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Teoria · La stampa e la giustizia

L’innocenza a intermittenza

Assoluzione «perché il fatto non sussiste» in Cassazione. Innocente? Dipende. Da che dipende? Se sei «amico» o sei «nemico». La tribalizzazione in corso del sistema.

whitecollarcrimes.it · 25 agosto 2026Scarica il PDF ↓

1. Il fatto

Il 18 giugno 2026 la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio le condanne di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, i due pubblici ministeri del processo Eni-Nigeria. Formula: perché il fatto non sussiste. [1]

Non è stata una decisione contesa. Il sostituto procuratore generale, Cristina Marzagalli, aveva chiesto l’assoluzione, e l’aveva chiesta su entrambi i piani: «non c’è stato alcun rifiuto e sono state effettuate scelte processuali fondate»; «la condotta dei due magistrati è stata tutt’altro che inerte e omissiva»; «l’oggetto materiale del rifiuto non esisteva agli atti e non c’è una norma che imponga il deposito in quella fase». [2] I difensori, Massimo Dinoia e Fabio Federico, hanno commentato che le conclusioni della Procura generale erano state «totali e tombali»: «più di così non poteva dire». [1]

Prima di quel giorno i due erano stati condannati a otto mesi due volte. In primo grado dal Tribunale di Brescia l’8 ottobre 2024, con motivazioni depositate il 19 novembre. In appello il 16 ottobre 2025, con motivazioni depositate il 13 gennaio 2026, centotrentadue pagine. L’accusa era rifiuto di atti d’ufficio: non avere depositato alle difese di Eni atti che le difese avrebbero potuto usare, e in particolare il video del 28 luglio 2014 che incrinava l’attendibilità del testimone principale dell’accusa, l’ex manager Eni Vincenzo Armanna. [3]

Quattro anni di processo. Due sentenze di condanna. Un’assoluzione definitiva nel merito: non una prescrizione, non un vizio di forma, non una derubricazione. Il fatto non sussiste.

Questo è il caso di due innocenti condannati e poi salvati. Nella grammatica del dibattito pubblico italiano di questi anni, dovrebbe essere una notizia da prima pagina e da editoriale commosso.

Non lo è stata.

Questo articolo non discute la sentenza del 18 giugno, di cui al momento in cui scriviamo non risultano depositate le motivazioni. Non discute la condotta processuale dei due magistrati nel processo Eni-Nigeria, sulla quale abbiamo scritto e scriveremo altrove. Discute una cosa sola: le parole che i giornali italiani hanno usato prima, e quelle che hanno usato dopo. È un esercizio di lessicografia. Ha il vantaggio di essere verificabile riga per riga.

2. Prima: il fragore

Per misurare un silenzio bisogna prima misurare il rumore.

L’8 ottobre 2024, quando il Tribunale di Brescia condannò i due pm, il lancio dell’Ansa uscì con questo titolo: «“Nascosero le prove”, 8 mesi ai pm De Pasquale e Spadaro». [4] Nella stessa giornata: Il Tempo, «Caso Eni-Nigeria, condannati i pm De Pasquale e Spadaro. “Hanno nascosto delle prove”». [5] Il Foglio, «I pm De Pasquale e Spadaro condannati per aver nascosto prove agli imputati al processo Eni-Nigeria». [6] Affaritaliani, «condannati a 8 mesi i pm De Pasquale e Spadaro per aver occultato prove». [7] Fanpage, «“Hanno nascosto prove alla difesa”». [8]

Il giorno dopo, Libero: «Eni-Nigeria, il magistrato anti-Cav condannato a 8 mesi: quali prove ha nascosto». Nel corpo, la firma di Giovanni M. Jacobazzi: «Una condanna tutto sommato non eccessiva vista la gravità della loro condotta». E: «Quello che doveva essere il più grande processo per corruzione internazionale mai celebrato in Italia si è dunque rivelato un boomerang per le toghe milanesi». [9]

Sempre il 9 ottobre, su Startmag, Francesco Damato intitolava: «Eni, Nigeria e i piagnucolii dei magistrati sulla “sofferenza dell’ingiustizia”». [10]

L’11 ottobre Il Sussidiario definiva la condanna «uno tsunami che può cambiare il corso della giustizia in Italia», e titolava che era «una condanna che “ribalta” l’esito di Tangentopoli». [11]

Poi arrivarono le motivazioni, e con esse il vocabolario che sarebbe rimasto per due anni. Il Foglio, 22 novembre 2024: «“Hanno nascosto prove chirurgicamente”». [12] Il Fatto Quotidiano: «Tralasciarono gli elementi nocivi alla loro tesi». [13] Milano Finanza: «taciute le prove a favore di Claudio Descalzi e Paolo Scaroni». [14] QuiBrescia: «omisero atti a favore della difesa», comportamento di «particolare gravità». [15] Dalla sentenza uscirono le formule che sarebbero diventate slogan: la «selezione ragionata dei soli tasselli in grado di arricchire il mosaico accusatorio», il «quadrilatero» a protezione del processo, il «dipartimento viaggi e vacanze» come i colleghi chiamavano scherzosamente il terzo dipartimento di De Pasquale. [12] [13] [14]

Dopo la conferma in appello, il 18 ottobre 2025, Maurizio Belpietro dedicò alla vicenda l’editoriale del direttore. Titolo: «I magistrati che occultano le prove non possono continuare a fare i pm». Occhiello: la condanna «deve spingere Nordio a rimuoverli». Nel testo: i due «non si sentono soltanto superiori alla legge, ma ritengono che le prove contrarie all’impianto accusatorio da loro sostenuto si possano e si debbano nascondere nel nome di un interesse superiore»; De Pasquale «andrebbe gentilmente accompagnato alla porta»; e il paragone: «sarebbe come se un medico, condannato in primo e secondo grado per aver volontariamente sbagliato un intervento chirurgico e che rivendica il proprio operato, lo mandassimo a lavorare all’estero». Conclusione: «va avviata al più presto un’azione per rimuoverli». [16]

