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Giustizia · La sentenza De Pasquale e Spadaro

Il pubblico ministero: un personaggio in cerca di autore?

Punti fermi della Cassazione, finalmente, al dilagante caos. Primi frammenti di esegesi della sentenza della Corte di cassazione sul caso De Pasquale e Spadaro (Sez. VI penale, 18 giugno 2026, n. 34812).

Luca Santa Maria1 · 7 ottobre 2026Scarica il PDF ↓

1. L’ultima riga, letta per prima

«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste» (p. 41). Conviene cominciare dalla fine, perché questa è la formula che nega alla radice. Non dice che la cosa è accaduta ma la legge non la punisce, come farebbe «il fatto non costituisce reato»; non dice che manca una norma, come farebbe «il fatto non è previsto dalla legge come reato»; non rimanda le carte a un altro giudice perché scriva una motivazione migliore, come farebbe un annullamento con rinvio. Dice che il fatto descritto dalla norma — un atto dovuto, il rifiuto di compierlo, un rifiuto senza giustificazione — non c’è stato. I fatti storici — la mancata acquisizione di certe carte, la nota del 5 marzo 2021 con cui i due pubblici ministeri spiegarono ai loro dirigenti perché non le acquisivano — nessuno li nega, e la Corte lo dice (p. 32). Ciò che non c’è è il reato che due gradi di giudizio avevano costruito sopra quei fatti.

La sentenza è di quarantuno pagine, e la sua architettura è semplice. Il Ritenuto in fatto, da p. 2 a p. 15, riassume l’imputazione e i motivi di ricorso: ventisei motivi degli imputati (diciannove nel ricorso, sette aggiunti dopo) e sei della Presidenza del Consiglio dei ministri, che a Brescia era stata condannata a risarcire come responsabile civile. Il Considerato in diritto comincia nella stessa p. 15 con quattro parole, «I ricorsi sono fondati», e la parte dedicata al reato finisce a p. 38; seguono due pagine su chi dovesse rispondere civilmente di un reato che non c’è, e il dispositivo. Fra p. 15 e p. 38 la Corte dice tre no, uno per ciascun elemento della fattispecie dell’art. 328, primo comma, del codice penale: l’atto non era dovuto; non ci fu rifiuto; e se anche ci fosse stato, non era indebito. Lo annuncia a p. 16, dove scrive che le tre questioni «devono essere valutate singolarmente», e mantiene la promessa: le valuta una per una, e le chiude tutte e tre nello stesso senso.

Le persone e i processi, per chi non conosce la vicenda, sono pochi, e la sentenza li presenta nelle sue prime righe (p. 2). A Milano si celebrava il processo Eni-Nigeria, e l’accusa era sostenuta da due pubblici ministeri, De Pasquale e Spadaro. Nello stesso ufficio un altro pubblico ministero, Storari, era contitolare, con la Procuratrice aggiunta Pedio, di un procedimento collegato, quello sul cosiddetto «falso complotto Eni». In quel procedimento aveva consegnato il proprio telefono (p. 35) Armanna, che nel processo Eni-Nigeria — con le parole dell’imputazione, come la Corte la riassume (p. 2) — «aveva assunto il ruolo di dichiarante a carico dei principali imputati». Storari fece avere ai due colleghi, prima a voce e poi con mail del febbraio 2021 (in parte inoltrate dal Procuratore della Repubblica, in parte dirette), informazioni che la stessa imputazione descrive come «idonee a dimostrare la falsità degli elementi forniti alla Pubblica accusa da Armanna», e li sollecitò a riversare nel processo una serie di documenti. I due pubblici ministeri non lo fecero, e il 5 marzo 2021 spiegarono perché al Procuratore della Repubblica, Greco, e alla stessa Pedio. Da questo, e da un video del luglio 2014 di cui dirò alla settima tavola, nacque il processo per rifiuto di atti d’ufficio davanti ai giudici di Brescia, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, che li condannarono e che d’ora in avanti chiamerò, insieme, Brescia.

A p. 15, prima dei tre no, la Corte delimita l’oggetto del processo con una frase che va letta con attenzione, perché è facile leggerla male. «L’oggetto del processo», scrive, «non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti ovvero del dovere, non negoziabile, di lealtà e di imparzialità del Pubblico Ministero. Il tema attiene alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie»; e subito dopo: «Non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato». Chi si fermasse a questa riga potrebbe leggervi una riserva sulla correttezza delle condotte dei due pm: la Corte avrebbe assolto due magistrati scorretti, perché la scorrettezza non è reato. È una lettura poco onesta, e la sentenza non la consente. Sul merito della scelta, se fosse giusto o sbagliato non acquisire quelle carte, la Corte si astiene, e lo ripete, perché non è quello il giudizio che le compete. Sul modo in cui i due pubblici ministeri si comportarono, e sulla legge, la Corte non si astiene affatto: se ne occupa nelle pagine in cui, dovendo stabilire se vi fu un rifiuto, descrive che cosa fecero. La decisione di coinvolgere i dirigenti, che prese la forma della nota del 5 marzo, «rappresenta un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza» (p. 33), e la si leggerà per intero alla quinta tavola. La loro scelta poggiava su «un convincimento che fu di fatto condiviso sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore aggiunto» (p. 35). E l’atto che non compirono non solo non era dovuto: quanto alle chat, compierlo sarebbe stato contrario alla legge, perché la loro acquisizione, scrive la Corte a p. 37, sarebbe stata «indebita».

La frase di p. 15, dunque, non concede nulla. Dice che il giudice penale non è chiamato a dare pagelle di correttezza, e poi, dove la condotta dei due magistrati entra nel giudizio, la descrive con le parole che ho riportato.

Se nella storia che la sentenza racconta c’è qualcosa di contrario alle regole, la Corte lo colloca con esattezza, e non è un atto compiuto o rifiutato: è un atto indebitamente chiesto, non rifiutato.

L’acquisizione di quelle chat, divenute iconiche, della malafede del «pentito» che corrompeva i suoi testi per accreditare la sua versione, se fosse stata fatta nel processo OPL 245, sarebbe stata «indebita» come fu «indebita» la loro acquisizione nel fascicolo del «complotto».

Chi la chiese, e come, la sentenza lo dice con il nome e con due parole: «quelle chat che il dott. Storari chiedeva con forza» (p. 36). La lettura è mia; le parole sono della Corte.

La questione della origine di quelle prove, del loro valore di prova e a favore di chi, e quindi della interpretazione realistica del contesto in cui le chat furono estratte e utilizzate, è lasciata nell’ombra dalla Corte di cassazione, così come doveva essere.

La frase di p. 15 sposta il giudizio dal carattere dei due magistrati alla norma, e la norma è il punto da cui tutto il resto si misura, la bussola. La Corte qui lascia intendere che la bussola era impazzita. Brescia aveva girato l’ago: in alto, dove sta il nord, aveva messo l’organo di giustizia, e da quell’idea aveva fatto discendere, in ordine, un obbligo, un rifiuto e un reato.

La Cassazione rimette l’ago al suo posto.

Il processo è un processo di parti; il pubblico ministero è una di esse; i suoi doveri hanno la forma delle regole di procedura, e le regole di procedura, dopo il rinvio a giudizio, sono scritte nel punto che conta con il verbo potere: cercare ancora è una facoltà, depositare ciò che si è deciso di cercare è un dovere, ma viene dopo la scelta, non al posto della scelta. Il caso in cui un atto si impone da sé esiste, ma si misura sui fatti, e qui i fatti dicevano che non c’era.

Questo scritto segue la sentenza nell’ordine delle sue pagine, saltando ciò che non serve, per mostrare due cose.

