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Progetto · La critica del diritto penale d’impresa

Nasce un progetto: la critica del diritto penale d’impresa

Da oggi questa testata mette in fila i cantieri legislativi della stagione — la 231 del Tavolo Fidelbo, la sicurezza sul lavoro della Commissione Sisto; poi l’intelligenza artificiale, l’ambiente, e via via il resto — e li legge come un disegno solo. Due tendenze li attraversano tutti: il diritto penale del lavoro che diventa diritto penale del datore di lavoro, protetto dal processo; e la cartolarizzazione del dovere di prevenzione — il dovere si fa carta, la carta si compra, e comprata la carta è comprata l’impunità del vertice.

whitecollarcrimes.it · 28 agosto 2026Scarica il PDF ↓

Il progetto

Il 19 agosto abbiamo pubblicato la critica della riforma Sisto sulla sicurezza del lavoro. Chi la leggerà troverà un’analisi lunga, testuale, condotta norma per norma sull’articolato della Commissione ministeriale. Ma quella critica non è un articolo isolato: è il secondo pilastro di un progetto che con la pubblicazione di oggi nasce ufficialmente, e che qui dichiariamo per intero — la critica del diritto penale d’impresa.

Il primo pilastro l’abbiamo già costruito: la riforma della responsabilità degli enti, il decreto 231, riscritta dal Tavolo Fidelbo. Il secondo è uscito il 19 agosto: la riforma della sicurezza sul lavoro, riscritta dalla Commissione Sisto — due commissioni istituite dallo stesso Ministero a sei settimane di distanza, con un componente in comune e nessuna citazione reciproca. Il terzo è già in cantiere: la legge italiana sull’intelligenza artificiale, la 132 del 2025, con il suo penale simbolico scritto per non essere mai applicato. Il quarto lo ha appena servito il legislatore: il recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, il decreto legislativo 81 del 2026 — stesso numero, per ironia della sorte, del testo unico sicurezza —, che alla richiesta europea di sanzionare le società fino al cinque per cento del fatturato mondiale ha risposto tenendosi le quote: al massimo, nemmeno due milioni di euro. E via via verrà il resto: i mercati, il fisco, la concorrenza — ovunque il diritto penale incontri l’impresa.

Perché un progetto, e non una serie di articoli? Perché i cantieri, guardati uno per volta, si lasciano raccontare come tecnica: una soglia di punibilità qui, una causa di estinzione là, un’attenuante, una certificazione. È il loro modo di passare inosservati. Guardati insieme, mostrano quello che ciascuno, da solo, riesce a nascondere: una direzione. La stessa mano, lo stesso metodo, lo stesso beneficiario. Noi li guarderemo insieme.

La distorsione: dal diritto penale del lavoro al diritto penale del datore di lavoro

Il diritto penale del lavoro è nato per una ragione sola: proteggere, con l’arma più severa dell’ordinamento, la vita e la salute di chi lavora — cioè di chi, nel rapporto di produzione, il rischio lo subisce e non lo governa. La Costituzione dice che la responsabilità penale è personale e che la salute è diritto fondamentale; il testo unico dice che il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza; la direttiva quadro europea lo fa responsabile «in tutti gli aspetti connessi al lavoro». Questo era — questo è, sulla carta — il diritto penale del lavoro: il genitivo indica chi è protetto.

La stagione legislativa in corso rovescia il genitivo. Il progetto Sisto, l’abbiamo scritto nel titolo stesso della critica pubblicata il 19 agosto, non protegge il lavoro: protegge il datore di lavoro. E lo protegge — la formula è la più esatta che abbiamo trovato, e la usiamo come insegna di questa sezione dell’analisi — dal diritto penale che dovrebbe tutelare la vita dei lavoratori. Non è più lo strumento a tutelare la persona che lavora dal rischio d’impresa: è l’impresa a essere tutelata dallo strumento. La tutela resta penale; cambia il tutelato. Dalla tutela, col diritto penale, del lavoro — alla tutela, sempre col diritto penale, del datore di lavoro dal processo.

Il meccanismo, nei vari cantieri, è sempre lo stesso e sempre presentato come modernità: non si abroga nulla, non si depenalizza nulla — sarebbe visibile, e costerebbe politicamente. Si lascia il reato dov’è, anzi se ne alzano le pene per la vetrina; e si costruisce, a monte, il congegno che impedisce al processo di arrivare al vertice. Nella 231 riformata, le uscite premiali e l’estinzione dell’illecito per l’ente che si è riorganizzato. Nel progetto Sisto, lo scudo della colpa grave per il datore che ha adottato il modello. Nella legge sull’intelligenza artificiale, fattispecie scritte per non catturare nessuno. Nell’ambiente, sanzioni tenute a un livello che per una multinazionale è una voce di bilancio. Il diritto penale d’impresa resta in piedi come scenografia; si svuota la platea dei punibili — di quelli, s’intende, che siedono in alto.