Il giorno prima, sullo stesso giornale, Alessandro Da Rold aveva fissato il bilancio in una riga che vale la pena rileggere oggi: «A 12 anni dall’inizio dell’inchiesta, la tangente da oltre un miliardo di dollari non è mai esistita: l’unica condanna rimasta è quella dei pm che avevano guidato l’accusa». [17]

Sul Giornale, il 17 ottobre 2025, Luca Fazzo scriveva che i due avevano tenuto «nei cassetti gli elementi che scagionavano gli imputati», che De Pasquale pagava «il furore agonistico» con cui aveva condotto i processi all’Eni, e che era ormai «la dimostrazione vivente che tenere unite le carriere di giudici e pubblici ministeri non garantisce che i pm abbiano a cuore anche le ragioni della difesa». [18]

Perché quest’ultima frase conta: fra la prima e la seconda condanna, il caso De Pasquale-Spadaro smise di essere una vicenda giudiziaria e divenne un argomento politico. Il 5 novembre 2025 Il Foglio titolava: «Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia». [19] Il 15 gennaio 2026, alla pubblicazione delle motivazioni d’appello, La Verità titolava: «La sentenza di condanna di De Pasquale e Spadaro è un grande spot per il Sì», e nel testo: «Con le sue 132 pagine, ha scritto un nuovo capitolo a favore del Sì alla riforma della Giustizia». [20] Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si sarebbe tenuto il 22 e 23 marzo 2026.

Mettiamo agli atti il conteggio, perché è la premessa di tutto il resto. Nella rassegna che abbiamo esaminato, il verbo «nascondere» e i suoi sinonimi diretti — occultare, imboscare, tacere, tenere nei cassetti — compaiono nei titoli di almeno sei testate nazionali, e nel corpo di quasi tutte. Un editoriale di direttore chiede espressamente la rimozione dei due magistrati dall’ordine giudiziario. Due testate costruiscono sulla loro condanna un argomento di campagna referendaria.

Va detto con altrettanta precisione, perché altrimenti l’argomento non regge: nulla di tutto questo era illegittimo. Una condanna di primo grado è una notizia. Un editoriale è un’opinione, e un’opinione può essere durissima. Chi ha scritto quelle cose le ha scritte su due sentenze di merito conformi, con motivazioni depositate e leggibili, e in Italia si può fare. Non stiamo denunciando la severità. Stiamo prendendo le misure.

Perché la severità del 2024 e del 2025 è l’unità di misura del 2026.

3. Poi: il lessico dell’assoluzione

Il 18 giugno 2026 la notizia esce a metà pomeriggio. La danno tutti. Abbiamo letto la rassegna del 18, del 19 e del 20 giugno e i commenti dei giorni successivi, fino al 24 agosto. Il risultato è un campionario di formule che vale la pena mettere in fila, perché il lessico dice più delle opinioni.

Il Giornale titola: «la Cassazione “salva” i pm De Pasquale e Spadaro». Con le virgolette intorno a “salva”. Le virgolette sono un giudizio: segnalano al lettore che la parola non va presa sul serio, che si tratta di un salvataggio e non di un accertamento. [21]

Il giorno dopo, sempre Il Giornale, Luca Fazzo: «Prove nascoste. Il pm De Pasquale salvo in Cassazione». Il titolo tiene insieme l’accusa e l’assoluzione, e mette l’accusa per prima. Nel corpo: «Nonostante i fatti commessi siano accertati, e solo diversamente interpretati dalla sentenza emessa ieri dalla Sesta sezione penale della Cassazione». [22]

Nello stesso giorno, sullo stesso giornale, il commento della stessa firma. Titolo: «Un brutto messaggio: mano libera nei processi». Dentro c’è la frase più netta di tutta la rassegna: «A tutti i De Pasquale d’Italia ieri la Cassazione dice: bravi, continuate così». E poco sopra: «Proprio per questo la Cassazione si è assunta, con la decisione di ieri, una responsabilità non da poco». [23]

Il Riformista, con Giovanni M. Jacobazzi: «L’inchiesta Eni-Nigeria era uno scherzo, Cassazione clemente con De Pasquale e Storari, l’unico pm condannato è Davigo». Clemente. Non giusta, non attenta, non rigorosa: clemente, cioè indulgente verso un colpevole. Il pezzo definisce «a dir poco bizzarra» la tesi della Procura generale, e chiude così: «potrebbe sorgere il legittimo dubbio che nel nostro Paese i provvedimenti di clemenza vengano concessi non soltanto dal Presidente della Repubblica». [24]

Di passaggio, e senza malizia: il titolo e la chiusa di quell’articolo scrivono «Storari» dove i nomi erano «Spadaro». Paolo Storari è il magistrato che agli imputati di quel processo non ha nulla a che vedere: è il collega che aveva trasmesso gli atti, ed è imputato in tutt’altro procedimento. Il corpo dell’articolo lo dice correttamente. Il titolo no. È un dettaglio che diciamo solo perché aiuta a capire con quanta cura fossero maneggiati quei due nomi.