La prima: delle proposizioni di diritto con cui Brescia, partendo dagli artt. 358 e 430 del codice di procedura, aveva costruito un obbligo, poi un rifiuto, poi un reato, la Corte non ha salvato nulla. La seconda: in quale direzione ha rimesso la bussola. Dirò anche, per lealtà verso il lettore, che cosa la Corte ha tenuto, perché qualcosa ha tenuto: ed è precisamente ciò che Brescia aveva usato come etichetta, restituito senza le conseguenze che Brescia ne aveva tratto.

E alla fine dirò che cosa resta da fare. La Cassazione ha posato il primo mattone. Per ricostruire l’edificio ci vorrà anche altro, il riesame critico razionale di una breve stagione di straordinaria ingiustizia. Altrimenti la ferita lascerà tracce indelebili.

2. Le sette tavole su cui poggiavano le condanne

Per sapere che cosa è caduto bisogna sapere che cosa era stato messo in piedi. Le condanne di Brescia poggiavano su sette proposizioni di diritto, che chiamerò tavole perché reggevano, una accanto all’altra, il pavimento su cui le due sentenze di Brescia camminavano.

Le ricavo dalle due sentenze e, dove la Cassazione le riporta, dico la pagina; la settima la Cassazione non la riporta, e si vedrà perché non ne ha avuto bisogno.

La prima tavola è l’organo di giustizia. Il pubblico ministero, per Brescia, lo è sempre, anche in dibattimento, perché è «preposto, nell’interesse della generalità dei consociati, alla difesa dell’ordinamento» (App., p. 128). Da questo discendeva che l’art. 358, la norma che gli impone di accertare, nelle indagini, anche ciò che giova all’indagato, si applicasse anche nel corso del dibattimento, dato che il pubblico ministero «agisce sempre e comunque nell’interesse della giustizia» (parole della sentenza d’appello, che il ricorso riporta e la Cassazione riferisce a p. 6); e che si applicasse in nome della parità delle parti e del diritto di difesa.

La seconda tavola è l’art. 430, la norma che consente alle parti di indagare ancora dopo il rinvio a giudizio. Per Brescia era fonte di un dovere e non di un potere, e per farlo scattare bastava la «pertinenza» del materiale «in uno con l’interesse possibile per le altre parti processuali» (App., p. 95). La terza è il recettore: il pubblico ministero che riceve atti da un collega è «obbligato a depositare “automaticamente” gli atti ricevuti» (così p. 28 riassume l’appello), senza valutarli.

La quarta tavola è il criterio con cui le prove dovevano essere pesate: non conta che la prova provi, cioè che sia una prova, conta che possa servire. «Non si tratta, in questa sede, di stabilire se i testi fossero stati effettivamente pagati» (Trib., p. 103); il denaro era stato ricevuto «magari pure per finalità diverse della corruzione dei testi, ma che comunque meritavano svelamento» (App., p. 109). La quinta è il rifiuto: non depositare è rifiutare, anche quando si risponde per iscritto ai propri dirigenti spiegando perché. La sesta è il contenitore: le chat estratte dal telefono di Armanna erano acquisibili, perché il sequestro ha per oggetto il «contenitore», cioè il telefono (App., p. 93, come la Cassazione la riferisce a p. 37), e dunque il rifiuto era indebito. La settima riguarda il video entrato immeritatamente nella storia: i difensori, alcuni dei quali lo avevano dal 2018, non contano, perché «non sono tenuti a produrre» (Trib., p. 114) e «l’obbligo di discovery grava sul Pubblico Ministero, non già sulle difese» (App., p. 126).

La Corte compendia a p. 17 la tesi di Brescia sulla doverosità dell’atto, e già la scelta delle parole dice come andrà a finire. Per Brescia il deposito era «un atto di procedura che, per ragioni di sistema legate allo scopo del processo, alla sacralità della sua funzione accertativa, al principio della parità delle parti, al contraddittorio, avrebbe dovuto essere compiuto comunque, in ogni caso, senza ritardo; un dovere legato a principi così pregnanti la cui inosservanza avrebbe determinato un rifiuto indebito». La fonte di questa «doverosità autoevidente» stava negli artt. 358 e 430 (p. 17). Una Corte che, riassumendo la tesi altrui, sceglie o lascia parole come «sacralità» e «doverosità autoevidente» non si prepara a condividerla; e del resto lo aveva già detto una pagina prima, a p. 16: «un ragionamento in realtà non condivisibile per più ragioni».

3. Prima tavola: l’art. 358 vive nelle indagini e serve all’azione

Alla prima tavola la Corte dedica le pagine da 18 a 26, ed è la parte più bella della sentenza, perché non si limita a dire che Brescia ha sbagliato: ricostruisce da dove viene l’errore, facendo propria, con gli avverbi «correttamente» e «lucidamente», una lettura dottrinale che non nomina (p. 18). La storia comincia dalla legge delega del 1987, che aveva prescritto di attuare nel processo i caratteri del «sistema accusatorio» e aveva scritto, nella direttiva n. 37, un «potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell’esercizio dell’azione penale e dell’accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato» (p. 18). Un potere unico, con dentro anche il discarico: «ivi compresi». Il codice tradusse quel potere unico in due frasi affiancate: il pubblico ministero «compie ogni attività necessaria», e «svolge altresì accertamenti… a favore». Da quella «giustapposizione» nacque l’idea che l’indagine a favore fosse un obbligo a sé, «sganciato dalle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale» e sorretto da «altri valori e principi» (p. 18). È l’idea di Brescia, e la Corte lo dice: «una costruzione che appare in qualche modo confermativa degli assunti accusatori recepiti dai Giudici di merito» (p. 18).

Poi la Corte chiude quella porta, con la giurisprudenza costituzionale. Dal 1991 la Consulta legge gli artt. 326 e 358 «in modo unitario e non disgiunto» (p. 19): l’indagine a favore serve alla completezza delle indagini e all’obbligatorietà dell’azione, cioè ad arginare le prassi di esercizio «apparente» dell’azione su «indagini troppo superficiali, lacunose o monche» (p. 19). L’ordinanza n. 96 del 1997 lo dice senza giri: l’obbligo dell’art. 358 è «funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell’azione penale», e non ha di mira né la parità delle parti né il diritto di difesa. Così la Cassazione la riporta, testualmente (p. 20). La sentenza n. 58 del 2026, che la Cassazione riassume per tre pagine, mette il sigillo: l’azione penale «doverosa» «è solo l’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato» (p. 24). La Cassazione ne trae che quello dell’art. 358 è «un dovere che nasce e si sviluppa all’interno della fase delle indagini preliminari» (p. 25).

La conclusione sta a p. 25, in quattro punti che la Corte contrassegna con le lettere da a) a d), e che si leggono con calma. L’art. 358 «pone una specifica regola di condotta che… nasce e si sviluppa all’interno della fase delle indagini preliminari». La sua osservanza «è legata al corretto esercizio dell’azione penale». Alla sua violazione «non consegue una specifica sanzione processuale», ma il rischio di un’azione «destinata ad essere destrutturata» e responsabilità «su diversi piani»: civile, disciplinare, «penale, nel rispetto, tuttavia, della tipicità delle fattispecie». E il tema, «diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non è connesso al principio della parità delle parti ovvero al diritto di difesa» (p. 25).

Di qui il verdetto, a p. 26, con gli aggettivi che la Corte sceglie. L’assunto di Brescia «rivela la sua obiettiva infondatezza». L’art. 358 «non può costituire la fonte di un obbligo obiettivamente diverso», quello di un’attività integrativa «obbligatoria, indifferenziata, onnicomprensiva, coercibile addirittura nel corso della discussione dibattimentale». Si tratta di «una dilatazione funzionale, asistematica, non consentita dalla norma invocata, che è stata in realtà utilizzata in senso improprio al fine di rendere, snaturandone la funzione, vincolata e obbligatoria una ulteriore opzione di procedura». E la riga che chiude: «I ricorrenti… non erano affatto obbligati, ai sensi di detta norma, a compiere attività integrativa di indagine in quella fase dibattimentale» (p. 26).

