Nel [saggio precedente](/teoria/criminologia-impresa-usa/) ho descritto la scienza americana del crimine dei potenti e il suo nodo: lo «Stato che lascia fare», quello che — con il regolatore catturato — smette di vedere il danno dell'impresa. Resta una domanda: e da noi? Un articolo accademico recente, per giunta ad accesso libero, prende quegli stessi strumenti e li punta su un caso che conosciamo tutti — l'Ilva di Taranto. Ne esce un ritratto in cui lo Stato italiano fa qualcosa di più nudo del semplice non vedere: legifera, con ostinazione, perché la produzione non si fermi. E così rende legale, per anni, un danno accertato alla salute.
Un caso italiano, visto con occhi stranieri
L’articolo è di Carlo Nicoli Aldini, esce nel 2024 su Crime, Law and Social Change — una delle riviste di riferimento del settore — e ha il pregio raro di essere liberamente consultabile.1 La sua tesi è netta e, per noi, preziosa: nel caso Ilva «la legge è diventata, per sette anni, la via attraverso cui lo Stato italiano e l’Ilva hanno stabilito una relazione simbiotica» che ha creato le condizioni perché il danno si producesse e si riproducesse.
Per dirlo, Aldini importa le categorie che a noi mancano. La prima è quella di state-corporate crime, il crimine all’incrocio tra Stato e impresa, e la distinzione di Kramer e Michalowski tra crimine d’impresa avviato dallo Stato e crimine d’impresa facilitato dallo Stato — quest’ultimo è il caso in cui lo Stato «opera sulla propria capacità regolatoria per creare condizioni giuridiche favorevoli all’impresa che delinque».2 La seconda è il correttivo critico di Steve Tombs e David Whyte: non bisogna guardare ai «momenti di rottura» — il singolo disastro, la singola falla — ma alla relazione ordinaria e continua tra Stato e impresa, alla «simbiosi» e ai «regimi di permesso» che rendono strutturalmente possibile il danno.3 La terza è la nozione di danno sociale: poiché è lo Stato a decidere, con il suo potere politico, che cosa sia «reato» e che cosa no, conviene studiare il danno — le menomazioni al benessere delle persone — più che il reato come etichettato dalla legge.4 È, parola per parola, il metodo di questo blog.
I fatti: il danno è accertato
Conviene fissare i fatti, perché su quelli tutto si regge. Taranto convive con l’Ilva — uno dei più grandi stabilimenti siderurgici d’Europa — dal 1964; per decenni la fabbrica è stata il primo datore di lavoro della città, che ne è diventata economicamente dipendente.1 Nel 1995 lo Stato la privatizza, cedendola al gruppo Riva: una deregolazione che, osserva la letteratura, indebolì il ruolo dello Stato e consegnò all’impresa una posizione di dominio su istituzioni e società civile.1
Sul danno alla salute non si discute più da tempo. Gli studi epidemiologici nazionali (la serie SENTIERI) fotografano da oltre un decennio una situazione critica;5 e — questo è il punto che un giurista non può ignorare — due perizie disposte dalla magistratura hanno accertato un nesso causale tra la produzione dell’Ilva e la mortalità e la morbilità a Taranto. La perizia chimica trovò alte concentrazioni di inquinanti provenienti dalla fabbrica; la perizia epidemiologica, affidata dal GIP Patrizia Todisco a Forastiere, Biggeri e Triassi, accertò l’impatto grave sulla salute della popolazione.6 Sulla base di quelle perizie, il 25 luglio 2012 il giudice dispose il sequestro delle «aree a caldo» dello stabilimento.7
Fu allora che esplose il conflitto, nella forma di un ricatto che è esso stesso una diagnosi: operai davanti ai cancelli a gridare che «è meglio morire di cancro che di fame».8 È la «scelta impossibile» tra lavoro e salute che Barca e Leonardi hanno additato come l’esempio paradigmatico dell’ingiustizia ambientale: a una comunità subalterna si chiede di scegliere quale diritto sacrificare.1
La simbiosi: leggere le leggi in fila
Qui comincia la parte che ci riguarda di più. Davanti a un sequestro giudiziario fondato su perizie che accertavano il danno, che cosa fa lo Stato? Non chiude, non bonifica come precondizione. Legifera. Aldini ricostruisce sette anni — dal 2011 al 2017 — di «produzione normativa frenetica e compulsiva» sull’Ilva: cercando «Ilva AND Taranto» nella banca dati Normattiva e integrando con gli elenchi ufficiali di Parlamento e Ministero, arriva a un corpus di diciannove leggi dedicate al caso, quasi tutte rivolte a un unico scopo — tenere in piedi l’Autorizzazione Integrata Ambientale (l’AIA), la condizione legale per produrre, modificandola, prorogandola, rinviandone l’attuazione.9 Sono i provvedimenti che la cronaca ha battezzato «decreti salva-Ilva».
