whitecollarcrimes
ITEN
Intelligenza artificiale · Le carte sulla tavola

A.I. Che cosa è successo davvero il 2 agosto 2026? Primi pensieri giuridici sulle macchine che pensano

Il 2 agosto 2026 la legge europea sull’intelligenza artificiale doveva diventare esigibile nel suo cuore. Sei giorni prima è arrivato il regolamento che quel cuore lo rinvia al dicembre 2027 e, nel frattempo, lo alleggerisce. Qui si racconta che cosa è successo, che cosa resta acceso e che cosa è stato tolto senza che nessuno ne parlasse. Le critiche vengono dopo: questa puntata guarda le carte sulla tavola, non giudica.

whitecollarcrimes.it · 2 settembre 2026Scarica il PDF ↓

Un timbro nato per gli ascensori

Il marchio è fatto di due lettere. Sta sulla targhetta dentro l’ascensore, sul fondo della pentola a pressione, sull’alimentatore del telefono. Le sue proporzioni non sono libere: un allegato europeo ne fissa il reticolo — la C e la E disegnate su cerchi dello stesso diametro — e stabilisce che non sia mai più basso di cinque millimetri.

Quel marchio non dice che il prodotto è buono. Dice che qualcuno ha dichiarato che lo è. Nella maggior parte dei casi quel qualcuno è chi lo produce. È il congegno inventato nel 1985 per far circolare le merci: la legge scrive i requisiti in forma generale, le norme tecniche li riempiono, chi segue le norme si presume conforme, il marchio sigilla la presunzione. Ha funzionato bene per le caldaie.

L’articolo 48 del regolamento del 2024 prescrive lo stesso marchio per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Stesso reticolo, stessa altezza minima. Sul montacarichi e sul programma che ordina i curricula. Sulla pentola a pressione e sull’algoritmo che stabilisce se una persona merita un prestito.

Dal 2 agosto 2026 quel marchio doveva cominciare a comparire.

L’appuntamento del 2 agosto

Il regolamento (UE) 2024/1689 è in vigore dal 1° agosto 2024, ma si applica a scaglioni. Dal febbraio 2025 i divieti: punteggio sociale, manipolazione, riconoscimento delle emozioni in fabbrica e a scuola. Dall’agosto 2025 gli obblighi sui modelli per finalità generali. Dall’agosto 2026 il resto, cioè il cuore: i sistemi ad alto rischio dell’allegato III — lavoro, credito, istruzione, servizi essenziali, giustizia, migrazione — con requisiti sostanziali, valutazione della conformità, registrazione, marcatura.

Il 2 agosto 2026 è arrivato. Il cuore no.

Il 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta il regolamento (UE) 2026/1744, adottato l’8 luglio ed entrato in vigore il 27 — il terzo giorno dopo la pubblicazione, con procedura d’urgenza. Sei giorni di margine. Rinvia gli obblighi sull’alto rischio al 2 dicembre 2027 per l’allegato III e al 2 agosto 2028 per i sistemi incorporati nei prodotti.

La motivazione è nel testo, e merita di essere letta senza commento. Il considerando 40 indica il ritardo nella disponibilità delle norme tecniche, delle specifiche comuni e degli orientamenti, e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti. Il considerando 2 aggiunge che la preparazione tardiva delle norme e dei quadri nazionali di governance ha già reso l’onere di conformità più pesante del previsto.

Tradotto: la legge non può applicarsi perché mancano le sue istruzioni per l’uso e gli uffici che dovevano farla rispettare. Lo scrive il legislatore, in un atto legislativo, a proposito di se stesso.

Che cosa resta acceso

Non è che il 2 agosto non sia successo nulla.

