economico, col primo confliggente.

Mò, ce lo segniamo.

La valutazione dei rischi per i lavoratori

La valutazione dei rischi resta obbligo indelegabile del datore (l’art. 17 non è toccato), ma si guardi il paradosso: il datore risponde se il documento non c’è; se c’è ed è solo carta, non ne risponde lui.

Nel nuovo art. 33 a provvedere alla valutazione non è più «il servizio» ma «il responsabile del servizio», «in ragione delle proprie competenze tecniche»: la funzione passa dall’organo collettivo alla persona.

Il nuovo art. 31 mantiene inderogabile il dovere del datore di lavoro con divieto di deleghe a chi comunque ne sarà responsabile — e due commi chiudono il disegno.

Il comma 7: l’obbligo di vigilanza del datore «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4».

Il comma 8, testuale: «Il datore di lavoro non risponde della inadeguatezza della valutazione dei rischi se ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti nel presente articolo».

Chi nomina, dota e finanzia il servizio non risponde della qualità della valutazione che il servizio produce.

Un nuovo art. 58-bis introduce reati propri del responsabile del servizio — arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a poco più di novemila euro, secondo i riscontri concordi dei primi commenti.

La figura che la giurisprudenza considera priva di responsabilità penale autonoma diventa un centro di imputazione.

La catena va letta e riletta: l’obbligo resta intestato al datore, il contenuto lo scrive un suo dipendente o consulente, l’errore del contenuto non è più imputabile al datore, ed è nato un nuovo colpevole disponibile — interno, tecnico, assicurabile.

Le professioni tecniche l’hanno capito prima di tutti: parlano di «parafulmine» e di «garante zoppo» — responsabile di tutto, padrone di niente, perché i poteri di spesa restano dove sono sempre stati. In alto spenta, in mezzo nessuno, in basso il tecnico: il trasloco è la discesa già descritta, messa in norma.

Parte quarta. Lo Stato che fa? Si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità

Nel sistema vigente la valutazione dei rischi come scritto la firma il datore, con tecnici che materialmente vi provvedono per lui che paga lui, e nessuna autorità pubblica la vede prima che accada qualcosa — il documento non si deposita, non si valida, non si verifica ex ante; il controllo pubblico è l’ispezione a campione o il processo, dopo il morto.

Il conflitto di interessi è strutturale: chi sostiene il costo della prevenzione decide quanta prevenzione serve. In qualunque altro campo in cui è in gioco la vita — il farmaco, l’aereo, il ponte — l’autovalutazione del produttore incontra un occhio pubblico indipendente; nel lavoro, no.

La riforma poteva scegliere la direzione, e ha scelto: nessun controllo ex ante nemmeno ora, nessun deposito, nessun potenziamento dell’ispezione — solo i tre spostamenti interni già visti.

Non è la privatizzazione della tutela della salute: quella c’era già. È il suo perfezionamento — la privatizzazione con manleva.

E i numeri del controllo pubblico sono lo scandalo che tutti sanno, anche i riformatori di Sisto, eppure nulla se ne dice, per nulla dover fare.

Le imprese attive in Italia sono 4.617.000; l’Ispettorato nazionale del lavoro dispone di 2.969 ispettori civili, dei quali 949 tecnici. La derivazione — un calcolo, dichiarato come tale — dà una probabilità annua di accesso ispettivo del 3,4 per cento, una volta ogni ventinove anni; isolando la vigilanza su salute e sicurezza, l’1,1 per cento — una volta ogni ottantanove anni.

Il tasso di irregolarità nelle imprese ispezionate è fra il 70 e il 74 per cento da sette anni: si va dove si sa di trovare, e tre su quattro sono irregolari.

Intanto le «buone prassi validate», cui il nuovo indice di colpa rinvia, sono ferme al 27 novembre 2013: da tredici anni l’organo pubblico titolare non ne valida nessuna.

Il paragone con la colpa medica aggrava invece di attenuare: le linee guida sanitarie le elaborano società scientifiche iscritte in un elenco ministeriale e le pubblica l’Istituto superiore di sanità; l’asseverazione e la certificazione le producono le parti e i privati, senza che il progetto detti un solo requisito su chi assevera e chi certifica.