Il Foglio, in editoriale, il 19 giugno: la sentenza dimostra che «il dovere del pm di trovare le prove anche a discarico dell’indagato, con buona pace dell’Anm, esiste solo sulla carta. Nella realtà non esiste». E: «non c’è alcuna sanzione per il pm che non solo non fa indagini per trovare prove a favore dell’indagato ma non deposita quelle prove neanche se un collega pm le trova per caso e gliele consegna sulla scrivania». [25] Il giorno dopo, secondo editoriale, occhiello: «L’assoluzione della Cassazione potrebbe non bastare ai due pm per evitare sanzioni disciplinari. Alcuni fatti restano accertati». Chiusa: «In che modo, per il Csm, De Pasquale (ancora alla procura di Milano) e Spadaro (ora alla procura europea) possono continuare a fare i pm?». [26]

La Verità titola «ribaltone» e scrive: «Le “sofferenze” richiamate da Dinoia dimenticano però una vicenda molto più ampia». [27]

Il Dubbio, il giornale dell’avvocatura italiana, è il più esplicito nel separare i due piani, ed è anche il più onesto. Errico Novi scrive che l’assoluzione «andrebbe custodita gelosamente. Come un prezioso valore per lo Stato di diritto», perché «certifica che nessuno, che si tratti di un magistrato o di un mafioso, può essere condannato in virtù di un giudizio morale». Nello stesso testo l’occhiello ricorda che i due «nascosero prove utili alla difesa», e più avanti si legge che si tratta di condotte «in ogni caso deplorevoli», benché non penalmente sanzionabili. Titolo: «il diritto non è mai giudizio morale». [28]

Il Post dà la notizia in modo asciutto e corretto, spiega la formula, non commenta. [29] Tgcom24 titola che la Cassazione «ribalta tutto». [30] L’Ansa è la fonte più empatica di tutta la giornata: parla di «un’accusa gravissima per un pm», e della «macchia che sarebbe stata indelebile sulle loro carriere». [1] Repubblica riprende quel registro: «Una macchia sulle loro carriere. Che ieri è stata cancellata». [31]

Ora la domanda. In tutta questa rassegna, quante volte compare la parola innocenti riferita a De Pasquale e Spadaro?

Nessuna.

Compaiono salvi, salvo tra virgolette, salvati, assolti, annullamento, ribaltone, ribalta tutto, clemente, clemenza, macchia cancellata, spazza via, incolume, pietra tombale. Non compare innocenti. Non compare errore giudiziario. Non compare vittime. Non compare gogna. Non compare per fortuna. Non compare il vocabolario che in Italia si usa ogni giorno, in tutte le altre occasioni, per raccontare esattamente questo: un cittadino condannato due volte e riconosciuto estraneo al fatto.

La parola «innocenza» compare, nella rassegna, quattro volte. Sempre riferita ad altri. Su Il Giornale del 19 giugno indica «le prove che dimostravano l’innocenza dei vertici dell’Eni». [22] Sul Riformista indica gli «atti che dimostrino l’innocenza dell’imputato» e la libertà del pm «di fare condannare gli innocenti». [24] Sul Fatto è il difensore dei due pm a dire che quei documenti non erano «la prova assoluta dell’innocenza di qualcuno accusato di corruzione internazionale». [32] In tutti e quattro i casi gli innocenti sono gli imputati del processo Eni. Mai i due assolti del 18 giugno.

C’è di più, ed è la parte che si vede solo mettendo in colonna le due rassegne. Diverse testate che avevano dato ampio spazio alle condanne — fra le altre Libero, Il Tempo, Milano Finanza, Fanpage, il Giornale di Brescia, QuiBrescia — non risultano avere pubblicato nulla sull’assoluzione definitiva. Lo scriviamo con la cautela che merita: non essere indicizzati non equivale a non avere pubblicato, e la nostra rassegna è un corpus esaminato, non un censimento. Ma l’asimmetria di attenzione, dove è verificabile, va nella stessa direzione dell’asimmetria di vocabolario.

E poi c’è la figura retorica che tiene insieme tutto. Abbiamo contato undici occorrenze, su otto testate diverse, della stessa struttura: assolti, però. Il Foglio: «alcuni fatti restano accertati». Il Giornale: «nonostante i fatti commessi siano accertati». Il Riformista: «non si comprende tuttavia a quali “scelte fondate” possa far riferimento la Procura generale». La Verità: «dimenticano però una vicenda molto più ampia». Il Dubbio: «condotte che, secondo il Csm, erano in ogni caso deplorevoli». È la formula dominante della rassegna.

Ed è, parola per parola, la formula che il garantismo italiano combatte da trent’anni.

4. I quattro grandi quotidiani

Il conto fatto fin qui riguarda soprattutto i giornali che hanno una linea dichiarata sulla giustizia. Resta da vedere che cosa hanno fatto i quattro quotidiani che in Italia stabiliscono che cos’è una notizia: il Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa e il Fatto Quotidiano. Il quadro è più istruttivo di quello degli editoriali, proprio perché qui non c’è una battaglia da vincere.

Il Corriere della Sera è il giornale che ha fatto il lavoro. Le due informazioni che tutti gli altri hanno usato per raccontare il 18 giugno — la composizione del collegio, con Gaetano De Amicis presidente e Pietro Silvestri relatore, e il contenuto della requisitoria del sostituto procuratore generale — vengono da lì. Il Riformista lo cita come «il ben informato Corriere»; Affaritaliani gli attribuisce la versione delle parole dei difensori. [33] Del Corriere, dunque, la rassegna conserva il reperto di una cronaca ben fatta. Quello che alla rassegna non risulta è un ritorno sul caso: né un commento in proprio nei giorni successivi, né un pezzo sull’uscita di De Pasquale dalla magistratura, che pure era il seguito naturale della sua stessa notizia.

la Repubblica. Il 19 giugno, in edizione cartacea, Rosario Di Raimondo firma «La Cassazione assolve i pm del caso Eni-Nigeria. “Non nascosero le prove” ». È, con l’Ansa, il testo più vicino alla comprensione di che cosa fosse accaduto a quei due uomini: «Una macchia sulle loro carriere. Che ieri è stata cancellata. La Cassazione spazza via due gradi di giudizio». [31]

E tuttavia si guardi il verbo. La macchia si cancella. È la metafora del tessuto e della lavanderia: qualcosa che sporcava non c’è più. Anche nel registro più benevolo dell’intera rassegna, ciò che viene rimosso è un’imputazione, non un’ingiustizia. Il soggetto della frase non è un innocente. È una macchia.