Una cosa va notata a parte, perché dice come la Corte intende l’organo di giustizia che pure nomina. A p. 22 scrive che «un’azione penale esercitata senza il rigoroso confronto con gli elementi di favore ha maggiori possibilità diagnostiche di essere demolita davanti al giudice, già dal suo nascere»: il dovere di cercare il discarico è spiegato con l’interesse di chi accusa a non perdere. A p. 24, con le parole della Consulta, lo spiega anche con la posizione dell’imputato, che solo da indagini complete è messo in condizione di scegliere un rito alternativo, «parte integrante del suo diritto di difesa». Le due spiegazioni hanno un punto in comune, e la lettura è mia: in entrambe il dovere vive nelle indagini e serve all’azione. È la regola di una parte che deve accusare bene. L’organo di giustizia della sentenza n. 88 del 1991, che la Corte riporta senza riserve (p. 19), abita lì, nelle indagini, e serve a questo. Della prima tavola, l’art. 358 come fonte di un obbligo nel dibattimento, non resta nulla.

4. Seconda tavola: l’art. 430 è un «possono», e il secondo comma serve il primo

La seconda tavola cade in meno di due pagine (pp. 26-28), perché basta leggere la norma. Dopo il decreto che dispone il giudizio «le parti possono compiere “attività integrativa di indagine”» (p. 26). L’art. 430 «è strutturato in due commi, il secondo dei quali è servente rispetto al primo» (p. 26). Il primo «attribuisce al pubblico ministero una facoltà - “possono” compiere attività integrativa di indagine - e, soprattutto, stabilisce cosa il pubblico ministero non può fare» (p. 27). L’attività integrativa, «in quanto svolta, per definizione, fuori udienza», è «da una parte, incoercibile, e, dall’altra, incomprimibile, perché il relativo compimento è rimesso all’esclusiva scelta del soggetto titolare del potere d’indagine» (p. 27). Ha un limite logico, la «pertinenza al tema d’accusa delineato con la imputazione» (p. 27), e ha un titolare: «è il pubblico ministero che, nell’esercizio della propria autonomia e assumendosi la relativa responsabilità, decide se compiere attività integrativa di indagine» (p. 27).

A p. 28 il principio è scritto nella forma di una regola. «Il primo comma dell’art. 430 cod. proc. pen., attribuisce al pubblico ministero un potere discrezionale e non impone un obbligo di compiere attività integrativa di indagine che renda il suo rifiuto rilevante ai fini dell’art 328, primo comma». «La doverosità di detta attività non discende nemmeno dall’art. 358». Il secondo comma «pone una regola conseguente: se il pubblico ministero decide di compiere attività integrativa di indagine, deve poi, immediatamente, depositare la documentazione relativa e avvisare le parti». I due piani vanno tenuti distinti: «ciò che è obbligatorio non è, infatti, il compimento dell’attività integrativa di indagine, ma “solo” la condotta successiva alla decisione discrezionale di compiere tale attività integrativa» (p. 28).

Brescia aveva letto il secondo comma senza il primo, e dal dovere di depositare ciò che si è deciso di cercare aveva ricavato il dovere di cercare. La Cassazione rimette i due commi nell’ordine in cui il legislatore li aveva scritti; il riferimento di Brescia all’art. 430, dirà a p. 31, è «giuridicamente errato». Della seconda tavola resta il verbo: «possono».

5. Terza tavola: il pubblico ministero non è un contenitore vuoto

La terza tavola è quella su cui poggiava tutto il resto, e la Corte le dedica le pagine più severe (pp. 28-31). Il problema è questo: può l’attività integrativa essere compiuta da un altro pubblico ministero, titolare di un altro procedimento, e il titolare del processo è obbligato a riversarne gli esiti? Brescia aveva risposto di sì, «automaticamente», con l’appoggio di una sentenza del 2012, la sentenza Barbaro. La Corte: «Si tratta, anche in questo caso, di una impostazione giuridica errata» (p. 28).

Il ragionamento è in tre passi. Il primo lo fa con le parole di una dottrina che dichiara corretta e non nomina: «sarebbe obiettivamente irragionevole ritenere che, rispetto ad atti e documenti provenienti da fonti esterne al procedimento ed al processo - cioè da altri uffici giudiziari, da uffici amministrativi, da associazioni, da singoli cittadini - il pubblico ministero procedente non sia titolare di quello stesso potere di discernimento e di valutazione che indiscutibilmente gli appartiene nel corso delle indagini e sia invece obbligato, in modo incondizionato, a “riversare” nel processo ad quem tutto ciò che gli venga trasmesso» (pp. 28-29). Il secondo passo individua il soggetto: «le regole di condotta, la imparzialità, la necessità di valutare con lealtà e di decidere se compiere attività integrativa di indagine non possono che essere riferite al pubblico ministero titolare del procedimento, ossia al magistrato che di quel procedimento ha la responsabilità» (p. 29). Il terzo è la frase che resterà: «il titolare del procedimento non è un mero recettore, un contenitore vuoto che si può riempire in ragione delle valutazioni altrui, quand’anche si tratti di valutazioni compiute dal titolare di un procedimento avente ad oggetto reati collegati» (p. 29).

Quanto alla sentenza Barbaro, la Corte dice subito che il richiamo di Brescia è «obiettivamente incongruo ed errato» (p. 29), e poi la riporta per esteso (pp. 29-30), perché si veda di che cosa parlava. Sono parole di Barbaro, non sue, quelle per cui l’avverbio «immediatamente» del secondo comma «deve essere correlato alla concreta situazione nella quale si trova ad operare il Pubblico Ministero», che «può versare nell’oggettiva difficoltà di immediata individuazione degli atti da depositare» (p. 30). Barbaro parlava del quando depositare ciò che il pubblico ministero ha acquisito, anche se il materiale gli arriva da un’altra autorità; non diceva che fosse obbligato ad acquisirlo. La lettura è mia, sul testo che la Corte riporta. Ciò che la Corte ne trae sta nelle quattro lettere che seguono.

Le quattro lettere di pp. 30-31 sono la regola di sempre, rimessa per iscritto. Se l’atto proviene da un diverso pubblico ministero, l’attività «diventa “integrativa” solo se vi è, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento, un atto di recepimento, di acquisizione del materiale trasmesso». Quell’atto di recepimento «non è a sua volta automatico, ma consegue ad un’attività valutativa e selettiva». La valutazione ha i suoi limiti, che sono la «pertinenza», il «contenuto specifico», la «utilità degli elementi emersi… rispetto al “quadro”, costituito dalla imputazione», e «lo stato di sviluppo del processo». E alla fine «il pubblico ministero titolare del procedimento, all’esito di detta valutazione, decide se e cosa acquisire». Il collega che trasmette «si limita a trasmettere gli atti e i documenti che egli pensa possano avere valenza nell’altro procedimento» (p. 31): pensa, non decide.

La conseguenza, a p. 31, è scritta con il nome del collega. L’atto rifiutato «non era un atto che… “doveva” essere compiuto per ragioni di giustizia, cioè un atto che non poteva non essere compiuto in ragione delle valutazioni del dott. Storari, perché, in realtà, era un atto tipicamente discrezionale che, in quanto tale, implicava la necessaria assunzione di valutazioni tecniche da parte dei due ricorrenti». Valutazioni «di rilevanza, di pertinenza, di genuinità, di congruenza» (p. 31); su una di queste quattro parole tornerò alla fine. Della terza tavola resta un contenitore, vuoto, e la regola che nessuno può riempirlo da fuori.