La seconda tendenza: la cartolarizzazione del dovere di prevenzione

C’è una parola della finanza che descrive con precisione quello che sta accadendo al dovere di prevenzione, e la adottiamo come categoria di questo progetto: cartolarizzazione. La finanza chiama così l’operazione che trasforma un credito — un rapporto reale, fatto di un debitore in carne e ossa e della sua capacità di pagare — in un titolo di carta che circola da solo, si compra e si vende, e vale non per quello che contiene ma per il rating che qualcuno, pagato dall’emittente, gli ha stampato sopra. Come è andata a finire, quando il mondo si accorse che la carta valeva più dei crediti che avrebbe dovuto contenere, lo ricordiamo tutti.

Il legislatore penale d’impresa sta facendo al dovere di prevenzione esattamente questo. Il dovere del datore di lavoro — valutare il rischio, rimuoverlo, mantenere le macchine, formare le persone, spendere quel che serve — era un rapporto reale: un obbligo di fare, misurato sui fatti, sanzionato dal giudice. La stagione in corso lo trasforma, pezzo per pezzo, in carta: il modello di organizzazione, il documento di valutazione, l’asseverazione dell’organismo paritetico, la certificazione dell’ente accreditato. Poi fa della carta un titolo: il modello conforme allo standard in vetrina si presume idoneo per legge. Poi dà al titolo un rating: il timbro del certificatore — scelto e pagato, come le agenzie di rating di allora, da chi emette la carta. E infine attribuisce al titolo il potere che nessuna carta dovrebbe avere: estinguere la responsabilità. Comprata la carta, l’ente è esente; comprata la carta, il datore risponde solo per una colpa grave disegnata su un insieme quasi vuoto. Paghi uno e compri due.

La prevenzione reale — i soldi spesi in manutenzione, gli impianti fermati, i turni alleggeriti, i dispositivi consegnati — non è più il contenuto del dovere: è, al più, il sottostante dimenticato di un titolo che circola da solo. E come ogni cartolarizzazione, anche questa ha il suo default già scritto. Solo che qui il default non si conta in punti base: si conta in corpi. Il rischio, l’abbiamo scritto nella chiusa di quell’articolo, è l’unica cosa che non slitta e non si cartolarizza — resta nell’aria della fabbrica, nell’acqua della falda, nel sangue di chi lavora.

E in cima alla catena della carta sta il terzo elemento del disegno, il più antico: l’impunità del vertice. La responsabilità, spenta in alto dal modello, scende l’organigramma di delega in delega fino a trovare l’accusabile — il dirigente, il preposto, il tecnico che ha firmato l’ultima carta senza avere in mano il primo euro. Nell’articolo lo abbiamo detto col latino che la tradizione esige, e il latino resta l’insegna di tutto il progetto: absolvitur societas, absolvitur dominus — manet caper emissarius. Assolta la società, assolto il padrone: resta il capro.

Le critiche alla riforma Sisto, in dodici punti

Chi vuole l’analisi completa la trova nell’articolo pubblicato il 19 agosto, con le fonti riga per riga. Qui enunciamo le critiche, tutte, nell’ordine in cui il testo le costruisce.

Primo. La riforma nasce senza numeri. Nel 2025 le denunce di infortunio mortale sono state 1.093 — tre morti al giorno, una linea piatta dal 2019 —; le denunce di malattia professionale sono esplose da 45.000 a 98.463 in cinque anni, più 119 per cento, massimo dagli anni Settanta. E sotto l’archivio sta il sommerso che la scienza vede e lo Stato no: 17.000 tumori professionali stimati l’anno contro meno di 940 riconosciuti; 4.400 morti d’amianto stimati dall’Istituto superiore di sanità contro 1.160 riconosciuti; i PFAS — cancerogeno certo per l’uomo, ubiquo, eterno — che nelle statistiche italiane delle malattie professionali semplicemente non esistono: un solo morto ufficiale, Pasqualino Zenere, riconosciuto nel 2025, mentre lo studio dell’Università di Padova con l’ISS stima quasi quattromila morti in eccesso nella sola zona rossa veneta. Di tutto questo, nella relazione della Commissione, non c’è traccia: il problema che la riforma dichiara di risolvere non è mai misurato.