La Stampa è il giornale che ha dato al Paese l’ultima riga di questa storia. Il 21 agosto anticipa che De Pasquale ha lasciato l’ordine giudiziario il 9 luglio, e riporta la frase che tutti hanno poi ripetuto: «Non aveva più senso continuare e non mi ritrovo più in questa magistratura». [34]

Vale la pena fermarsi un istante, perché è il punto in cui la lingua di questa vicenda si vede meglio. Quella non è una dichiarazione: è una confidenza ad amici, restituita di seconda mano, e circola in tre varianti diverse a seconda di chi la ricopia. L’unica frase che De Pasquale ha lasciato al pubblico dopo l’assoluzione non l’ha pronunciata in pubblico. E su quella frase riferita, il giorno dopo, un editoriale ha costruito un titolo che gli dà ragione: gli dà ragione ad andarsene.

Il Fatto Quotidiano. Qui il quadro cambia natura, perché il Fatto non è un giornale qualunque in questa storia. È il giornale che il caso Eni-Nigeria lo ha seguito dall’inizio, ed è quello che nel 2013, quando gli attacchi a De Pasquale erano al culmine, ne ricostruì per intero la carriera e ricordò che i procedimenti aperti a suo carico per la morte di Gabriele Cagliari si erano chiusi con un’archiviazione. [35]

Anche nella stagione delle condanne il Fatto ha tenuto una posizione riconoscibile. L’8 ottobre 2024 è l’unico grande quotidiano che mette la difesa nel titolo: «L’avvocato: “Precedente pericoloso”». [36] Il 21 novembre 2024, sulle motivazioni, dà per esteso le repliche del difensore. [13] Il 16 ottobre 2025, dopo la conferma in appello, è l’unica testata che pubblica integralmente le dichiarazioni spontanee dei due imputati. [37]

Poi arriva il 18 giugno 2026, cioè il giorno in cui quella linea viene confermata da una sentenza definitiva.

E il Fatto pubblica una cronaca redazionale: precisa, tecnica, completa, senza una parola di commento. [38] Il giorno dopo Gianni Barbacetto firma l’unico pezzo d’autore dell’intero periodo, e non è un editoriale: è un’intervista al difensore. [32] Il titolo dà la versione della difesa — «non hanno nascosto nulla» — ma è la difesa che parla. E quando Barbacetto formula la domanda che più si avvicina alla parola mancante — «questa è comunque la prova che la giustizia italiana alla fine ha al suo interno gli anticorpi per autocorreggersi anche quando sbaglia?» — la formula come domanda, e la risposta la dà l’avvocato.

Il 21 agosto, sulle dimissioni, una nota redazionale di poche righe. [39] Che però contiene due cose che quasi nessun altro ha messo insieme: che De Pasquale non fu confermato dal Csm «a causa di quella vicenda», e che è l’uomo che ottenne la condanna di Craxi nel processo Eni-Sai e che avviò l’indagine da cui uscì «l’unica condanna definitiva di Silvio Berlusconi».

In tutto il periodo esaminato, dunque, il giornale che aveva più ragioni di chiunque altro per scrivere la parola innocenti mette la propria firma una volta sola, e per intervistare un avvocato.

Non lo scriviamo come un rimprovero e nemmeno come un sospetto. Lo scriviamo perché è il reperto che chiude la dimostrazione. Il vocabolario dell’innocente punito non è mancato per ostilità: è mancato anche dove l’ostilità non c’era. Quando l’assolto è un pubblico ministero, il giornale che gli è vicino non festeggia. Fa cronaca. Nessuno, da nessuna parte, ha trattato l’assoluzione di due pubblici ministeri come una buona notizia per lo Stato di diritto.

5. L’epilogo: l’uomo esce

Il 9 luglio 2026, tre settimane dopo essere stato assolto in via definitiva, Fabio De Pasquale ha lasciato la magistratura, con oltre un anno di anticipo sul pensionamento obbligatorio, che sarebbe scattato nel settembre 2027 al compimento dei settant’anni. La notizia è uscita il 21 agosto, un mese e mezzo dopo, anticipata da La Stampa. La motivazione circola come una confidenza ad amici, riportata di seconda mano: «Non aveva più senso continuare e non mi ritrovo più in questa magistratura». [34]

Vediamo come è stata raccontata.