6. Quarta tavola: l’utilità possibile e il senno di poi

La quarta tavola era il criterio con cui Brescia pesava le prove: non che provino, ma che possano servire. Su questo punto la Corte fa due cose diverse, e conviene distinguerle. Si astiene, tre volte in termini espliciti, dal dire se la scelta dei due pm di non acquisire fosse corretta: «corretta o errata che fosse» (p. 32), «a torto o a ragione» (p. 34), «in modo condivisibile o meno» (p. 35); e una quarta volta, a p. 33, con un inciso, «al di là della sua correttezza intrinseca», che riferisce alla decisione di coinvolgere i dirigenti. Il merito di quella scelta, dice, non muta la tipicità del reato. È l’astensione annunciata a p. 15, e ha un perimetro preciso: riguarda il merito della scelta, non il modo in cui fu presa né la legge. La nota a protocollo resta un atto di «doverosa» trasparenza (p. 33) e l’acquisizione chiesta resta «indebita» (p. 37), come si è letto all’inizio e come si vedrà fra poco. Sul peso del materiale, invece, la Corte si pronuncia; e lo fa per relationem, cioè con le parole di altri: di chi quel materiale lo aveva ricevuto per primo, il Procuratore della Repubblica e la Procuratrice aggiunta, e di chi presiedeva il processo in cui avrebbe dovuto entrare. Le loro dichiarazioni la Cassazione le prende dalla sentenza d’appello.

Il Procuratore della Repubblica, Greco, aveva ricevuto da Storari «un diluvio di mail chilometriche - confezionate - con una tecnica di taglia e incolla dei file denominati falsità», cioè, verosimilmente, dei testi in formato word allegati alle mail che Storari gli aveva mandato fra il 14 gennaio e il 4 febbraio 2021, come il ricorso li descrive (p. 4). Lo aveva trovato «abbastanza complicato e… praticamente impossibile da leggere per uno che aveva poco tempo a disposizione». Lo aveva giudicato «roba marginale, non decisiva», ancora «in fieri» rispetto a un processo che, a suo giudizio, si basava prevalentemente su prove documentali. Lo aveva «girato tutto a De Pasquale». Aveva ricevuto dai due pubblici ministeri l’appunto del 5 marzo, «contenente una articolata disamina della situazione», e lo aveva «messo a protocollo». Aveva ritenuto che vi fossero «problemi giuridici» all’acquisizione (p. 32).

La Procuratrice aggiunta, Pedio, era contitolare con Storari del procedimento sul complotto. Quando Storari aveva prospettato una iniziativa cautelare in quel procedimento, lei, dopo avere esaminato la bozza che egli aveva redatto, aveva espresso parere negativo, «avvalendosi del potere discrezionale» del suo ruolo, e non aveva cambiato opinione «nemmeno rivalutandola con il senno di poi» (p. 32). Nella stessa materia era stata a sua volta indagata, con l’accusa di non avere «tempestivamente» iscritto Armanna per calunnia «al fine di evitare possibili ricadute sul dibattimento Eni - Nigeria», e la sua posizione era stata archiviata (p. 32).

Il Presidente del collegio milanese, cioè del tribunale che giudicava il processo Eni-Nigeria, aveva riferito che la credibilità di Armanna era già stata inficiata e compromessa nel corso del processo, e che la documentazione «comprovante il “contegno fraudolento del dichiarante”», se acquisita, avrebbe solo «facilitato lo sforzo motivazionale profuso» (p. 34): la riteneva probante, cioè, e non decisiva. Da queste valutazioni la Corte tira la somma in una riga: «Quella documentazione che il dott. Storari aveva segnalato non era autoevidente e non avrebbe cambiato le sorti del processo» (p. 34).

Segue la frase di principio, che vale oltre questo processo: «La tipicità della fattispecie non può mutare per effetto di un’indistinta valutazione postuma, che risente del livello - maggiore o minore - del sindacato che si voglia esercitare sulla discrezionalità dell’apprezzamento rimesso al pubblico agente» (p. 34). Brescia aveva giudicato nel 2024 e nel 2025 ciò che due pubblici ministeri avevano deciso nel marzo del 2021, e lo aveva giudicato con il metro di chi sa come è andata a finire. La Cassazione dice che il reato si misura al momento della condotta, con il metro di chi decide, e non con quello di chi rilegge. Il criterio di Brescia era l’utilità possibile; il metro con cui la Corte misura, a p. 34 e a p. 37, è la decisività. La lettura è mia, le parole sono sue. Della quarta tavola resta il senno di poi, che non è una norma.

7. Quinta tavola: il rifiuto che non c’era

Il rifiuto, per l’art. 328, è «una chiara manifestazione di volontà di non compiere l’atto doveroso» (p. 31), «una omissione soggettivamente imputabile, inequivocabilmente riferibile ad un atto che deve essere compiuto senza ritardo e che l’agente indebitamente decide, invece, di non compiere» (p. 34). Può essere anche implicito, e questo «non è in contestazione» (p. 16). Che cosa era accaduto, qui, non è in contestazione nemmeno: «Non è in contestazione che i ricorrenti non solo risposero al dott. Storari, ma, il 5 marzo 2021, informarono il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto - che era peraltro contitolare del procedimento collegato - della loro valutazione - corretta o errata che fosse - di non ritenere di procedere all’acquisizione di quegli atti e di quei documenti, rimettendo, tuttavia, al dott. Greco e alla dott.ssa Pedio la decisione» (p. 32).

E i dirigenti? «Greco e Pedio erano stati informati e rimasero silenti, nulla eccepirono, non chiesero alcunché, non ritennero che si dovesse approfondire, non indissero nessuna riunione, non chiesero spiegazioni né prima e neppure dopo» (p. 33). Le loro dichiarazioni, «salvo a non voler ipotizzare una generale collusione in danno del dott. Storari e una generalizzata violazione dei doveri di lealtà e correttezza a cui - in qualche modo - non sarebbero stati estranei anche coloro che dell’Ufficio di Procura avevano la responsabilità, depongono in senso contrario alla tesi accusatoria recepita dalla Corte di appello» (p. 33). La Corte non ha bisogno di dire che la collusione non c’era: dice che per condannare i due pm bisognava ipotizzarla, e con essa un ufficio intero; e che sulla tesi che avessero deciso «arbitrariamente, e in modo strumentale» «la sentenza impugnata è sostanzialmente assertiva e unilaterale» (p. 33).

La nota del 5 marzo, che Brescia aveva letto contro i due magistrati, come rafforzativa del dolo (così la riferiscono i ricorrenti, p. 13), per la Cassazione è il contrario di un rifiuto. La decisione di coinvolgere i dirigenti «rappresenta un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza; un atto che rivela come gli imputati non agirono in una logica di nascondimento, di improbabile occultamento, di autoreferenzialità, ma cercarono una fisiologica interlocuzione con i dirigenti del loro ufficio» (p. 33). La conclusione: «gli imputati, a ben vedere, non rifiutarono alcunché perché non espressero una chiara manifestazione di volontà di non compiere l’atto, avendo rimesso la decisione ad altri che, di fatto, la condivisero» (p. 34). Della quinta tavola resta una nota a protocollo, e due dirigenti che non la smentirono mai.

8. Sesta tavola: l’indebito, rovesciato

L’avverbio «indebitamente» ha più di una lettura, e la Corte le passa una dopo l’altra (pp. 34-35). Per un indirizzo è un requisito di illiceità speciale, che dà rilievo soltanto ai rifiuti privi di giustificazione nella legge. Per un altro è un elemento superfluo, che ripete l’antigiuridicità già scritta nella norma. In parole più semplici: o l’avverbio aggiunge un requisito, o non aggiunge nulla. La Cassazione, per parte sua, ne aveva fatto un connotato del dolo, cioè di ciò che l’agente sa, «la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti» (p. 35); e ora, con un «in realtà», lo riporta dove sta, nel fatto stesso: «si tratta di un elemento che caratterizza già la tipicità oggettiva del reato» (p. 35). Comunque lo si legga, la Corte ha «già detto di come la condotta attribuita agli imputati non sia arbitraria e non sia accompagnata dalla consapevolezza di omettere di compiere un atto che, invece, avrebbe dovuto essere compiuto» (p. 35). E scrive la riga che segna il confine: «L’art. 328, primo comma, cod. pen. non sanziona penalmente la generica negligenza, l’incautela o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di compiere un atto oggettivamente doveroso e che il pubblico agente sa di dover adottare» (p. 35). È una riga generale, scritta per la norma; nel caso, la Corte ha appena scritto che la condotta non fu arbitraria (p. 35) e che non vi fu nascondimento (p. 33).