Secondo. La Commissione è costruita senza la parte dei morti. Dodici componenti: penalisti, tecnici, l’assicuratore pubblico, l’impresa — Confindustria due volte, come componente e come audita. Nessun rappresentante dei lavoratori, nessuna associazione di vittime, nessun ispettore, nessun magistrato del lavoro. E una sola base empirica: lo studio Accredia — l’ente che accredita i certificatori dei sistemi che lo studio valuta. Una correlazione, non una causa; una fonte, non terza.

Terzo. Il cuore della riforma è un salvacondotto. Il nuovo art. 590-septies: se l’ente ha adottato un modello «adeguato», il datore di lavoro risponde della morte e delle lesioni dei suoi lavoratori solo per colpa grave. La colpa semplice — la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia che hanno causato la morte — diventa penalmente irrilevante. Che cosa sia la colpa grave, il testo non lo dice: la elenca per esempi, e gli esempi sono le omissioni totali — il non aver fatto nulla, il datore-idiota che non si dà in natura. Un vuoto pneumatico. Tutto il resto — la valutazione fatta male, la manutenzione lesinata, il controllo allentato — sta sotto la soglia, col modello comprato a deporre per il no. Se il testo resterà questo, l’appuntamento è alla Consulta.

Quarto. L’impunità si compra in negozio, e la vetrina l’ha allestita il legislatore. L’art. 30, comma 5, del testo unico presume conforme il modello redatto secondo lo standard in vetrina — ieri le linee guida UNI-INAIL e il British Standard, domani la ISO 45001. La catena ha quattro anelli, ciascuno scritto in una norma diversa: la presunzione di conformità; l’esimente dell’ente; lo scudo del datore; la valvola della colpa grave, chiusa per chi il modello l’ha comprato. Saldati gli anelli, la norma che il progetto non ha il coraggio di scrivere in un articolo solo dice: modello conforme a X, datore di lavoro e società non punibili. Ogni anello, da solo, è una presunzione relativa; la catena intera, di fatto, lavora come una presunzione iuris et de iure. E chi attesta la conformità è scelto e pagato dal datore: chi vende il modello vende, nello stesso pacchetto, la prova della sua bontà. Prevediamo torme di certificatori, e un mercato almeno pari a quello della 231.

Quinto. Il capro è il prodotto finale. Lo scudo copre il solo datore; il modello copre l’ente; dirigenti e preposti restano punibili per colpa ordinaria, con le pene aumentate; il responsabile del servizio di prevenzione acquista reati propri. Quando si scendono i gradini del potere aziendale, salgono i doveri penalmente sanzionati: in alto nessuno, in basso tutti. La cascata di deleghe scenderà l’organigramma fino a trovare l’accusabile — e il capro espiatorio non è un difetto di fabbricazione dell’ordigno: è il suo prodotto finale, qui rinominato il Delegato.

Sesto. La 231 compie lo slittamento storico. Nel 2001 nacque per rompere il dogma — societas delinquere non potest — e per aggiungere un responsabile accanto all’uomo, non per sostituirlo: due responsabilità, perché l’organizzazione non facesse più da schermo. Il progetto Sisto le fa fare il giro completo: il modello dell’ente scherma l’uomo e continua a esimere l’ente. Lo strumento creato contro lo schermo diventa schermo due volte. E l’art. 27 della Costituzione — «la responsabilità penale è personale», scritto come garanzia: nessuno punito per il fatto altrui — vive ora come privilegio: il datore non punito per il fatto proprio, purché l’ente abbia adottato la carta giusta.

Settimo. La valutazione dei rischi si cartolarizza. Il datore risponde se il documento non c’è; se c’è ed è solo carta, non ne risponde più lui: il nuovo art. 31 dichiara che il datore «non risponde della inadeguatezza della valutazione dei rischi» se ha adempiuto agli obblighi organizzativi, e il nuovo art. 58-bis consegna al responsabile del servizio — il tecnico interno, assicurabile, senza un euro di potere di spesa — i suoi reati propri. Le professioni tecniche l’hanno capito prima di tutti: parlano di parafulmine e di garante zoppo.

Ottavo. Lo Stato guarda. La probabilità annua che un’impresa italiana riceva un’ispezione su salute e sicurezza è dell’1,1 per cento: una volta ogni ottantanove anni. Dove si ispeziona, il tasso di irregolarità è fra il 70 e il 74 per cento da sette anni. Le «buone prassi validate», cui i nuovi indici di colpa rinviano, sono ferme al 27 novembre 2013. La riforma non aggiunge un ispettore, un deposito, un controllo ex ante: perfeziona l’autovalutazione pagata dal valutato — la privatizzazione con manleva. È la classe di fenomeni che la dottrina americana chiama State-facilitated crimes; con l’aggravante italiana dello Stato che non vigila, non risponde, e poi si costituisce parte civile contro l’impresa imputata. Per finta, naturalmente.