Il Giornale, 22 agosto, Luca Fazzo. Titolo: «De Pasquale lascia la magistratura e in pensione sfugge alla punizione». Sommario: «così si annulla il procedimento disciplinare del Csm. Nel processo aveva nascosto prove a favore degli imputati». Attacco: «Una carriera immacolata», ironico. Poi: «Incolume davanti alla giustizia penale, grazie alla sentenza della Cassazione che in giugno ha annullato la condanna. E incolume anche sul piano disciplinare». E ancora: «Comportamenti documentati dalle indagini, che la Cassazione (non si sa come, le motivazioni non sono ancora note) ha considerato “non costituenti reato”, ma che il Csm avrebbe faticato a considerare deontologicamente corretti». [40]

Milano Post, 23 agosto: «Il pm Fabio De Pasquale lascia la magistratura ed evita il procedimento disciplinare del Csm». «Mossa d’anticipo». [41]

Il Dubbio, 21 agosto, Tiziana Maiolo: «Assolto dai giudici, sfiduciato dal Csm». Occhiello: «sceglie la linea Di Pietro e decide di sottrarsi alle “insidie”». Chiusa: «De Pasquale ha scelto la linea Di Pietro e si è saggiamente sottratto». [42]

Radio Libertà, 21 agosto: «Ciao ciao De Pasquale! Il pm anti Craxi e Berlusconi lascia la toga». [43]

E poi c’è Il Foglio del 22 agosto, editoriale non firmato, che merita di essere letto per intero perché è il testo in cui l’operazione si vede a occhio nudo. Titolo: «De Pasquale ha avuto ragione: non aveva senso continuare». Occhiello: «Le dimissioni del pm che ha condotto il processo Eni-Nigeria non cancellano quel che disse il Csm rispetto al suo esercizio della giurisdizione».

Il passaggio centrale è questo:

«La carriera di De Pasquale è segnata dalle inchieste che hanno portato alle condanne di Craxi e Berlusconi ed è indissolubilmente legata all’Eni, a cui ha riservato un’attenzione particolare per trent’anni, fino alla sua (di De Pasquale) totale perdita di credibilità. »

E la chiusa:

«Non aveva più senso continuare, su questo ha ragione De Pasquale.» [44]

Leggiamola con calma, perché è una frase costruita bene.

Primo: elenca esattamente i tre bersagli — Craxi, Berlusconi, Eni — e li elenca nell’ordine cronologico giusto. Su questo torneremo, perché è il punto.

Secondo: dice «fino alla sua totale perdita di credibilità», e non dice come quella credibilità si sia persa. Il lettore che non conosce la vicenda capisce che si è consumata da sé, per logoramento, come una batteria. Il lettore che la conosce sa che una parte decisiva di quella perdita è stata prodotta da due sentenze di condanna che due mesi prima la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste. L’editoriale quel dato lo contiene — dice che dopo due condanne «la Cassazione ha ribaltato il giudizio» — ma non lo collega mai alla credibilità perduta. Le due cose stanno nello stesso testo e non si toccano.

Terzo, e questo è il punto di tecnica: l’uscita dall’ordine giudiziario di un uomo appena dichiarato estraneo al fatto viene registrata come una conferma. Ha avuto ragione ad andarsene. Un titolo, cioè, che prende la conseguenza di un errore giudiziario e la usa come prova che l’errore non c’era.

Non serve attribuire intenzioni a nessuno per notare che questo è, letteralmente, il rovescio dell’argomento su cui si regge tutta la campagna italiana per le vittime degli errori giudiziari. Quell’argomento dice: il danno non finisce con l’assoluzione. Dice: quando arriva la sentenza giusta, la vita è già rovinata, la carriera è già finita, e la sentenza non la ricostruisce. È l’argomento fondativo. È il motivo per cui il Parlamento sta istituendo una giornata nazionale.

Applicato qui, non lo usa nessuno. Applicato qui, diventa: ha fatto bene ad andarsene.

E resta il dato secco: il procedimento disciplinare, aperto su iniziativa della Procura generale della Cassazione e del Ministro della Giustizia e sospeso dal 2024 in attesa del penale, con le dimissioni decade. Non sarà mai deciso. Né in un senso né nell’altro. Sergio Spadaro, che è ancora in magistratura come procuratore europeo delegato, resta l’unico con il procedimento aperto. Il capo d’incolpazione superstite, come lo riporta Il Giornale, è questo: «violando i doveri di imparzialità, correttezza e lealtà processuale, tenevano un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori e del Tribunale». [40]

6. Perché lui

Torniamo alla frase del Foglio, perché contiene la risposta alla domanda che tutto questo articolo pone: perché proprio loro due.

«Le inchieste che hanno portato alle condanne di Craxi e Berlusconi», e l’Eni.

Sono tre fatti verificabili, e vale la pena rimetterli in fila con le date, perché in trent’anni si sono trasformati in un’aura e hanno smesso di essere atti.

Il 20 dicembre 1993 De Pasquale chiede il rinvio a giudizio di Bettino Craxi e altri dodici imputati per il caso Eni-Sai: una tangente da diciassette miliardi di lire pagata dalla SAI. Il 6 dicembre 1994 il Tribunale di Milano condanna Craxi a cinque anni e sei mesi. La Corte d’appello conferma il 2 maggio 1996. La Cassazione rende la condanna definitiva il 12 novembre 1996: cinque anni e sei mesi, insieme ad altre otto condanne. È la prima condanna definitiva riportata da Bettino Craxi. [45]

Nel 2001 De Pasquale avvia le indagini sulla compravendita dei diritti televisivi Mediaset. Nel 2005 chiede il rinvio a giudizio insieme ad Alfredo Robledo. Il 18 giugno 2012 sostiene la requisitoria insieme a Sergio Spadaro. Il 26 ottobre 2012 il Tribunale di Milano condanna Silvio Berlusconi a quattro anni per frode fiscale. L’appello conferma l’8 maggio 2013. Il 1° agosto 2013 la Cassazione rende la condanna definitiva. È l’unica condanna penale definitiva riportata da Silvio Berlusconi in trent’anni di processi. [46]

Poi l’Eni. E qui il registro cambia, perché non si tratta più di un uomo politico ma della seconda società italiana, partecipata dallo Stato.