Se si prende la prima delle tre letture, quella per cui conta se il rifiuto avesse una giustificazione nella legge, si arriva al punto in cui la sentenza smette di parlare di norme e racconta che cosa era accaduto; lo racconta, dice, dagli atti allegati al ricorso e dalla propria sentenza n. 22795 del 2022 (pp. 35-36). Nel procedimento sul complotto l’accertamento tecnico sul telefono consegnato da Armanna riguardava soltanto le chat fra lui e due dirigenti di Eni; le difese di quei dirigenti avevano chiesto di accedere all’intero contenuto del telefono, e dunque anche alle altre chat, le stesse che Storari chiedeva di riversare nel processo Eni-Nigeria (p. 35). La Procuratrice aggiunta aveva detto no; il giudice aveva detto no; e la Cassazione, con la sentenza n. 22795 del 2022, aveva reso definitivo il no (pp. 35-36). La ragione è la regola del sequestro probatorio, e la parola «contenitore» qui indica l’apparecchio, non il pubblico ministero: «l’oggetto del sequestro non è costituito dal contenitore dei dati sensibili (il telefono), quanto, piuttosto, solo dai dati che dal cellulare sono estratti e che assolvono alla funzione accertativa del reato per cui si procede» (p. 36). Non l’apparecchio, non la copia forense, «ma solo dai dati che da quella copia sono estratti perché ritenuti rilevanti ai fini della prova del reato» (p. 36). «Questo, solo questo, garantisce la proporzionalità della misura» (p. 36).

Da qui la conseguenza. «Quelle chat che il dott. Storari chiedeva con forza che fossero acquisite al procedimento Eni - Nigeria, non potevano essere acquisite, per le ragioni indicate, nel procedimento Eni - Complotto» (p. 36); e il loro contenuto «non poteva essere riversato automaticamente nemmeno nel procedimento Eni - Nigeria perché detta acquisizione sarebbe stata comunque priva di base legale; occorreva, cioè un nuovo provvedimento autorizzatorio» (p. 36). L’affermazione di Brescia sul «contenitore» «è gravemente viziata» (p. 37). E la chiusa è il rovesciamento esatto delle condanne: il rifiuto «non può ritenersi “indebito” perché, in realtà… quella decisione era conforme ai principi e alle norme di legge che regolano il sequestro probatorio. Di converso, sarebbe stata indebita l’acquisizione del contenuto di quelle chat, così come invece richiesto dal dott. Storari» (p. 37).

In questa storia l’unico atto indebito che la Cassazione trova è quello che era stato chiesto. Della sesta tavola resta un avverbio che ha cambiato lato.

9. Settima tavola: il video che i difensori avevano già

Il punto 5 dell’imputazione riguardava un video del 28 luglio 2014, che la sentenza chiama «video Bigotti» e di cui non descrive il contenuto; non lo descriverò nemmeno io, perché per il ragionamento della Corte basta sapere che la Procura di Milano «avrebbe avuto la disponibilità nell’aprile del 2017» (p. 38). La Corte fissa tre cose non contestate: che il video «avesse rilievo in più procedimenti»; che «di esso fossero a conoscenza alcuni difensori già nel febbraio del 2018»; e che «fu poi prodotto in dibattimento, su richiesta delle difese, nel luglio del 2019, ossia molto prima del termine ultimo indicato nella imputazione “17 marzo 2021”, cioè due anni prima della decisione di detto processo» (p. 38). L’accusa, dunque, era un ritardo.

La risposta sta in una domanda. La Corte la pone dopo aver messo da parte due cose: le eventuali invalidità processuali, «che, in realtà, non risultano essere state mai dedotte nel corso del processo», e le «ulteriori questioni giuridiche che avrebbero potuto suggerire di non procedere immediatamente alla produzione di quel video». La domanda è questa: «ciò che non è chiaro è perché, se quel video fosse stato così rilevante, nessuno dei difensori, che di quel video avevano la disponibilità dal febbraio del 2018, avesse chiesto l’acquisizione» (p. 38). Le difese, riferì il Presidente del collegio milanese, espressero «una “lamentazione velata e poi… in discussione anche esplicita”» (p. 38). E la chiusa: «non è affatto chiaro perché vi sarebbe stato un atto di rifiuto indebito, non essendo stata esplicitata né la ragione per la quale quel video avrebbe dovuto necessariamente essere depositato prima e neppure il perché quella acquisizione non fosse stata richiesta dai difensori che di quel video avevano la disponibilità da tempo» (p. 38).

Brescia aveva scritto che i difensori «non sono tenuti a produrre» e che la discovery grava sul pubblico ministero, «non già sulle difese». La Cassazione non discute la massima, e per questo non ha avuto bisogno di riportarla; pone una domanda sui difensori: perché, se il video era «così rilevante», non l’abbiano chiesto loro, che l’avevano da un anno e mezzo. Il resto è lettura mia: in un processo di parti, chi ha una prova e la giudica decisiva la produce; chi la tiene nel cassetto per un anno e mezzo e poi lamenta che l’altra parte non l’abbia depositata, deve alla domanda della Corte una risposta. Della settima tavola resta la massima, che la Corte non ha toccato, privata della conseguenza penale che Brescia ne aveva tratto; e resta una domanda che la Corte ha posto e che non ha avuto risposta.

10. Il conto: che cosa resta delle condanne, e che cosa la Corte ha tenuto

Si può ora fare il conto, e si può farlo con gli aggettivi della Corte, perché sono i suoi e non i miei, salvo uno che dichiaro. Il ragionamento di Brescia è «non condivisibile per più ragioni» (p. 16). L’uso dell’art. 358 «rivela la sua obiettiva infondatezza» ed è «una dilatazione funzionale, asistematica, non consentita dalla norma invocata» (p. 26). L’obbligo automatico di riversare è «una impostazione giuridica errata» (p. 28); il richiamo a Barbaro è «obiettivamente incongruo ed errato» (p. 29); il riferimento all’art. 430 è «giuridicamente errato» (p. 31). Il criterio con cui le prove erano state pesate cade sotto la frase di principio sull’«indistinta valutazione postuma» (p. 34), che la Corte scrive in generale e che, come ho detto alla quarta tavola, leggo come riferita a Brescia. Sulla tesi che i due pubblici ministeri avessero deciso «arbitrariamente, e in modo strumentale», la sentenza è «sostanzialmente assertiva e unilaterale» (p. 33). L’affermazione sul contenitore è «gravemente viziata» (p. 37). Sul video, «non è affatto chiaro» (p. 38).

Il riepilogo di p. 37 mette in fila i tre no con la secchezza di un dispositivo. L’atto «non era un atto doveroso, cioè obbligato, né ai sensi dell’art 358 cod. proc. pen, e neppure ai sensi dell’art. 430». «Non era un atto che, per ragioni di giustizia, doveva necessariamente ed automaticamente essere compiuto senza ritardo». «Si trattava di un atto che implicava delicate valutazioni discrezionali, proprie del pubblico ministero titolare del processo». L’attività integrativa «è incoercibile e incomprimibile e riguarda il pubblico ministero titolare del procedimento e non può essere tecnicamente compiuta da un magistrato del pubblico ministero - persona fisica - diverso», il quale «può senz’altro segnalare» ma «senza poter escludere, in capo al pubblico ministero titolare del procedimento, l’esistenza di un autonomo potere valutativo». «Non vi fu un atto di rifiuto penalmente rilevante». E «la mancata acquisizione delle chat segnalate dal dott. Storari non solo non riguardava decisivi elementi di prova a discarico, ma non fu indebita».