La mossa decisiva è la più rivelatrice: con un decreto del 2012 il governo consentì la prosecuzione dell’attività nonostante il sequestro penale — la legge che si sovrappone al giudice. Messe in fila, e accostate ai rapporti epidemiologici che nel frattempo si accumulavano, quelle norme raccontano una sola cosa: la risposta dello Stato all’aumentare delle prove del danno non è stata fermarlo, ma renderlo lecito. È in questo senso che la simbiosi tra Stato e impresa diventa, scrive Aldini, una simbiosi giuridica: il «regime di permesso» non sta in un occhio chiuso, ma è scritto, nero su bianco, nelle leggi.1
Il punto d’arrivo è del gennaio 2023, e chiude il cerchio. Il governo adotta il decreto n. 2/2023 che, in connessione con la produzione dell’Ilva, garantisce una forma di immunità dalle conseguenze penali; e a Taranto i Genitori Tarantini scendono in piazza con uno striscione che dice «Qui è in atto un genocidio di massa» e un altro che chiede «Niente immunità. Chi inquina paghi», mentre un manifestante sfila vestito da giudice con le mani legate.10 L’immagine vale una tesi: il diritto penale imbavagliato per legge.
Il punto
Ecco perché il caso Ilva è il ponte perfetto tra la teoria che viene da fuori e ciò che vediamo in casa. La criminologia americana descrive uno Stato che, catturato, non vede. L’Italia ne offre una variante più estrema: uno Stato che vede benissimo — ha le perizie, ha i numeri, ha persino un sequestro dei suoi stessi giudici — e tuttavia legifera per non fermare. Non l’omissione, ma l’atto positivo; non il silenzio del regolatore, ma la voce del legislatore. Lo «Stato che lascia fare» qui si fa «Stato che fa fare».
Non lo dice soltanto un criminologo. Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Cordella e altri c. Italia, ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto la salute e la vita privata degli abitanti di Taranto dalle emissioni dell’Ilva: una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.11 Il danno, prima ancora che «reato», è un fatto riconosciuto dal massimo giudice dei diritti in Europa.
Una precisazione di metodo, doverosa. Il processo penale sull’Ilva — il troncone «Ambiente Svenduto» — è cosa diversa da questo discorso, ha avuto un percorso accidentato e le condanne pronunciate non sono definitive: qui non si fa il processo a nessuno, e la responsabilità penale personale resta da accertare nelle sedi competenti.12 Il punto del saggio di Aldini, e di questa pagina, è un altro e più profondo: che a Taranto il danno alla salute è stato, per anni, legale. E che una cosa può essere legale e insieme ingiusta — anzi, può essere ingiusta proprio perché qualcuno l’ha resa legale.
È la lezione che ripetiamo da quando questo blog esiste, e che il caso Ilva incide nella carne di una città: un diritto che legalizza il danno dei forti non è il fallimento del diritto penale. È il suo rovesciamento. E la scelta impossibile tra il pane e la vita non è un destino: è il prodotto di leggi che qualcuno ha scritto, e che qualcuno potrebbe riscrivere.