Il prezzo lo ha pagato per intero. Vittorio Sgarbi, secondo la ricostruzione di Gianni Barbacetto, lo chiamò «assassino» per la morte di Gabriele Cagliari, avvenuta in carcere il 20 luglio 1993 — un’accusa su cui, nel 1996, la magistratura archiviò il procedimento a suo carico con una formula che merita di essere citata: «non è ravvisabile alcuna ipotesi di reato». [35] Silvio Berlusconi, sempre secondo la stessa ricostruzione, lo definì «famigerato». [35] Il Giornale gli ha dedicato nel 2022 un ritratto intitolato «il magistrato testa d’ariete che lanciò l’assalto al premier forzista», in cui si legge — e lo citiamo per intero perché è un pezzo di rara onestà — che gli si riconosce «onestà personale al di sopra di ogni sospetto» e una «buona fede altrettanto granitica», e insieme che «i potenti che finivano nel suo mirino, da Gabriele Cagliari a Silvio Berlusconi ai top manager dell’Eni, hanno di volta in volta incarnato per lui una sorta di male assoluto». [47]

Non stiamo dicendo che sia un eroe. Non lo stiamo dicendo perché non è questo il punto e perché non ci compete: la valutazione del suo modo di esercitare la giurisdizione l’ha fatta il Consiglio superiore della magistratura, e la vedremo fra poco. Stiamo dicendo una cosa più semplice e più difficile da smentire: che l’ostilità che ha accompagnato quest’uomo per trent’anni ha una data d’inizio, ha una traiettoria e ha dei nomi, e che quella traiettoria è stata scritta a chiare lettere dal Foglio nel momento stesso in cui ne annunciava la fine.

Chi ha processato Craxi, poi Berlusconi, poi l’Eni non è, in Italia, un cittadino qualunque quando viene assolto.

7. Il capitolo che manca: che cosa era il processo

Nessuna delle cronache dell’assoluzione spiega al lettore che cosa fosse, esattamente, il processo che ha prodotto tutto questo. Non è un’omissione neutra, perché senza quel dato l’intera vicenda si riduce a una lite fra magistrati milanesi.

L’ipotesi d’accusa riguardava il corrispettivo di 1.092.040.000 euro, più un signature bonus di 207.960.000 dollari, versati da Eni e Shell nel 2011 per ottenere la licenza sul blocco petrolifero OPL 245, al largo della Nigeria: denaro transitato per i conti del governo nigeriano e diretto, secondo l’accusa, a Malabu Oil and Gas, società riconducibile all’ex ministro del Petrolio Dan Etete. Imputati: quindici, fra cui l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni. Il 17 marzo 2021 il Tribunale di Milano ha assolto tutti. Nel luglio 2022 la Procura generale ha rinunciato all’appello, e la sentenza è divenuta definitiva senza che otto giudici fra appello e cassazione la esaminassero. [48]

Fuori d’Italia quel processo aveva un nome. Global Witness lo definiva, nel 2017, «uno dei più grandi scandali di corruzione nella storia del settore petrolifero». [49] L’Associated Press, aprendo la cronaca della prima udienza nel marzo 2018, scriveva di un processo «presentato come il più grande della storia» in materia di corruzione societaria. [50] Il quotidiano Domani lo chiamava «il processo del secolo». [51]

E c’è l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che sull’Italia ha scritto due documenti che nessuna delle cronache italiane di questi due anni ha ritenuto rilevanti.

Il rapporto di Fase 4 sull’Italia, adottato dal Working Group on Bribery il 13 ottobre 2022, contiene questa constatazione: l’applicazione pratica delle regole probatorie italiane «ha prodotto uno standard probatorio estremamente oneroso nei casi di corruzione internazionale, a causa di un rigetto sistematico della prova indiziaria»; e, in luogo di considerare simultaneamente la totalità degli indizi, «ogni singolo elemento indiziario è generalmente considerato solo individualmente», con l’adozione per ciascuno di «un’interpretazione alternativa, a discarico». Gli esaminatori scrivono di nutrire «il massimo rispetto per l’indipendenza dei giudici italiani» e di non criticare «gli esiti di questi casi»; ma il ragionamento, aggiungono, rivela «uno schema inquietante». [52]

Sul caso OPL 245 in particolare, il rapporto è più netto: l’interpretazione del diritto italiano adottata in quel processo «non sarebbe conforme alla Convenzione». [53]

Lo stesso rapporto contiene un elogio esplicito dell’ufficio diretto da De Pasquale: «la creazione del 3° Dipartimento nella procura di Milano per affrontare la corruzione internazionale attesta l’impegno dell’Italia ad attuare la Convenzione ed è una buona prassi che dovrebbe essere mantenuta». [54]

Il rapporto di follow-up, adottato il 10 ottobre 2024 — due giorni dopo la condanna di primo grado dei due pm — misura che cosa è successo dopo: «nei due anni successivi al rapporto di Fase 4, l’attività si è ridotta a una sola nuova indagine, nessun nuovo procedimento e quattro condanne»; «il numero di assoluzioni in dibattimento resta sproporzionatamente elevato»; e delle quarantotto raccomandazioni, diciotto risultano attuate, sette parzialmente, ventitré non attuate. [55]

Qui dobbiamo fermarci e dire una cosa che va contro la nostra tesi, perché non c’è modo di condurre un discorso come questo senza dirla.

L’OCSE non ha mai scritto che il processo di Brescia ai due pubblici ministeri fosse una ritorsione. Ha scritto l’opposto. Nel rapporto del 2022 si legge che «non vi è alcuna indicazione che i fattori di cui all’art. 5 abbiano influenzato le indagini e le azioni penali per corruzione internazionale in Italia», e che «entrambi i procedimenti contro i pubblici ministeri del dibattimento sono stati avviati da membri della magistratura», sicché «non si tratta dunque di un caso di interferenza del potere esecutivo». Le preoccupazioni sull’effetto dissuasivo di quei procedimenti sono riportate dall’OCSE come opinione delle organizzazioni non governative, non fatte proprie. [56] Chi sostiene che l’OCSE abbia denunciato una persecuzione dei due pm attribuisce a quel testo qualcosa che non contiene, e noi non lo faremo.