In Italia il controllo pubblico è una farsa recitata, però, sempre dalla parte dell’impresa e mai del lavoro.

Al tema — che nella dottrina USA ha il nome di una classe criminologica di delitti: State-facilitated crimes — dedicheremo un’inchiesta a parte, perché in Italia vige l’opposto principio: lo Stato e le sue articolazioni locali non solo non fanno e non rispondono, ma puntuali si costituiscono parte civile contro l’impresa imputata.

Per finta, naturalmente.

L’Europa che fa? E che cosa facciamo noi in Italy degli obblighi che l’Europa c’impone?

C’è anche un conto aperto con l’Europa, e qualcuno lo porterà a Lussemburgo: la direttiva quadro 89/391 fa del datore il responsabile della sicurezza «in tutti gli aspetti connessi al lavoro».

Una legge nazionale che lo esonera d’ogni colpa per la mera adeguatezza cartacea del modello e della valutazione ha, con quella direttiva, un problema di compatibilità che le stesse associazioni tecniche denunciano.

Le sanzioni 231? Il piatto leggero della bilancia Miteni è destinato a restare leggero per scelta, non per caso.

L’Europa ha appena ordinato di pesarlo diversamente: la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente impone, per le persone giuridiche, sanzioni con massimi non inferiori al 3 per cento del fatturato mondiale — o 24 milioni di euro — e, per i reati più gravi, al 5 per cento, o 40 milioni.

L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 — stesso numero, per ironia della sorte, del testo unico sicurezza —, in vigore dal 2 giugno: e la relazione ministeriale dichiara di aver rifiutato il criterio del fatturato, «per proporzionalità», tenendo il sistema delle quote.

Perché, non si sa.

Il disastro ambientale sale da 900 a 1.200 quote: al valore massimo della quota, nemmeno due milioni di euro.

Quaranta milioni chiesti dall’Europa, meno di due concessi dall’Italia; e tre settimane dopo quel decreto, la relazione Sisto arriva al Ministro con l’esimente in dote. Con una mano si recepisce al ribasso, con l’altra si esime.

Tanta benevolenza per l’impresa costerà all’Italia una procedura per aver infranto la direttiva europea.

E la riforma Sisto, per il lavoro, la sanzione 231 di fatto l’abbassa rispetto a prima: non nelle cornici, che nemmeno tocca, ma nell’effetto — comprato il modello conforme, l’esimente è presunta, e la sanzione scende a zero.

Pene aumentate per i delegati, impunito il delegante. Attenuanti nuove dove sarebbero state bene aggravanti

La riforma ritocca le cornici edittali: l’omicidio colposo con violazione antinfortunistica passa da due-sette anni a due anni e mezzo-otto; salgono anche le lesioni.

La struttura va vista nel suo insieme, perché è una moneta a due facce: quella simbolica — le pene che salgono — mostrata al pubblico; quella effettiva — la platea dei punibili che si svuota — spendibile in giudizio da chi si è attrezzato.

In parallelo introduce un’attenuante nuova: quando l’evento «non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole», la pena può essere diminuita fino a un terzo per chi ha dato «un contributo di minima importanza».

Bacchettata sulle mani dei redattori — non si offendano, ovvero lo facciano pure —: mai, in rerum natura, si dà una condizione che sia al contempo necessaria e sufficiente, mai un evento è conseguenza esclusiva di una sola azione.

Un concorso di cause c’è sempre e comunque.

Il Codice penale del 1930, fascista ma non incolto, dettò l’art. 41 che sancisce, ripetendolo, il principio granitico della cultura penalistica del XIX secolo: l’equivalenza logica, per il diritto penale, di tutte le condizioni necessarie dell’evento.

La deroga della causa sopravvenuta da sola capace di impedire l’evento era priva di significato, e tutti lo sanno.

Le condizioni, tutte logicamente necessarie, non si pesano: non ce n’è una che valga più o meno dell’altra.

La riforma, però, vuole cambiare le carte in tavola, inventando una condizione che pesa meno delle altre; e l’inghippo dovrebbe regolare, in discesa per gravità, la natura plurifattoriale delle malattie professionali.

Come scritto all’inizio, la riforma qui si muove sul terreno del grande scandalo, cioè la gigantesca sottostima delle denunce e ancor più dell’accoglimento delle stesse per malattia da esposizione professionale.

