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I disastri industriali ed ambientali e l’anonimato societario

L'Italia è terra di disastri industriali, eppure i crimini d'impresa restano «anonimi»: poco studiati, poco percepiti, poco perseguiti. Claudia Marcolungo, docente di Diritto ambientale all'Università di Padova, riprende il filo del contro-manifesto e affronta un tema rimasto sottotraccia: l'anonimato societario.

Claudia Marcolungo · Università di Padova · 11 luglio 2026Scarica il PDF ↓

L’Italia è paese di disastri: da Seveso a Sarno, da Viareggio a Genova, dalle alluvioni alle contaminazioni, per tacer di molti altri disastri il cui eco mediatico non si è manifestato appieno.

Ma l’appello comparso su Repubblica e Il Sole 24 ore, all’indomani della condanna per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, dice molto, se si vuol guardare oltre.

Sulle incongruenze dell’appello già ha scritto brillantemente Luca Santa Maria, qui intendo invece affrontare un tema che è rimasto sottotraccia ma riveste molta importanza: l’anonimato societario.

Partiamo da un primo dato di fatto: l’appello sottoscritto non cita Moretti, manager condannato per il disastro ferroviario (insieme ad altri, non va sottaciuto), ma parla di responsabilità personale nelle grandi imprese, pubbliche e private. Moretti appare tuttavia in filigrana, come uno spettro che aleggia nell’ombra. Uno dei primi messaggi che se ne possono trarre è la messa in pericolo del sistema imprenditoriale, tanto che viene evocato il vulnus alla competitività stessa del Paese.

Giova in premessa ricordare come la ragion d’essere delle società anonime in origine fosse, per l’appunto, la responsabilità limitata, configurando la società come centro autonomo di imputazione giuridica, la cui organizzazione e struttura erano funzionali al perseguimento dell’interesse sociale, slegandosi alla matrice personalistica che connota la nozione d’impresa – recte imprenditore - del nostro codice civile.

E’ innegabile come molto tempo sia passato da allora, come la struttura organizzativa delle imprese si sia articolata, raggiungendo elevati livelli di complessità in origine inimmaginabili. Un’evoluzione alla quale, tuttavia, non è corrisposto un adeguamento, se non parziale, in termini di responsabilità di impresa derivante da fatti illeciti, tanto amministrativi e civilistici, quanto penalistici.

I crimini d’impresa – ancora in termini “anonimi” – sono in Italia poco studiati, poco percepiti, poco perseguiti. Le ragioni possono essere molteplici: culturali, giuridiche, economiche, non è questo il punto. Ciò che rileva è il disallineamento fra le responsabilità individuali nell’esercizio delle proprie funzioni (non posizioni) e la responsabilità della compagine societaria. Se è vero che l’organizzazione interna delle grandi imprese, pubbliche e private, è sovente una Babele apparentemente incomprensibile, è pur vero che il collante è costituito dall’interesse societario, punto di convergenza di condotte plurime, concorrenti e coesistenti finalizzate, solitamente, al conseguimento del massimo utile societario. Benefits, stipendi manageriali, profitti, dividendi e reputation sono il punto di arrivo di questo articolato sistema di contributi individuali e di responsabilità – personali e condivise – volte prioritariamente al conseguire i fini societari.

Non si tratta qui di avallare la responsabilità oggettiva nel diritto penale. Non si tratta di fare giustizialismo sommario. Si tratta di verificare (e nel caso Moretti siamo arrivati alla Cassazione ter…) nel caso concreto se i singoli individui, nel perimetro delle proprie responsabilità, abbiano o meno adottato le cautele, rispettato le prescrizioni, verificato le contingenze, per impedire il verificarsi di eventi disastrosi. Parimenti, si tratta di verificare se le società stesse abbiano adempiuto organizzativamente ai modelli di prevenzione e controllo.

Il manifesto evoca lo Stato di diritto dimenticando come i diritti degli imputati siano stati salvaguardati, tanto nei diversi gradi di giudizio, tanto nella qualità della difesa di cui si sono potuti avvalere. Al contempo, l’appello sottoscritto da svariati professionisti dimentica di sottolineare come, proprio a fronte della complessità organizzativa, la gestione d’impresa presupponga non solo onori ma oneri puntuali.

Società anonima, si diceva. Ebbene, le grandi imprese, spesso in occasione di disastri, mutano pelle, assumono vesti giuridiche nuove, migrano in zone più “accoglienti” proprio al fine di eludere le proprie responsabilità, amministrative, economico-sociali, e, talora, penali. Ci troviamo quindi, come collettività, contenitori vuoti che mai saranno in grado di riparare i danni causati e, con l’aiuto di termini di prescrizione lassi, neppure la possibilità di punire i colpevoli dei numerosi dissesti e disastri che caratterizzano la storia industriale italiana.

Altro dato di fatto: se guardiamo con occhio rigoroso la storia dei disastri in Italia il quadro che ne emerge è l’applicazione sistematica delle assoluzioni per prescrizione, traducibile, in termini di Stato di diritto, nel fallimento del sistema giudiziario. Il numero di SIN nel nostro paese è la forma plastica di questa impunità di fatto: Bagnoli, Priolo, Taranto sono cicatrici di offese ricevute e mai pienamente cicatrizzate.

Non è ancora disponibile il testo della sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio ma già si evoca una sorta di messa in pericolo per il sistema industriale, invocando i principi costituzionali, nel nome di interessi vestiti da principio. Purtroppo, nel nome della competitività, sono stati proposti ambigui strumenti giuridici per le società “anonime” traino economico del paese, quali scudi fiscali e penali, ravvedimenti operosi, rottamazioni varie. Trattasi di una cassetta degli attrezzi in grado di minare il tessuto industriale stesso, nel nome dell’accettazione di una baseline fisiologica di illegalità e di un’immunità di classe.

Per concludere, le grandi imprese non sono affatto anonime nella realtà, ma sono un fenomeno associativo di soggetti, di un gruppo di manager, che assume decisioni e ne deve sopportare le conseguenze. Non si intende sostenere la responsabilità oggettiva penale, nè l’applicazione automatica della responsabilità in virtù di una posizione di vertice, ma è basilare comprendere che materia del contendere sono i comportamenti professionali doverosi non correttamente adempiuti. Uno Stato di diritto non legittima impunità selettive, non guarda con occhio di favore i colletti bianchi perché i “crimini puliti” fanno meno danni e paura, basti qui ricordare come, a differenza di altri paesi europei, l’Italia non abbia un registro dei casi di criminalità imprenditoriale nel settore ambientale, nonostante, come detto, sia terra di disastri.

Claudia Marcolungo insegna Diritto ambientale / Environmental Law all'Università degli Studi di Padova.

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