Non ne abbiamo bisogno. La nostra tesi non richiede un complotto. Richiede un dizionario.

8. Le parole esistevano. Erano in un’altra lingua

Ed è qui che la faccenda diventa davvero interessante, perché il vocabolario che nessun giornale italiano ha usato per De Pasquale e Spadaro non è mancato per pudore, per assenza di argomenti o per difficoltà di reperimento. Esisteva già. Era stato scritto, e ripetutamente, fra il 2024 e il 2026. Solo, non in italiano.

Il 9 ottobre 2024, il giorno dopo la condanna di primo grado, il quotidiano argentino Clarín pubblica un intervento di Eva Joly — magistrata inquirente del caso Elf, poi parlamentare europea — intitolato «A Milano si gioca la lotta alla corruzione». Vi si legge che De Pasquale è «una figura molto rispettata nel suo Paese e sulla scena internazionale», e che «potrebbe presto essere condannato a otto mesi di carcere, semplicemente per aver fatto il suo lavoro». Poco oltre: «La reazione del potere reale è inclemente». E la chiusa: il processo «si svolge in un contesto istituzionale degradato, in cui le tensioni, i sospetti e persino i regolamenti di conti sembrano fare da sfondo»; «oltre al futuro personale di due magistrati di talento, sono minacciate la credibilità dell’intero sistema giudiziario italiano e il futuro della lotta alla corruzione, in Italia e ben oltre». [57]

Il 10 ottobre 2024, mentre il Working Group on Bribery si riunisce a Parigi, viene pubblicata una lettera aperta al gruppo di lavoro, firmata da magistrati e investigatori anticorruzione in servizio e in quiescenza, accademici e attivisti. Vi si legge che «attacchi aggressivi e su più fronti, compresa quella che appare essere stata una campagna mediatica concertata e collegata, rivolti contro due pubblici ministeri, sono stati con ogni probabilità avviati come esercizio per screditarli». E, sul verdetto atteso proprio in quei giorni: «prevedibilmente, i pubblici ministeri sono stati dichiarati colpevoli». La lettera parla, testualmente, di «ridicolo procedimento». [58]

Il 20 gennaio 2025, sul Global Anticorruption Blog, la condanna viene definita in titolo «a travesty of justice», una parodia di giustizia, sulla scorta dell’analisi tecnica pubblicata su Questione Giustizia da Nello Rossi. [59]

Il 1° agosto 2025 la stessa sede registra che la Federación Latinoamericana de Fiscales — la federazione delle associazioni dei pubblici ministeri dell’America latina — ha scritto alla corte che giudicava i due magistrati italiani, per segnalare che quel procedimento sta «minando il senso di sicurezza e la fiducia istituzionale che tutti i pubblici ministeri devono avere» per adempiere ai propri doveri. [60]

Il 23 giugno 2026, cinque giorni dopo l’assoluzione, quattro organizzazioni — The Corner House, Hawkmoth, HEDA Resource Centre e ReCommon — pubblicano una dichiarazione congiunta: «Accogliamo con favore e celebriamo la decisione della Corte suprema italiana del 18 giugno 2026»; «la Corte ha respinto integralmente le accuse»; «in sostanza, la Corte suprema ha ritenuto che i pubblici ministeri non avessero assolutamente nulla di cui rispondere e che le condanne fossero del tutto illegittime». E la definizione: «il processo ai pubblici ministeri ha tutti i tratti di una caccia alle streghe politicamente motivata». [61] Il presidente di HEDA, Olanrewaju Suraju, parla di «una riabilitazione dei pubblici ministeri che hanno dedicato anni della loro vita professionale a perseguire uno dei più significativi casi di corruzione al mondo». [62]

Riassumiamo il reperto, perché è il cuore di questo articolo.

Le parole «innocenti», «riabilitazione», «caccia alle streghe», «campagna mediatica concertata», «condannato semplicemente per aver fatto il suo lavoro» sono state scritte, sono state pubblicate, sono state pronunciate da giudici, procuratori e organizzazioni riconosciute — in inglese, in spagnolo, in nigeriano.

In italiano, nessuna.

E non si può dire che i giornali italiani non lo sapessero, perché una delle poche volte in cui la stampa italiana si è occupata di quelle voci, l’ha fatto per confutarle. Il 16 ottobre 2025, lo stesso giorno della condanna d’appello, Il Foglio dedicava un pezzo al Financial Times, che aveva dato spazio all’ipotesi che i due pm stessero «pagando il prezzo per aver tentato di perseguire la più grande azienda italiana». Titolo: «Per difendere De Pasquale, il Financial Times attacca la magistratura e insinua un complotto che non c’è». [63]

Il vocabolario internazionale, dunque, era arrivato in Italia. È stato letto. È stato discusso. È stato respinto. Ciò che non è mai successo è che qualcuno lo adottasse dopo il 18 giugno 2026, quando la Corte di cassazione ha detto che il fatto non sussiste.

Diciamo anche l’altra metà, perché serve. Quelle organizzazioni sono parti interessate: alcune hanno presentato l’esposto da cui è nata l’indagine milanese, e alcune loro affermazioni non trovano riscontro nei documenti che citano — l’OCSE, per esempio, non ha mai assunto l’impegno a indagare che gli viene attribuito, e la tesi dello «smantellamento» del dipartimento anticorruzione milanese è contraddetta dallo stesso rapporto di follow-up dell’ottobre 2024, che quel dipartimento lo dà per conservato. [64] Chi legge deve saperlo.