Invece che più regolazione e maggiori responsabilità, si omette l’una e si elidono le altre, se di vertice, del datore di lavoro, che più di tutti deve trasformare la cultura dell’impresa per orientarla alla prevenzione reale.

Qui, però, c’è di peggio: o si sa e si ragiona bene, o non si sa e si ragiona male.

O il lavoro fu condizione necessaria dell’evento, insieme a tante altre in concorso — e allora nulla quaestio: vale come le altre, senza sconti di sorta —; o non lo fu, e allora non è uno sconto che serve: non c’è nulla da pagare — datore di lavoro e, via sotto, lungo la cascata dei delegati, tutti assolti, e basta.

La riforma tradisce un declino profondo della cultura penalistica in Italia

Il concetto ormai tralatizio nel lessico penalistico di «malattia plurifattoriale» è proprio del dominio epistemico del «rischio», non di quello della «condizione necessaria».

C’è maggior o minore quantità di rischio, non maggior o minore quantità di causalità.

Il legislatore riformista italico, purtroppo, ignora sia il paradigma condizionalistico, ricevuto da augusta antica tradizione, dimostrando di non maneggiarlo, sia l’opposto paradigma del rischio, che non è fatto di logica ma di probabilità e tanto altro.

È il punto epocale che misura se, per davvero, un ordinamento giuridico si è attrezzato per il passaggio, ormai da tempo avvenuto, alla Società del Rischio, o se, invece, il fortunato titolo di Ulrich Beck è solo l’ornamento del vuoto che compare nei titoli di testa di qualche pubblicazione che si vanti d’essere moderna, anzi post moderna.

Questa pasticciata attenuante è la risposta del quasi legislatore al problema capitale detto all’inizio — l’esplosione della malattia professionale — che qui si regola con una riduzione di pena che, immaginiamo, avrà l’efficacia generalpreventiva che si voleva.

il passaggio, prudente e ponderato, al rischio, è più che necessario, altrimenti il diritto penale vivente conoscerà altre catastrofi epistemiche come fu lo spettacolo triste dei PM e dei Giudici alle prese con la rilevanza causale dei brevi periodi di esposizione imputabili all’uno e agli altri imputati in successione di carica nel tempo.

Trattare l’imputazione probabilistica dell’evento richiede però biblioteche intere di studi nuovi: di logica, ma anche di sociologia del rischio e, soprattutto, di scienze nuove, come l’epidemiologia, che misura rischi e non accerta condizioni.

Noi di whitecollarcrimes.it questo passaggio lo attraverseremo fino in fondo.

E il ritardo di anni luce del nostro pensiero penalistico rispetto alla straordinaria fioritura di dottrine giuridiche del rischio negli USA si toccherà con mano.

La pagina meno peggiore

L’articolo sul processo contiene la pagina meno peggiore del progetto, e va riconosciuta: il modello del «codice rosso» esteso ai reati lavoristici.

Il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione; la polizia giudiziaria esegue gli atti delegati «senza ritardo»; l’avviso di richiesta di archiviazione va sempre notificato alla persona offesa, col termine per l’opposizione da venti a trenta giorni.

È l’esatto contrario della scelta del Tavolo Fidelbo, che dalla propria archiviazione ha escluso l’opposizione della vittima: qui la vittima entra, là non ha cittadinanza. I due cantieri dello stesso Ministero, sulla stessa figura, dicono l’opposto — e nessuno dei due se ne accorge.

La tragedia in corso, ovvero le cavie e gli assenti

Resta la domanda più semplice, con le date in mano.

Se la malattia professionale denunciata cresce come s’è visto, che cosa propone il progetto Sisto come rimedio alla tragedia in corso? Niente. Nel testo non c’è la parola esposizione, non c’è la parola cancerogeno, non c’è una norma sulla sorveglianza sanitaria. Ma «niente», detto in astratto, non si misura.

Per misurarlo basta accostare al progetto il caso che gli è cresciuto accanto, negli stessi mesi, a ottanta chilometri dai tavoli ministeriali: il caso PFAS.

Lo trattiamo per sommi capi, perché a quella vicenda questa testata dedica un’inchiesta a puntate — «Gli assenti», «Le cavie» — a cui si rinvia per l’intero. Qui servono i tre punti che misurano il legislatore.