Restano i divieti, in vigore da un anno e mezzo. Resta l’obbligo di trasparenza dell’articolo 50 — chi parla con una macchina deve poterlo sapere, i contenuti generati devono essere riconoscibili — con quattro mesi di transizione per chi era già sul mercato, e quindi con l’appuntamento vero fissato al 2 dicembre 2026. E soprattutto restano, dal 2 agosto, i poteri della Commissione sui fornitori dei modelli più grandi: richieste di informazioni, valutazione dei modelli anche con esperti indipendenti, misure correttive fino alla restrizione, sanzioni. Il tetto, per questi fornitori, è il tre per cento del fatturato mondiale o quindici milioni — non il sette che circola nei riassunti.

Il regolamento di luglio aggiunge poi due divieti nuovi: i sistemi che generano immagini intime non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori. Il considerando 11 qualifica il primo come una forma di violenza e abuso sessuali, in particolare contro le donne. Il dispositivo lo vieta a partire dal 2 dicembre 2026. Fra la qualificazione e l’operatività corrono quattro mesi, e nel racconto pubblico il divieto è stato dato per immediato.

C’è di più, e nei riassunti non si trova. Per chi fabbrica il sistema il divieto scatta in due soli casi: se generare quel materiale è la finalità prevista, oppure se l’esito è ragionevolmente prevedibile e riproducibile e mancano misure tecniche ragionevoli e adeguate. Quali misure? Il considerando 12 le elenca: pulizia dei dati, addestramento al rifiuto, prompt progettati in sicurezza, barriere in esecuzione, filtri, restrizioni d’uso, rilevamento degli abusi, procedure di segnalazione. Sono tutte cose che si documentano. Il divieto più duro del pacchetto si difende, come il resto, con una cartella.

Le modifiche di cui non si è parlato

Il rinvio ha preso i titoli. Il resto del regolamento di luglio no — ed è il resto che rimane, perché una data passa e una modifica no.

L’alfabetizzazione. L’articolo 4 imponeva a chi fornisce e a chi impiega questi sistemi di garantire un livello sufficiente di competenza nel proprio personale. Ora impone di adottare misure per sostenerne lo sviluppo, e precisa che l’obbligo non comporta di garantire un livello specifico per nessuno. Era il primo obbligo entrato in applicazione, nel febbraio 2025. È anche il primo a essere stato annacquato, diciotto mesi dopo, senza che risulti una verifica pubblica di come fosse stato attuato.

Il perimetro. La nozione di componente di sicurezza è stata riscritta e ristretta; e il nuovo articolo 6 chiarisce che non vi rientrano i sistemi usati soltanto per assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza del servizio, automazione, praticità o controllo qualità. Il considerando 7 dichiara lo scopo: evitare che la classificazione ad alto rischio si estendesse oltre il giustificato.

I requisiti. Un nuovo paragrafo dell’articolo 2 consente di limitare l’applicazione degli articoli da 9 a 15 e da 17 a 25 — gestione del rischio, governo dei dati, documentazione, tracciabilità, sorveglianza umana, robustezza, sistema di qualità, obblighi dei fornitori — dove la legislazione settoriale offra protezione equivalente. A stabilire dove, quando e quanto sarà la Commissione, con atti delegati, entro il 2 agosto 2027.

La verifica. Il nuovo terzo comma dell’articolo 43 mette per iscritto che il fabbricante non è tenuto a scegliere una procedura con organismo terzo per il solo fatto che il prodotto incorpori un sistema ad alto rischio, e che può continuare a fondarsi sulle norme armonizzate. Cioè: il controllo indipendente resta l’eccezione, e lo dice il regolamento che semplifica.

I codici di condotta. Il considerando 41 chiarisce che hanno effetti giuridici limitati e che, in particolare, non conferiscono presunzione di conformità. Utile da ricordare la prossima volta che si discute di chi ha firmato il codice sui modelli generali e chi si è rifiutato: la firma non produce l’effetto che le viene attribuito.

Le distorsioni. Un nuovo articolo costruisce la base giuridica per trattare dati sensibili quando serva a rilevare e correggere i bias, con sei condizioni cumulative. Poi chiude con una frase che vale l’intero articolo: la disposizione non crea alcun obbligo di rilevare e correggere alcunché. Si autorizza. Non si impone. Vale la pena tenerlo a mente, perché dall’altra parte dell’Atlantico è in consultazione una dichiarazione dell’autorità per il commercio che muove dalla premessa opposta: correggere il pregiudizio renderebbe il modello meno fedele ai dati, e dunque ingannevole.