Queste conclusioni sono «assorbenti sul piano logico-giuridico» (p. 37), e la Corte lo dice per spiegare perché non esamina il resto: la disponibilità concreta degli atti, il dolo, l’accertamento tecnico non terminato, i limiti temporali posti dal Tribunale di Milano (p. 38). Restano non esaminati, e nemmeno nominati, altri motivi di ricorso, che il registro in coda elenca: non c’era più nulla da giudicare. Due delle fonti scritte nell’imputazione, l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario e l’art. 111 della Costituzione, non sono esaminate in proprio. Il secondo la Corte lo nomina a p. 16, come terza norma attorno a cui ruotava il ragionamento di Brescia, e lo travolge con quel ragionamento; quando a p. 25 nega il nesso con la parità delle parti e il diritto di difesa non lo nomina, e il collegamento è mio. Del primo tace. Non sono state salvate e non sono state demolite in proprio; cadute le due norme che avrebbero dovuto riempirle, non restava nulla da esaminare: anche questa è lettura mia. Cadono le statuizioni civili (p. 38). E cade persino la parte chiamata a pagare: per un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle funzioni il responsabile civile è il Ministro della giustizia, non la Presidenza del Consiglio (p. 40), sicché chi a Brescia era stato condannato a risarcire non doveva nemmeno essere in aula.

Il conto è questo: sette tavole; sei respinte, con le parole che si sono lette; della settima è rimasta la massima, è caduto il reato ed è rimasta aperta la domanda della Corte. Delle proposizioni con cui Brescia aveva costruito l’obbligo, il rifiuto e il reato non ne è rimasta in piedi una, e la Corte non ha nemmeno rimandato le carte a un altro giudice perché provasse a rifarle. Resta da dire, come promesso, che cosa la Corte ha tenuto; e non è poco. Ha tenuto il «dovere, non negoziabile, di lealtà e di imparzialità» (p. 15). Ha tenuto la formula della Consulta del 1991, l’organo di giustizia «obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione» (p. 19), collocandola però nelle indagini e legandola all’azione. Ha tenuto, a p. 27, i «generali doveri di imparzialità e di lealtà» e le regole che ne derivano, e le ha nominate, «acquisizioni a favore della persona indagata, deposito dei relativi atti»: doveri che, dice, accompagnano la parte pubblica dall’inizio delle indagini alla fine del processo. Ha tenuto la categoria degli atti discrezionali che possono apparire necessari «in ragione del progressivo sviluppo del procedimento, dei suoi esiti, del perseguimento degli scopi conoscitivi generali del processo penale» (p. 17). E ha tenuto una «necessità di coordinamento delle indagini, di trasparenza e di informazione tempestiva a chi dell’ufficio ha la responsabilità» (p. 29), che a p. 33 chiama «doverosa» trasparenza.

Questo elenco va guardato bene, perché è l’etichetta di Brescia, l’organo di giustizia con i suoi doveri, restituita intera e privata di ciò che Brescia ne aveva ricavato: la coercibilità, l’automatismo, la sanzione penale. I doveri restano, e prendono forma nelle norme di procedura, che sono scritte, si è visto, nel segno della discrezionalità. Il dovere di depositare resta; il dovere di depositare ciò che un altro ha deciso, no. La categoria degli atti che possono farsi necessari resta; che questo fosse uno di quelli, no. Il coordinamento resta; ed era stato fatto, con una nota a protocollo. E c’è un’ultima cosa, che chiude il cerchio aperto a p. 15. La Corte non dà pagelle, e lo ha detto; ma di ciò che i due pm fecero scrive tre cose, le stesse che ho riportato all’inizio: una trasparenza «doverosa» (p. 33), un convincimento «di fatto condiviso» da chi dirigeva l’ufficio (p. 35), una decisione, per le chat, «conforme ai principi e alle norme di legge» (p. 37). Che quei doveri, applicati ai due magistrati, risultino osservati è la mia lettura di queste tre righe; le righe sono sue. Non è una sentenza che corregge una condanna. È una sentenza che smonta il meccanismo con cui, da un dovere vero, si era fabbricato un reato, e che di chi quel dovere lo aveva descrive la condotta con quelle tre parole.

11. La bussola: un processo di parti

Smontare non basta, e la Corte non si ferma a smontare. Nelle stesse pagine scrive, con la propria giurisprudenza e con quella costituzionale, dove sta il nord. Lo scrive in sei proposizioni, e vale la pena isolarle una per una, perché sono la regola che da trentotto anni era negli atti e che due gradi di giudizio avevano letto altrimenti.

La prima riguarda il modello, e la Corte la enuncia più con le categorie che con un nome. Ricorda che il processo è quello voluto dalla legge delega del 1987, con i caratteri del «sistema accusatorio» (p. 18); avverte che quel quadro è «profondamente mutato negli anni successivi», con il principio di non dispersione della prova e con le tre sentenze costituzionali del 1992, e che l’art. 358 è invece «rimasto immobile» (p. 19), proprio la norma su cui Brescia aveva costruito tutto. L’aggettivo accusatorio, nel senso di modello, la Corte lo scrive una volta sola, a p. 18, e fra virgolette, citando la delega; dopo, la parola ricorre soltanto nel senso di tesi accusatoria. In proprio usa «parte pubblica» e «ruolo di parte» (p. 27), e riprende dalla propria giurisprudenza «parte sui generis» (p. 20): sono queste le parole che contano. Chiamare accusatorio il modello che ne risulta è una scelta mia di parola: un processo di parti, in cui il pubblico ministero è una di esse.

La seconda riguarda l’organo di giustizia, e la Corte la enuncia con le parole della propria giurisprudenza: il pubblico ministero esercita la facoltà di accertare a favore «anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis» (p. 20). L’«anche» e l’«ossia», letti insieme, dicono, a mio avviso, che l’organo di giustizia è un modo d’essere della parte, non una natura che la sostituisce.

La terza riguarda le fasi. Nel processo, scrive la Corte, «ne viene accentuato il suo ruolo di parte» (p. 27). Fa propria, «in modo condivisibile», l’osservazione per cui l’imparzialità «si declini in modo diverso a seconda delle fasi», e per cui il pubblico ministero sia «più imparziale» quando, nelle indagini, è più «solo», cioè agisce senza un contraddittore davanti (p. 27). Ma subito dopo chiarisce che la fase cambia il modo, non il soggetto: i doveri generali e le regole che ne derivano non sono «limitati e circoscritti a specifiche fasi del procedimento o del processo, perché, invece, essi connotano sempre l’azione della parte pubblica, dal momento di avvio delle indagini sino alla conclusione del processo» (p. 27). L’ago non cambia nord con la fase.

La quarta è la più importante. Quei doveri «si riempiono di contenuto specifico attraverso le norme di procedura che, tuttavia, sono ispirate alla discrezionalità, alla incomprimibilità, alla incoercibilità dell’agire del pubblico ministero» (pp. 27-28). I doveri di lealtà e di imparzialità esistono, e la Corte li chiama «assoluti» (p. 27); ma non hanno la forma di una virtù da cui un giudice possa ricavare obblighi non scritti. Hanno la forma delle regole di procedura, e si è visto come sono scritte.

La quinta riguarda la discrezionalità, che è responsabilità e non arbitrio. Il pubblico ministero decide, di nuovo p. 27, «nell’esercizio della propria autonomia e assumendosi la relativa responsabilità»; le regole di condotta «non sono automatiche ed incondizionate ma trovano la loro inevitabile conformazione, caso per caso, alla luce delle ponderate valutazioni che il magistrato procedente compie, nell’esercizio delle sue scelte discrezionali, e della leggibilità delle sue considerazioni» (p. 29). Leggibilità: il dovere è di spiegare, non di obbedire.