Il primo è il lavoro. Il cancerogeno certo della parte prima l’hanno respirato, i lavoratori di Trissino di Miteni come i lavoratori Montedison, Ausimont e ora Solvay-Syensqo a Spinetta Marengo: carichi di PFOA nel sangue fra i più alti mai documentati al mondo.

Li abbiamo chiamati «le cavie», e la parola è stata scelta con cura: imporre un’esposizione a una sostanza di corpi umani senza consenso, senza protocollo e — per le molecole sostitutive dell’ultimo decennio — senza nemmeno uno studio che segua nel tempo la salute di chi le ha maneggiate, questo è.

Il secondo è il processo. Il 26 giugno 2025 la Corte d’Assise di Vicenza chiude il primo grado — le condanne agli uomini e all’ente le abbiamo già pesate —; le due multinazionali che avevano creato le molecole che hanno avvelenato il Veneto e governato i cicli produttivi, Solvay e DuPont, mai imputate: «gli assenti» — non assolti: mai giudicati.

Il terzo è il legislatore, e va steso nel registro dell’assenza — che in questa testata significa: la ricerca è stata condotta, e ha dato esito negativo.

Negli Stati Uniti, si è visto, il contenzioso parte nel 1998-2001 e finisce in transazioni miliardarie destinate a risarcimenti e bonifiche: fino a 12,5 miliardi di dollari da 3M, 1,19 da DuPont, Chemours e Corteva. E quelle carte non erano ignote all’industria che operava in Italia: la sentenza di Vicenza documenta che già nel 2005 le lettere di Bilott giravano nelle mail dei dirigenti Solvay — sapevano, da vent’anni.

In Italia, nello stesso arco di tempo: nessun limite nazionale per i PFAS nell’acqua potabile fino al 12 gennaio 2026, quando sono entrati in vigore quelli europei; il limite più severo sui quattro PFAS prioritari, PFOA compreso, e il monitoraggio delle molecole della ex-Solvay di Spinetta Marengo prorogati di sei mesi dall’ultima legge di bilancio, «per dare tempo ai gestori di adeguarsi»; nessun valore limite di esposizione professionale nel testo unico; nessuna norma che agevoli le azioni civili collettive delle vittime — settantamila attori in class action è il numero americano, quindicimila euro a testa quello italiano —; nessun rafforzamento dei doveri di controllo pubblico, dopo che l’allarme sui nuovi PFAS in Veneto era arrivato, come è agli atti, da una lettera del ministero dell’ambiente olandese e non da un controllo italiano.

E il progetto Sisto — la commissione chiude i lavori ventisei giorni dopo la sentenza d’Assise e due mesi dopo la sentenza Zenere — non contiene una riga su nulla di tutto questo.

Sui PFAS si combatte, nel mondo, qualcosa che somiglia a una crociata: da una parte chi difende la vita e la salute — gli epidemiologi, i medici del lavoro, gli avvocati come Bilott, le madri della zona rossa —; dall’altra chi difende il conto economico dell’impresa. Ogni ordinamento sceglie da che parte stare, e lo sceglie con i fatti: con i limiti che fissa o proroga, con i controlli che finanzia o lascia scoperti, con le azioni che agevola o abbandona ai singoli. Il legislatore italiano ha scelto senza dichiararlo. Davanti a quattromila morti stimati, il silenzio non è neutralità: è una presa di parte — dalla parte di chi la morte la causa, non di chi la subisce.

Le reazioni, e la solita geometria

Le reazioni documentate disegnano la stessa mappa del cantiere parallelo. Contro: la CGIL — «la riforma che alleggerisce le responsabilità delle imprese» —, la UIL — che chiede «più prevenzione, formazione, ispettori e controlli», cioè esattamente ciò che nel testo non c’è —, le opposizioni — lo «scudo penale».

Contro, e pesa di più perché viene dall’interno del sistema tecnico: l’AIAS, che denuncia il contrasto con la direttiva 89/391; il Consiglio nazionale degli ingegneri, per cui «la responsabilità del datore di lavoro deve rimanere la leva primaria del sistema»; le associazioni dei tecnici, che rifiutano il ruolo di capro.