Su tutto questo, per la cronaca, esisteva un parere. Il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo, il 20 gennaio 2026, avevano chiesto di tenere il calendario e, se proprio non fosse stato possibile, di ridurre il ritardo al minimo; avevano ricordato che il trattamento dei dati sensibili resta in linea di principio vietato; avevano osservato che promuovere l’alfabetizzazione dovrebbe aggiungersi agli obblighi, non sostituirli. Il testo finale ha accolto il rilievo sugli spazi di sperimentazione, dove ora le autorità di protezione dei dati sono coinvolte. Sul calendario, no.

Le norme che non ci sono

Qui conviene rallentare, perché è il punto su cui poggia tutto.

La presunzione di conformità — il congegno che rende praticabile l’autodichiarazione — scatta se il fornitore applica le norme tecniche armonizzate. Il regolamento non le contiene. Le ha commissionate a due organismi europei di normazione, che le stanno scrivendo in un comitato congiunto, con esperti in larga parte espressi dalle imprese regolate.

Alla data di questo articolo, in Gazzetta ufficiale dell’Unione non risulta pubblicato il riferimento a nessuna di quelle norme. I progetti esistono e sono a stadi diversi: quello sul sistema di gestione della qualità è al voto formale, altri sono in inchiesta pubblica, quello sulle distorsioni è ancora in redazione. Un progetto, però, non produce effetti giuridici. Nell’ottobre 2025, per accelerare, gli organismi di normazione hanno adottato misure eccezionali, fra cui la possibilità di pubblicare i testi senza il voto formale separato. La scadenza della richiesta è il 28 febbraio 2027.

Nel frattempo, il regolamento di luglio aggiunge all’articolo 40 un comma che impone alla Commissione di chiedere «senza indebito ritardo» l’elaborazione dei prodotti della normazione, precisando che devono basarsi sulle norme già pubblicate in Gazzetta che conferiscono la presunzione di conformità. Norme che, per questa materia, non risultano esistere.

Un dettaglio, per chiudere il paragrafo. Quelle norme tecniche sono documenti privati, coperti da diritto d’autore e venduti a pagamento. Per stabilire che, quando fondano la conformità a una legge, fanno parte del diritto dell’Unione e devono essere liberamente accessibili, è servita una sentenza della Corte di giustizia. Nel marzo 2024.

Roma, nel frattempo

L’Italia si è mossa prima di quasi tutti. La legge 132 del settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre, enuncia princìpi — fra cui la riserva della decisione al magistrato — disciplina sanità, lavoro, professioni e amministrazione, affida la vigilanza all’Agenzia per l’Italia digitale e a quella per la cybersicurezza, e apre il capitolo penale: il nuovo articolo 612-quater punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo contenuti generati o alterati idonei a trarre in inganno, e una nuova aggravante comune colpisce l’uso di questi sistemi come mezzo insidioso.

La delega scade il 10 ottobre 2026. Due schemi di decreto sono arrivati alle Camere a luglio, dopo l’esame preliminare del 10 giugno; sono testi non definitivi. Il primo ridisegna la governance e compie una correzione di rotta: il Garante per la protezione dei dati, tenuto fuori l’anno scorso, torna dentro come autorità di vigilanza per i sistemi ad alto rischio in giustizia, attività di contrasto, immigrazione, frontiere e processi democratici; il 14 luglio ha reso parere favorevole con quattro condizioni. Il secondo disciplina l’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, la biometria e le responsabilità, e introduce nel codice penale l’articolo 437-bis: omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.