La sesta riguarda le sanzioni. Gli errori del pubblico ministero nell’applicare l’art. 358 hanno le loro sanzioni, e sono quelle che la legge prevede e che si sono lette a p. 25: civile, disciplinare, «penale, nel rispetto, tuttavia, della tipicità delle fattispecie». Anche il codice etico, di cui la Corte cita l’art. 13, dice che il pubblico ministero «non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato» (p. 25). È un dovere, ha un nome, e ha i suoi giudici, civile, disciplinare, penale; l’ultimo, soltanto dove la fattispecie lo prevede.

Messe in fila, le sei proposizioni dicono una cosa sola, e la dicono nella direzione opposta a quella di Brescia: nessuno dei doveri del pubblico ministero trasforma la parte in un organo che deve riversare nel processo ciò che altri hanno deciso per lei. Questo è il nord. La Corte non lo ha inventato: lo ha riletto.

12. L’atto che si impone da sé, e perché qui non c’era

Resta la domanda che ogni lettore si fa: se il deposito è un potere, può un pubblico ministero tenere nel cassetto la prova dell’innocenza? I ricorrenti l’avevano posta, perché Brescia l’aveva usata contro di loro, e avevano risposto che in quel caso il corretto esercizio della discrezionalità porta al deposito, acquisendo la prova, come consente il primo comma dell’art. 430, e avvisando le parti, come impone il secondo (p. 5). La Corte non affronta l’ipotesi di scuola, e va detto. Ciò che la sentenza offre non è una risposta a quella domanda, ma il metro con cui, se il caso si presentasse, la si dovrebbe misurare; e il metro sta in tre luoghi, che vanno letti per quello che sono.

Il primo è a p. 17. La doverosità dell’atto, ai fini dell’art. 328, «sussiste non solo nei casi in cui, come quello in esame, vi sia una sollecitazione soggettiva che si concretizza in una richiesta rispetto alla quale il comportamento del soggetto attivo si pone come indebita risposta negativa, ma anche in quelli in cui, indipendentemente dalla esistenza di una richiesta o di un ordine, sussista una urgenza sostanziale, che impone il compimento dell’atto, resa evidente da fatti così oggettivi per cui l’inerzia soggettiva dell’agente assume la valenza di rifiuto». La Corte colloca questo caso nella prima ipotesi, quella della richiesta; e per la richiesta la risposta negativa dev’essere «indebita», cioè dev’esserci un atto dovuto che si nega. La seconda ipotesi, l’urgenza sostanziale «resa evidente da fatti così oggettivi», è l’atto che si impone da sé senza che nessuno lo chieda: la Corte la enuncia come regola generale, e non ha avuto bisogno di applicarla qui. Gli atti di procedura «che sono discrezionali e che, tuttavia, appaiono necessari» per gli «scopi conoscitivi generali del processo penale» restano, scrive, «di natura discrezionale», e la legge vi appresta «non invalidità processuali ma forme di controllo» sull’efficienza, sulla legalità e sulla responsabilità del pubblico ministero (p. 17).

Il secondo luogo è la p. 29 che si è appena letta: le regole di condotta prendono forma «caso per caso», alla luce delle valutazioni del magistrato procedente. Il caso per caso è del pubblico ministero, non del giudice che lo processa: è lui che, davanti a ciò che gli arriva, deve compiere le quattro valutazioni di p. 31, e deve farlo in modo leggibile. Il terzo luogo è a p. 34. Lì la Corte, dalle valutazioni riportate nella sentenza impugnata, conclude che l’atto «non atteneva a prove di autoevidenza decisiva»; da questa conclusione ricavo, a contrario, la soglia: l’autoevidenza decisiva.

Metto insieme i tre luoghi, e la sintesi è mia. L’atto si impone da sé quando è dovuto per fatti oggettivi, quando è decisivo in modo autoevidente, e quando è legittimamente compibile; e il suo primo giudice è il pubblico ministero che lo valuta, sotto la propria responsabilità e con l’obbligo di spiegarsi.

Qui, a leggere la sentenza, la seconda e la terza condizione mancavano, e la prima non risulta misurata in proprio dalla Corte. Non la decisività: il materiale non era «autoevidente e non avrebbe cambiato le sorti del processo» (p. 34). Non la legalità, almeno per le chat: non erano acquisibili senza «un nuovo provvedimento autorizzatorio» (p. 36), e acquisirle sarebbe stato «indebito» (p. 37). Quanto all’oggettività, la sentenza non la misura in proprio: riporta che chi ricevette il materiale per primo lo giudicò «roba marginale, non decisiva», «in fieri» (p. 32), e che nessuno dei dirigenti lo contraddisse (p. 33): sono dichiarati, e di altro, sull’oggettività, nella sentenza non c’è. Per il video, infine, l’urgenza di p. 17 non si vede da dove potesse venire, se chi lo voleva lo aveva già dal febbraio del 2018 (p. 38); e anche questa è lettura mia. La sentenza non offre riparo a chi tenga nel cassetto la prova dell’innocenza: gli lascia davanti il dovere non negoziabile di p. 15, il codice etico di p. 25, l’urgenza sostanziale di p. 17 e, nel rispetto della tipicità, l’art. 328. E al giudice che dovesse un giorno misurare quel caso lascia i tre no di questa sentenza, letti al rovescio: che l’atto sia dovuto per fatti e non per la valutazione di un collega; che sia rifiutato e non valutato; che sia indebito e non conforme alla legge. Brescia aveva condannato senza nessuno dei tre.

13. L’ago

Torno alla bussola. Per due gradi di giudizio l’ago aveva indicato un nord che non sta nel codice: un organo di giustizia che in dibattimento riversa ciò che gli viene mandato, perché la giustizia lo vuole, senza il diritto di valutare, e senza che la sua valutazione, condivisa dai dirigenti, contasse qualcosa. La Cassazione ha preso l’ago e lo ha rimesso dove la delega del 1987, il codice del 1988 e la Corte costituzionale del 1991, del 1997 e del 2026 lo avevano lasciato: il processo è un processo di parti; il pubblico ministero è una parte, sui generis quanto si vuole, ma una parte; i suoi doveri sono regole scritte, con un oggetto, un tempo e una sanzione; la discrezionalità è responsabilità, e si spiega; l’atto che si impone da sé esiste, e si misura sui fatti. Qui i fatti dicevano che non c’era.

Di tutto ciò che Brescia aveva scritto, la Corte ha tenuto i doveri e ha gettato il reato; e della condotta dei due pubblici ministeri ha lasciato le tre parole che si sono lette: trasparente, condivisa e, per le chat, conforme alla legge. Chi fu corretto e chi no la Corte non lo scrive, e lo dice (p. 15). Scrive di un atto compiuto che fu trasparente e condiviso, e di un atto chiesto «con forza» che sarebbe stato indebito. Il resto, l’ho detto all’inizio, è lettura mia.

14. Che cosa resta da fare

Un’esegesi dice che cosa una sentenza ha deciso e con quali parole; non dice tutto quello che c’è da sapere. La Cassazione ha giudicato un reato, e per giudicarlo le è bastato il diritto: l’atto non era dovuto, non fu rifiutato, non sarebbe stato indebito. Ma sotto il reato che non c’era ci sono fatti che c’erano. Brescia li ha pesati con il criterio dell’utilità possibile, che non chiede che cosa provino; la Cassazione, che giudicava il diritto, ne ha riferito il peso con le parole di altri e con il metro della decisività (pp. 34, 37), senza doverli leggere in proprio. Nessuno, nei tre gradi, li ha ancora giudicati per ciò che provano, per la loro origine e per la loro genuinità. I mattoni successivi si posano lì: sui fatti come accaddero, prima che sui fatti come i processi li hanno raccontati.