A favore: l’area della compliance, che parla di «svolta operativa di grande rilievo».

In silenzio: l’ANMIL e le associazioni delle vittime — il silenzio dell’altra parte, che non è consenso ma assenza dal campo — e Confindustria, che non ha bisogno di parlare: era dentro.

Una nota parlamentare, per completezza: alla Camera giace una proposta di segno opposto — il reato autonomo di «omicidio sul lavoro», con pene fino a dodici anni per il datore gravemente inadempiente.

I due testi fotografano le due direzioni possibili; solo uno dei due ha dietro un ministero.

Parte quinta. Giudizio

Sul metro fissato all’inizio, la risposta è netta: questo progetto non è una riforma della sicurezza sul lavoro; è un arretramento impressionante della responsabilità penale del datore di lavoro e della società per la morte e le malattie del lavoro.

Si riprendano i numeri della parte prima, uno per uno.

Ai 550-1.200 morti da infortunio l’anno, stagnanti da un quinquennio, il progetto risponde con una riallocazione della responsabilità ex post: nulla aumenta la probabilità che il rischio venga rimosso prima — nessun controllo in più, nessun ispettore in più, nessun obbligo nuovo di fare, solo nuovi effetti premiali dell’aver documentato.

Alle 98.463 denunce di malattia professionale risponde con il silenzio: non una norma su esposizioni, cancerogeni, amianto — per la quota di malattia che nelle statistiche non c’è nemmeno.

Agli ottomila-diecimila morti stimati da esposizione non risponde nessuno, perché nessuno li ha portati al tavolo.

Ai tre milioni di irregolari, invisibili a ogni modello organizzativo, non dedica una riga. Nulla sui subappalti; nulla sulla patente a crediti; nulla sull’art. 25-septies del decreto 231: il coordinamento con il Tavolo Fidelbo, evocato nelle presentazioni, nel testo non esiste — il progetto parallelo non è mai citato.

La riforma è calibrata sull’unico segmento del problema che coincide con il processo penale che interessa: il segmento in cui il problema è l’esposizione giudiziaria dell’impresa, non l’esposizione al rischio del lavoratore.

Il rischio si valuta come prima (da soli), si controlla come prima (quasi mai), si ispeziona come prima (con gli organici di prima); ciò che cambia è che cosa succede dopo il morto.

La protezione dal processo cresce; la protezione dal rischio resta identica.

Con tre eccezioni vere — il codice rosso, gli organici del servizio, le pene edittali — reali, minoritarie, e politicamente le più fragili, perché non hanno un solo difensore organizzato; la colpa grave condizionata li ha tutti.

C’è una controprova interna, ed è la più amara.

La relazione motiva la colpa grave con l’«impulso al disimpegno»: punire tutto scoraggia il fare. Vien da ridere. Dove sono le prove che in Italia si punisce tutto in materia di lavoro?

L’argomento simmetrico non viene mai posto: in che modo dissuade dal crimine un regime in cui, comprato il modello, la colpa ordinaria non è più punibile, anche ultra modello, e l’inadeguatezza della valutazione non è più responsabilità del datore, se non negli opposti florilegi di parole?

Se la punizione indiscriminata produce disimpegno — e non è vero, nemmeno a supporla davvero esistente —, l’impunità condizionata alla documentazione produce documentazione. Lo studio Accredia — l’unico numero portato a sostegno — non può distinguere le due cose. Su questa ambiguità non risolta poggia l’intera scommessa preventiva del progetto.

La saldatura con il cantiere parallelo va detta una volta sola: lo stesso documento — il modello ex art. 30, comprato sul mercato della conformità, asseverato e certificato da privati pagati dal verificato — esime l’ente, ne apre l’estinzione dell’illecito nel progetto gemello, si presume conforme, e adesso scherma il vertice.

Un documento, quattro effetti. Due commissioni dello stesso Ministero, un componente in comune, nessuna citazione reciproca, un solo beneficiario. Se entrambe diventassero legge, l’ordinamento italiano avrebbe costruito, per la morte sul lavoro, la franchigia più completa d’Europa: e l’avrebbe costruita chiamandola prevenzione.

Ci vuole altro, e si può dire in poche righe.