È il calco dell’articolo 437, quello che punisce chi omette di collocare impianti destinati a prevenire disastri o infortuni. Nato per la fabbrica, dove le misure di sicurezza sono cose: una protezione, un interruttore, un segnale. Trasferito al modello, il calco pone una domanda che per ora resta senza risposta scritta: quali sono le misure di sicurezza di un sistema di intelligenza artificiale, e chi le stabilisce. Il decreto non le elenca. Le norme tecniche europee non ci sono ancora. Ci torneremo, perché merita una puntata intera.

Sul rapporto fra i due piani, il regolamento europeo dice ora una cosa che in Italia va portata: il considerando 15 riconosce che le stesse condotte possono ricadere sotto il diritto penale nazionale, che i divieti non impediscono l’azione penale, e che gli Stati devono garantire il rispetto del ne bis in idem. È la prima volta che il diritto europeo dell’intelligenza artificiale ammette che, dietro l’apparato amministrativo della conformità, il penale è già in campo.

Un’ultima notazione, e poi si chiude il capitolo. Mentre a Roma il penale avanza, a Bruxelles il civile arretra: la proposta di direttiva sulla responsabilità civile da intelligenza artificiale, presentata nel settembre 2022, è stata iscritta fra i ritiri nel programma di lavoro dell’11 febbraio 2025 e il ritiro è stato formalizzato in Gazzetta il 6 ottobre. Resta la nuova direttiva sui prodotti difettosi, da recepire entro il 9 dicembre 2026, che ora comprende il software: copre la morte, le lesioni, le cose distrutte. Non il posto di lavoro negato, non il credito rifiutato.

Il mondo, mentre l’Europa aspetta

Fuori dall’Unione le cose si muovono in direzioni diverse e più rapide.

A Washington non c’è una legge federale, e l’esecutivo si sta muovendo perché non ne abbiano una gli Stati: un ordine esecutivo del dicembre 2025 ha istituito presso il Dipartimento di giustizia una task force per impugnare le leggi statali; la legge del Colorado, citata per nome, è stata sospesa in aprile e sostituita a maggio. Pechino regola dal 2023 e dal settembre 2025 impone l’etichettatura dei contenuti sintetici: una regola effettiva, che nasce per il controllo dei contenuti più che per la tutela dei diritti. Alle Nazioni Unite esistono da un anno un panel scientifico di quaranta esperti e un dialogo globale, la cui prima sessione si è tenuta a Ginevra in luglio. L’agenzia per l’energia atomica, evocata di continuo come modello, ha ispettori. Questa struttura ha un rapporto annuale.

E poi c’è l’episodio che, a leggerlo da giuristi, dice più di tutti gli altri. Il 9 giugno 2026 un’azienda americana ha immesso sul mercato due nuovi modelli. Il 12 giugno il Segretario al commercio le ha ordinato, con una direttiva di controllo delle esportazioni, di sospenderne l’accesso a qualunque cittadino straniero ovunque nel mondo, compresi i propri dipendenti; non potendo verificare la nazionalità in tempo reale, l’azienda ha spento tutto. Diciannove giorni. Il ritorno è stato negoziato: un nuovo filtro di sicurezza, provato dai ricercatori del centro governativo per gli standard, e per il modello più capace un accesso riservato a organizzazioni autorizzate.

Nel 2026 l’unico atto che ha davvero fermato un modello di frontiera non è venuto da una legge sull’intelligenza artificiale, né da un’autorità di vigilanza, né da un giudice. È venuto dal controllo delle esportazioni: tre giorni di preavviso, portata planetaria, nessuna motivazione scritta, nessun contraddittorio. Efficacia e arbitrio nello stesso gesto.

Tre domande, per ora soltanto appuntate

Questa puntata voleva contare, non giudicare. Ma tre domande restano sul tavolo, e tanto vale scriverle adesso, così il lettore le tiene d’occhio insieme a noi.

La prima: chi scrive davvero la regola. Se il contenuto degli obblighi sta nelle norme tecniche, e le norme tecniche le scrivono comitati privati con dentro l’industria regolata, la sostanza normativa non abita più dove abita la firma del legislatore.