Note
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C. Nicoli Aldini, State-corporate legal symbiosis and social harm: the case of the steel factory ‘Ilva’ in Taranto, Italy, «Crime, Law and Social Change», 82 (2024), n. 4, pp. 893-914 — accesso aperto: https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-024-10154-w . Da qui sono tratti la tesi della «simbiosi giuridica», la ricostruzione storica (Ilva dal 1964; privatizzazione al gruppo Riva nel 1995 e conseguente deregolazione, su cui Greco e Chiarello), e la lettura del conflitto come ingiustizia ambientale (Barca e Leonardi). ↩↩↩↩↩
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La categoria di state-corporate crime e la distinzione tra crimine d’impresa state-initiated e state-facilitated in R. Kramer, R. Michalowski, D. Kauzlarich, The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime, «Crime & Delinquency», 48 (2002), 263-282. ↩
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S. Tombs, State-corporate Symbiosis in the Production of Crime and Harm, «State Crime Journal», 1 (2012), 170-195; D. Whyte, Regimes of Permission and State-Corporate Crime, «State Crime Journal», 3 (2014), 237-246. La critica ai «momenti di rottura» e l’invito a guardare alla relazione strutturale e ordinaria tra Stato e impresa sono di entrambi. ↩
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P. Hillyard, S. Tombs, From «crime» to social harm?, «Crime, Law and Social Change», 48 (2007), 9-25; sul concetto di danno sociale come ciò che «compromette il soddisfacimento dei bisogni umani», S. Pemberton, Harmful Societies, Bristol University Press, 2015. ↩
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Studio epidemiologico nazionale SENTIERI (più rapporti, dal 2011), che documenta la situazione sanitaria critica dell’area di Taranto. ↩
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Le due perizie disposte nel procedimento penale: la perizia chimica (Sanna e altri, 2012) e la perizia epidemiologica affidata dal GIP del Tribunale di Taranto Patrizia Todisco a F. Forastiere, A. Biggeri, M. Triassi (2012), che accertò il nesso causale tra le emissioni e l’eccesso di mortalità e morbilità. (Atti del procedimento; documento reperibile, citato da Nicoli Aldini, 2024.) ↩
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Sequestro delle «aree a caldo» dello stabilimento disposto dalla magistratura di Taranto il 25 luglio 2012, sulla base delle perizie. ↩
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La frase degli operai ai cancelli («è meglio morire di cancro che di fame») è riportata dalla stampa dell’epoca (Il Fatto Quotidiano, luglio 2012) e ripresa da Nicoli Aldini, 2024. ↩
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Il dataset di 19 leggi 2011-2017 e la metodologia (ricerca «Ilva AND Taranto» su Normattiva, integrata con gli elenchi di Camera e Ministero dell’Ambiente) sono in Nicoli Aldini, 2024. Il 2011 è l’anno del rilascio dell’AIA; il 2017 quello dell’ultima proroga della sua validità, fino al 23 agosto 2023. ↩
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Decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023 e la manifestazione dell’associazione «Genitori Tarantini» in Piazza Vittoria (25 febbraio 2023), descritta in apertura del saggio di Nicoli Aldini, 2024. ↩
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019 (ric. nn. 54414/13 e 54264/15): violazione degli artt. 8 e 13 CEDU per la mancata protezione della popolazione di Taranto dall’inquinamento dell’Ilva. ↩
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Il riferimento è al processo «Ambiente Svenduto» (Corte d’Assise di Taranto, sentenza di primo grado 31 maggio 2021), il cui iter nei gradi successivi non si è concluso con esiti definitivi. In questa sede non si afferma alcuna responsabilità penale individuale: i fatti penalmente rilevanti restano oggetto di accertamento nelle sedi competenti. ↩
whitecollarcrimes
nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 18 giugno 2026