Portare il sommerso dentro il conteggio: un sistema nazionale di registrazione delle esposizioni e delle malattie lavoro-correlate, con dati pubblici — ciò che non si conta non si previene, e il caso Zenere — l’operaio Miteni morto per PFOA — dimostra che cosa significhi affidare il conteggio alla tenacia delle famiglie.

Sulle esposizioni, ciò che il caso PFAS indica alla lettera: limiti fissati e non prorogati, un valore limite professionale per le sostanze che l’evidenza indica, il biomonitoraggio degli esposti finché sono in vita, strumenti processuali collettivi per le vittime.

Un occhio pubblico dentro l’autovalutazione: il deposito del documento di valutazione, il controllo mirato sulle attività ad alto rischio, la validazione terza per le lavorazioni che uccidono.

Gli ispettori prima di ogni altra norma: ogni riforma della responsabilità che non tocchi la probabilità del controllo è una riforma della probabilità dell’impunità. Se si vuole la colpa grave, definirla nella legge per grandezze di rischio governato e sganciarne gli indici dalle carte in vendita. Dare al responsabile del servizio, insieme ai reati propri, i poteri propri: chi risponde deve poter decidere e spendere — altrimenti si è scritto il capro nella legge. E ricomporre i cantieri: una sola riforma, un solo esame parlamentare, con dentro le parti che mancavano ai tavoli — perché il difetto di origine di entrambi i progetti, prima d’ogni articolo, è l’elenco degli assenti.

Il rischio politico, in una riga: il progetto entrerà nel circuito come «la riforma che aumenta le pene per i morti sul lavoro» — la faccia simbolica della moneta — e la faccia effettiva viaggerà nelle relazioni tecniche.

Ma il giudizio di fondo si lascia dire in poche righe, e con quelle si chiude.

La riforma ha un solo movimento vero: lo slittamento. In alto la responsabilità non si sposta: si spegne — lo stesso foglio scherma il datore ed esime l’ente, capra e cavoli con un timbro solo.

Poi tutto scende: dal vertice al tecnico con i reati propri, dal processo alla carta, dal fatto al documento, dal giudizio all’attestazione comprata — giù, di delega in delega, fino al capro.

Tutto slitta, tranne una cosa: il rischio.

Quello resta esattamente dove è sempre stato — nell’aria della fabbrica, nell’acqua della falda, nel sangue di chi lavora.

Absolvitur societas, absolvitur dominus: manet caper emissarius. Et manet etiam mors: resta la morte dei lavoratori — come prima, o forse più di prima, perché l’impunità comprata con la carta produce carta, non prevenzione. Le cavie non slittano. Aspettano ancora che qualcuno le conti.