La seconda: chi verifica. Se per quasi tutto l’allegato III la conformità la dichiara chi produce, l’accertamento non è un controllo: è un adempimento. E gli adempimenti hanno un mercato, che infatti è già nato — convegni, certificazioni, cruscotti, responsabili della governance algoritmica — con un anticipo notevole sugli obblighi che dovrebbero renderlo necessario.

La terza, che è la più semplice e la meno posta: come faremo a sapere se ha funzionato. Il regolamento prescrive documenti da produrre, registrazioni da effettuare, valutazioni da conservare. Non risulta una sola disposizione che imponga di raccogliere e pubblicare un dato sui risultati: quanti danni evitati, quanti reclami accolti, quante decisioni corrette dopo una contestazione. Chi ha seguito su queste pagine la storia dei modelli organizzativi riconosce il vuoto, e sa dove porta.

Le tre domande hanno una risposta, e non è breve. Arriverà nelle prossime puntate, con i testi alla mano e con le obiezioni più forti messe per iscritto prima delle nostre.

Per adesso il marchio resta dove si trova: in un allegato, con il suo reticolo e la sua altezza minima. Cinque millimetri, in attesa di un sistema su cui posarsi. Machina scribit, homo signat: la macchina scrive, l’uomo firma.

Nota sulle fonti

Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024. Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 24 luglio 2026 (ELI: data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj), letto nella versione ufficiale italiana: considerando da 1 a 47 e articolo 1, punti da 1 a 27; non spogliati l’articolo 1 dal punto 28, gli articoli 2 e 3 e gli allegati. Disposizioni richiamate: nuovi articoli 2, paragrafo 13, 4, 4 bis, 5, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, 6, 40, paragrafo 2, 43, paragrafo 3, 48, 50 e 57; considerando 2, 7, 8, 11, 12, 15, 40, 41 e 46. Stato della normazione tecnica: alla data del 12 agosto 2026 non risulta pubblicato in Gazzetta alcun riferimento a norme armonizzate che conferisca la presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 40; lo stato dei lavori del comitato tecnico congiunto CEN-CENELEC JTC 21 e le misure di accelerazione dell’ottobre 2025 sono riferiti secondo le comunicazioni degli stessi organismi e le ricognizioni pubbliche disponibili. Parere congiunto 1/2026 del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo, 20 gennaio 2026, richiamato dal considerando 47 e riferito secondo le ricognizioni pubbliche. Corte di giustizia, 5 marzo 2024, causa C-588/21 P. Direttiva (UE) 2024/2853, da recepire entro il 9 dicembre 2026; proposta COM(2022) 496 del 28 settembre 2022, ritiro annunciato con COM(2025) 45 dell’11 febbraio 2025 e formalizzato in Gazzetta, serie C, del 6 ottobre 2025. Diritto italiano: legge 23 settembre 2025, n. 132; schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminare il 10 giugno 2026 e trasmessi alle Camere, testi non definitivi; parere del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2026; artt. 437 e 612-quater c.p. Quadro extraeuropeo: ordine esecutivo statunitense dell’11 dicembre 2025 e atti attuativi del 2026; disciplina cinese sull’etichettatura dei contenuti sintetici in vigore dal 1° settembre 2025; atti delle Nazioni Unite dell’agosto 2025 e del luglio 2026; la vicenda della sospensione e del ripristino dei due modelli del giugno 2026 è riferita secondo le dichiarazioni pubbliche dei soggetti coinvolti. Verifiche in rete condotte fino al 12 agosto 2026. Il testo distingue ciò che è accertato, ciò che è soltanto dichiarato e ciò che è inferito; le valutazioni critiche qui sono enunciate e non argomentate, e saranno svolte nelle puntate successive.

Ricevi le puntate anche via email, così non dipendono da nessun social: whitecollarcrimes.it

whitecollarcrimes
nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 2 settembre 2026

Tutta l’area Intelligenza artificiale →
Ricevi le puntate appena escono

Inchieste sul diritto penale dei colletti bianchi: i crimini del potere, raccontati a partire dai documenti. Una mail a ogni nuova puntata, nessuna cessione dei dati a terzi.