Le domande sono quattro, e vanno fatte in quest’ordine. Chi è all’origine delle prove che si pretendeva di riversare nel processo Eni-Nigeria, e del video che si pretendeva fosse depositato prima? L’origine è legittima? L’uso che ne è stato fatto nei processi, in quello di Milano e in quello di Brescia, era legale? E quanto valevano quelle prove, se qualcuno le avesse lette per intero invece di pesarle con il criterio dell’utilità possibile? La seconda domanda è quella che la Corte, a p. 31, chiama «genuinità», e che ha scritto senza accento; chi scrive, che è parte civile nel processo sul complotto, non può scriverla senza, e lo dichiara perché il lettore ne tenga conto.

Sull’ultima domanda la sentenza d’appello di Brescia offre l’esempio migliore, ed è quello che ho messo alla quarta tavola. Nel processo Eni-Nigeria Armanna era un dichiarante a carico, e la sua credibilità era in gioco; una prova che avesse pagato dei testimoni avrebbe pesato contro di lui, e dunque a favore degli imputati. Era questa, per l’accusa bresciana, la prova a discarico che i due pm dovevano riversare: le chat del dicembre 2019, estratte dal suo telefono, avrebbero mostrato, secondo l’imputazione bresciana e le due sentenze, che Armanna aveva pagato due testimoni nigeriani (Trib., pp. 102-103; App., p. 109). La Corte d’appello scrisse che il denaro era stato ricevuto «magari pure per finalità diverse della corruzione dei testi, ma che comunque meritavano svelamento» (App., p. 109). Il Tribunale, prima di lei, aveva avuto il dato sotto gli occhi: quel denaro era legato a un «file di fonte EFCC» (Trib., p. 102), cioè a un documento proveniente dall’autorità nigeriana che indaga sui reati finanziari; e aveva scelto di non trarne nulla, scrivendo che «non si tratta, in questa sede, di stabilire se i testi fossero stati effettivamente pagati» (Trib., p. 103). Ecco il criterio dell’utilità possibile applicato a una prova: non si stabilisce che cosa prova, si stabilisce che potrebbe servire. Chi scrive sostiene, e lo mostrerà nel prossimo mattone, quello sui verbali, che per capire di che cosa parlassero quelle chat bastava leggere gli interrogatori resi da Armanna nel 2016, che erano nei fascicoli da anni: si parlava di quel file, non di testimoni. Se è così, la prova «a discarico» che due magistrati avrebbero dovuto riversare in un processo, sotto la minaccia di un reato, diceva un’altra cosa; e il suo valore si poteva misurare fin dal principio.

Forse bastava meno: leggere il verbale del teste Eke all’udienza del 29 gennaio 2020 del processo OPL 245: se questo fu un teste comprato da Armanna, il meno che si possa dire è che qualcun altro lo comprò a un prezzo assai più alto, di che natura non so.

Le stesse quattro domande valgono per le altre chat, per il video e per i documenti che i mattoni successivi presenteranno; e la risposta, in ciascun caso, va cercata nei documenti e nelle date, non nelle qualifiche di chi li ha maneggiati, che è l’errore da cui questo scritto è partito. È il lavoro dei mattoni che vengono: la genesi delle prove, il loro passaggio da un ufficio all’altro, il loro destino nei processi, il loro valore. Questo primo mattone serviva a sgombrare il terreno dal diritto che la Corte ha respinto. Gli altri si posano sopra.2

Note

  1. Chi scrive è parte civile nel processo milanese sul cosiddetto «complotto» ai danni di Eni, tuttora in corso, e lo dichiara perché il lettore ne tenga conto. I numeri di pagina fra parentesi senza altra indicazione rinviano al testo della sentenza depositata il 29 settembre 2026 (41 pagine); «Trib.» e «App.» sono le sentenze del Tribunale di Brescia dell’8 ottobre 2024, n. 3178, e della Corte d’appello di Brescia del 16 ottobre 2025, n. 1375. I virgolettati sono testuali; dove la Corte riferisce parole di altri, lo dico. Un registro di ciò che è verificato, riferito e derivato chiude lo scritto.
  2. Registro. Verificato sul testo della sentenza (PDF ufficiale pubblicato dalla Corte, da cui il numero 34812; 41 pagine; depositata il 29 settembre 2026): tutti i virgolettati e le pagine, controllati con un confronto meccanico e con passaggi avversariali sul testo pronto, che hanno corretto attribuzioni, confini di citazione e giunture del ragionamento qui recepiti. Riferito: le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica, della Procuratrice aggiunta e del Presidente del collegio milanese sono riportate dalla Cassazione dalla sentenza d’appello (pp. 32-34) e restano dichiarazioni; dal testo della Cassazione non è possibile sapere se le virgolette racchiudano parole dei dichiaranti o della sentenza bresciana; «lamentazione velata» è parola del Presidente del collegio, riferita a p. 38; le parole dell’imputazione riportate nel § 1 sono della sentenza che la riassume (p. 2); la vicenda dell’accesso al telefono (§ 8) la Corte la trae, come dichiara, dagli atti allegati al ricorso e dalla propria sentenza n. 22795 del 2022 (pp. 35-36); la descrizione del contenuto delle chat nel § 14 è presa dall’imputazione e dalle sentenze di Brescia, perché la Cassazione non lo descrive (p. 2 parla, riferendo l’imputazione, di «pretesa subornazione di Armanna»). La lettura dottrinale che la Corte fa propria a pp. 18, 21, 27 e 28 non è nominata dalla sentenza e non la nomino. Il contenuto del video la sentenza non lo descrive, e non lo descrivo. I passi di Trib. (pp. 102, 103, 114) e App. (pp. 93, 95, 109, 126, 128) sono stati riscontrati sui testi; il riferimento di App. p. 93 al «contenitore» è citato dalla Cassazione a p. 37. Non deciso dalla Corte perché assorbito (pp. 37-38): la disponibilità concreta degli atti, il dolo, lo stato dell’accertamento tecnico, i limiti posti dal Tribunale di Milano; non esaminati, senza essere nominati: il dodicesimo motivo, sul fatto diverso; il tredicesimo, sulla prevedibilità di un’interpretazione «inedita»; il quindicesimo, sull’accordo fra le parti sul video; il primo motivo della Presidenza del Consiglio, sulla specialità della legge n. 117 del 1988; e, dei motivi civili, il secondo, il terzo e il quarto, travolti dalla revoca delle statuizioni civili; il primo motivo civile, sulla legittimazione passiva, è invece esaminato e accolto (pp. 39-40). Nominato ma non esaminato in proprio: l’art. 111 della Costituzione (pp. 16, 22); mai nominato nel Considerato in diritto: l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario (§ 10). Derivato da chi scrive: la lettura di p. 15 alla luce di pp. 33, 35, 36 e 37 nel § 1, e la conclusione, nei §§ 10 e 13, che i doveri risultino osservati, con ciò che il § 13 dice di ciò che la Corte non scrive; la lettura delle «sette tavole» e il conto del § 10, compresa la lettura della «valutazione postuma» di p. 34 come riferita a Brescia e la ragione per cui gli artt. 73 e 111 non sono esaminati; la glossa sui «file denominati falsità» nel § 6; il nome di bussola, la parola accusatorio, la scelta e l’ordine delle sei proposizioni e la lettura dell’«anche» e dell’«ossia» di p. 20 nel § 11; l’urgenza del video nel § 12; la lettura di pp. 22 e 24 nel § 3; la lettura di ciò di cui parlava la sentenza Barbaro nel § 5; la lettura della decisività come metro nel § 6; la lettura sui difensori nel § 9; la sintesi del metro nel § 12, costruita su tre passi (pp. 17, 29, 34) che la Corte scrive in tre luoghi e con tre funzioni diverse, e che la Corte non applica all’ipotesi della prova certa dell’innocenza, da essa non affrontata. Dichiarato da chi scrive e non ancora documentato in questo testo: che gli interrogatori resi da Armanna nel 2016 mostrino che le chat del dicembre 2019 riguardavano un file e non il pagamento di testimoni (§ 14); è materia del mattone successivo, sui verbali.

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Luca Santa Maria
whitecollarcrimes · 7 ottobre 2026

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