Nono. L’Europa chiede, l’Italia esime. La direttiva quadro 89/391 fa del datore il responsabile della sicurezza «in tutti gli aspetti connessi al lavoro»: una legge che lo esonera per la mera adeguatezza cartacea del modello ha, con quella direttiva, un problema di compatibilità che finirà a Lussemburgo. E sulle sanzioni agli enti il calendario parla da solo: la direttiva 2024/1203 impone massimi non inferiori al 3-5 per cento del fatturato mondiale, o 24-40 milioni; il decreto italiano di recepimento — in vigore dal 2 giugno 2026 — rifiuta il fatturato «per proporzionalità» e tiene le quote: per il disastro ambientale, nemmeno due milioni. Tre settimane dopo, la relazione Sisto arriva al Ministro con l’esimente in dote. Con una mano si recepisce al ribasso, con l’altra si esime.

Decimo. La moneta ha due facce. Quella simbolica — le pene edittali che salgono — è per il pubblico; quella effettiva — la platea dei punibili che si svuota — è per chi si è attrezzato. E accanto alle pene aumentate per i delegati, un’attenuante nuova per l’evento che «non è esclusiva conseguenza» della condotta: come se un evento potesse mai esserlo, come se l’art. 41 del codice e due secoli di equivalenza delle condizioni non fossero mai stati scritti. È la risposta pasticciata al problema più serio che la riforma incrocia — la natura plurifattoriale delle malattie da lavoro —, un problema che appartiene al dominio del rischio e non a quello della condizione necessaria, e che esigeva il passaggio, prudente e ponderato, alla Società del Rischio: non uno sconto di pena, ma scienza nuova — l’epidemiologia che misura rischi — e dottrina nuova. Il ritardo della nostra cultura penalistica, qui, si tocca con mano.

Undicesimo. La tragedia in corso non è pervenuta. Mentre la malattia professionale esplode, nel testo non c’è la parola esposizione, non c’è la parola cancerogeno, non c’è una norma sulla sorveglianza sanitaria. A ottanta chilometri dai tavoli ministeriali, il caso PFAS misurava intanto il legislatore: i lavoratori-cavie di Trissino e di Spinetta Marengo con i carichi di PFOA nel sangue più alti mai documentati; le multinazionali assenti dal processo di Vicenza — mai imputate, non assolte: mai giudicate —; nessun limite di esposizione professionale, nessuno strumento collettivo per le vittime, i limiti sull’acqua potabile prorogati «per dare tempo ai gestori». Davanti a quattromila morti stimati, il silenzio non è neutralità: è una presa di parte.

Dodicesimo. Il giudizio. Questo progetto non è una riforma della sicurezza sul lavoro; è un arretramento impressionante della responsabilità penale del datore di lavoro e della società per la morte e le malattie del lavoro. Il rischio si valuta come prima, da soli; si controlla come prima, quasi mai; ciò che cambia è che cosa succede dopo il morto. Salviamo la pagina meno peggiore — il codice rosso esteso ai reati del lavoro, la vittima che entra nel procedimento — e la registriamo come eccezione che conferma: è politicamente la più fragile, perché non ha un solo difensore organizzato; lo scudo li ha tutti. E se il progetto Sisto diventasse legge insieme al suo gemello sulla 231, l’ordinamento italiano avrebbe costruito, per la morte sul lavoro, la franchigia più completa d’Europa — chiamandola prevenzione.

Quel che verrà

Il progetto continua. Il prossimo capitolo è già scritto e riguarda l’intelligenza artificiale: la legge 132 del 2025, il suo penale di carta, l’oro di carta delle sue promesse. Poi l’ambiente, dove il recepimento al ribasso della direttiva 2024/1203 merita un processo a parte. Poi, via via, il resto del diritto penale d’impresa — ovunque incontreremo lo stesso disegno, e lo chiameremo col suo nome.

Il metodo resta quello di sempre, e lo dichiariamo come patto coi lettori: testi ufficiali letti parola per parola, numeri con la fonte riga per riga, derivazioni dichiarate come tali, il registro dell’assenza — la ricerca condotta, e l’esito negativo messo a verbale — e ogni errore segnalato verificato e, se fondato, corretto dandone conto.

Perché una cosa, in tutta questa carta, non slitta e non si cartolarizza: il rischio. Resta dove è sempre stato — nel corpo di chi lavora. Le cavie non slittano. Aspettano ancora che qualcuno le conti; e se lo Stato non difende i beni primordiali dell’uomo, a che serve? Noi, di whitecollarcrimes.it, questo passaggio lo attraverseremo fino in fondo.

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nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 28 agosto 2026

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