Nota sulle fonti

Documento principale: Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (pres. F.P. Sisto), datata 30 aprile 2026, consegnata al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026, con articolato in tre articoli; pubblicata da Giurisprudenza Penale (21 maggio 2026) e Sistema Penale (18 maggio 2026). Le citazioni fra virgolette sono trascritte dal testo; le disposizioni conclusive dell’articolato (artt. 34 e 55 T.U. e nuovo art. 58-bis) sono riportate secondo la descrizione della stessa relazione e, per le cornici sanzionatorie, secondo i riscontri concordi dei primi commenti. Dati: INAIL, open data 2023-2026 e Relazioni annuali; composizione delle denunce 2024 (88.499: muscolo-scheletriche 74,7 per cento, sistema nervoso 12, ipoacusie 6,5) da «Dati INAIL» n. 1, gennaio 2025; ISS, Rapporto Istisan 24|18; ReNaM, VIII Rapporto (2025); elaborazioni su AIRTUM/ISTAT per i tumori professionali; ILO (2023) e stime EU-OSHA; ISTAT, Economia non osservata (2025); Eurostat, Accidents at work; Ispettorato nazionale del lavoro, rapporti 2021-2025; pagine ministeriali sulle buone prassi validate (ultima: 27 novembre 2013); d.P.C.M. 17 dicembre 2007. Sull’ordigno e sul grande slittamento: d.lgs. 231/2001, in particolare artt. 8 (autonomia della responsabilità dell’ente) e 25-septies; art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008, testuale: il modello di organizzazione e di gestione «idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» di cui al d.lgs. 231/2001 «deve essere adottato ed efficacemente attuato»; art. 30, comma 5, testuale: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti»; art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008 («L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4»); art. 41 c.p. (concorso di cause: equivalenza delle condizioni necessarie); art. 27, comma 1, Cost. Sul contrasto europeo: direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente (sanzioni per le persone giuridiche con massimi non inferiori al 3 per cento del fatturato mondiale totale o 24 milioni di euro e, per i reati più gravi, al 5 per cento o 40 milioni); attuata con d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (GU n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026), che mantiene il sistema per quote dichiarando nella relazione ministeriale di non adottare il criterio del fatturato; disastro ambientale da 900 a 1.200 quote (valore massimo della quota: 1.549 euro, art. 10 d.lgs. 231/2001). Le formule del proposto art. 590-septies sono riportate secondo le riproduzioni dell’articolato pubblicate dalle riviste e dai primi commenti (Sistema Penale, 18 maggio 2026; Giurisprudenza Penale, 21 maggio 2026; RPLT; Lavorosì; PuntoSicuro), da riscontrare sul testo ufficiale prima di ogni uso in atti. Sul caso PFAS: sentenza Corte d’Assise di Vicenza n. 1/25, deliberata il 26 giugno 2025 (primo grado; 2.062 pagine), citata per pagina nella nostra inchiesta «Gli assenti» (19 giugno 2026), da cui provengono il dispositivo (141 anni; ente ex art. 25-undecies: 125.000 euro e confisca di 437.500), le mail del 2005 con le lettere Bilott fra i dirigenti Solvay e la lettera del ministero olandese del marzo 2018; la rassegna scientifica è nella nostra «Le cavie» (parte seconda, luglio 2026), con le fonti primarie ivi schedate — IARC, Monographs vol. 135 (dicembre 2023, PFOA Gruppo 1); Girardi & Merler, Environmental Research 2019 (coorte Trissino: 462 lavoratori, media ~4.048 ng/mL, max 91.900); NASEM 2022; EFSA 2020. Trib. Vicenza, sent. 13 maggio 2025, giudice del lavoro (caso Zenere: carcinoma uroteliale della pelvi renale, nesso «con elevata probabilità», condanna INAIL; cronache: lavialibera, Greenpeace Italia, Il Domani). Morti in eccesso nella zona rossa: Biggeri et al., Environmental Health, 2024 (Università di Padova e ISS; ~3.900 decessi in eccesso, 1985-2018, 30 comuni). Contenzioso statunitense: la vicenda Bilott-DuPont (1998-2001) e la class action Leach; C8 Science Panel (circa 70.000 partecipanti; legame probabile con sei patologie, fra cui i tumori del rene e del testicolo); transazioni: DuPont 671 milioni $ (2017); Chemours-DuPont-Corteva 1,185 miliardi $ (2023); 3M fino a 12,5 miliardi $ (2023, acquedotti pubblici; comunicati e cronache: NPR, C&EN, Business Wire). Limiti: d.lgs. 18/2023 (dir. UE 2020/2184), in vigore dal 12 gennaio 2026 (somma di 20 PFAS: 100 ng/l; PFAS totali: 500 ng/l); proroga semestrale del limite di 20 ng/l per PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS e del monitoraggio delle molecole Adv della ex-Solvay: legge di bilancio 2026, art. 1, commi 622-623 (fonti: il Salvagente, Greenpeace Italia). Direttiva 89/391/CEE, art. 5. Reazioni: Collettiva/CGIL (9 giugno 2026), il manifesto (30 giugno 2026), AIAS, CNI, associazioni tecniche, presentazioni ufficiali su GNews e Sistema Penale. Le derivazioni di calcolo (morti lavoro-correlate; probabilità annua di ispezione), il registro dell’assenza (ricerca condotta con esito negativo) e l’unica testimonianza professionale sono dichiarati come tali nel testo. Questo articolo riprende e sintetizza, per la pubblicazione, le analisi estese della serie «Impresa versus uomo»: «La riforma della sicurezza sul lavoro. Il progetto della Commissione Sisto» (31 luglio-2 agosto 2026), «La regola comprata» (8 agosto 2026), «Gli assenti» (19 giugno 2026) e «Le cavie» (luglio 2026). Ogni segnalazione di errore sarà verificata e, se fondata, recepita dandone conto.

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nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 19 agosto 2026

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