Ma anche gli editorialisti italiani sono parti interessate: hanno condotto per anni una battaglia politica sulla giustizia, e su queste due condanne hanno costruito un argomento referendario, dichiarandolo apertamente. La differenza non sta nell’interesse. Sta nel dizionario. Le stesse persone, sullo stesso caso, hanno due dizionari, e ne usano uno solo per volta.

9. Sei settimane dopo: la Giornata

Il 4 agosto 2026 la Camera dei deputati approva la proposta di legge che istituisce il 17 giugno come «Giornata nazionale “Enzo Tortora”» in memoria delle vittime di errori giudiziari. Centosettantotto voti favorevoli, nessun contrario, novantasette astenuti: a favore il centrodestra, Italia Viva e Azione; astenuti Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo passa al Senato, dove al momento in cui scriviamo l’esame non è iniziato: la legge, cioè, ancora non esiste. [65]

È un articolo unico, cinque commi. Non istituisce una solennità civile e non comporta oneri per la finanza pubblica. Prevede che le scuole promuovano attività su libertà, dignità personale, presunzione d’innocenza e giusto processo. La data è il 17 giugno perché il 17 giugno 1983 Enzo Tortora fu arrestato. [65]

Le parole pronunciate in quell’occasione sono esattamente quelle che stiamo cercando. Enrico Costa: «È una battaglia storica di Forza Italia, liberale e garantista»; «troppe volte abbiamo sentito affermare che gli errori giudiziari non esistono»; e, alle opposizioni astenute, «vadano a spiegare questa scelta a 100 mila innocenti che hanno perso ingiustamente la libertà». Maurizio Lupi: «dal 1992 quasi 950 innocenti ogni anno sono stati privati della loro libertà». Gaia Tortora, sull’astensione: «Fate pena. Siete incommentabili». [66]

I numeri esistono e sono seri. Secondo l’elaborazione di errorigiudiziari.com sulle risposte del ministro Nordio a interrogazione parlamentare, dal 1991 al 31 ottobre 2025 i casi di ingiusta detenzione ed errore giudiziario sono 32.484, per una spesa dello Stato superiore al miliardo di euro. I dati ufficiali del Ministero della giustizia contano 505 casi di ingiusta detenzione riconosciuti in via definitiva nel solo 2024, per 26,9 milioni di euro liquidati. Nello stesso periodo di sette anni in cui sono stati riconosciuti 3.233 casi, le sanzioni disciplinari a magistrati sono state cinque. [67]

Non ci interessa qui discutere quei numeri, che meritano un lavoro a parte. Ci interessa la lingua, perché è la stessa lingua che nella rassegna di giugno non compare mai.

Mettiamo le due date una accanto all’altra.

Il 17 giugno: la data che il Parlamento vuole consacrare all’innocente distrutto dalla giustizia.

Il 18 giugno 2026: il giorno in cui la Corte di cassazione stabilisce che due cittadini italiani, condannati a otto mesi in primo grado e in appello, non hanno commesso il fatto.

Fra l’assoluzione e il voto della Camera passano sei settimane e mezza. Nei resoconti di quella seduta non compare il caso più recente e più clamoroso di doppia condanna annullata in Cassazione. Nessuno dei giornali che quella battaglia la conducono da anni ha scritto che il 18 giugno il sistema italiano aveva appena prodotto, e poi corretto, due errori giudiziari.

E adesso la precisazione che rende l’osservazione più forte, non più debole.

Noi non stiamo chiedendo che De Pasquale e Spadaro entrino nella Giornata del 17 giugno. Sarebbe una richiesta ridicola, e non ci passa per la testa. Non abbiamo alcuna intenzione di trasformare due magistrati in martiri, e chi ci legge da tempo sa che sui loro processi abbiamo posizioni nostre.

Stiamo osservando una cosa diversa e più radicale: che la domanda non si è posta. Nessuno ha dovuto decidere di escluderli. Nessuno, in tutto il dibattito parlamentare e giornalistico sull’innocente punito, ha pensato per un istante che due pubblici ministeri condannati due volte e assolti in Cassazione potessero appartenere alla categoria di cui si stava parlando.

Non è una svista. È una regola di funzionamento. La categoria «innocente punito» non è, in Italia, una categoria giuridica. È una categoria di appartenenza.

10. L’obiezione, e perché non tiene

L’obiezione si conosce già, ed è stata scritta con chiarezza dal Foglio e dal Dubbio: l’assoluzione penale non è una riabilitazione morale. Il piano disciplinare è autonomo. Restano fatti accertati che il giudice penale ha ritenuto non costituire quel reato, e che restano comunque valutabili sotto il profilo deontologico. Resta il giudizio già espresso dal Consiglio superiore della magistratura nel 2024.

Presa in sé, l’obiezione è seria. È fondata in diritto. E nella versione di Errico Novi sul Dubbio — che assolve in diritto e insieme dichiara apertamente il proprio dissenso morale, senza confondere i due piani — è anche intellettualmente onesta, molto più di quanto sia stato scritto altrove.

Ma va guardata per quello che è: la formula «assolto, però».

È la formula che il garantismo italiano combatte da trent’anni. È l’argomento contro cui si costruiscono i convegni, le riforme sulla presunzione di innocenza, le proteste per il processo mediatico. È il motivo per cui esiste il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, il cui articolo 2 stabilisce che «è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili», e per cui è stato introdotto nel codice l’articolo 115-bis. [68] È il motivo per cui l’Unione delle Camere Penali scrive che «il “processo mediatico” è un virus che non colpisce solo il diretto interessato ma tutta la società». [69] È il motivo per cui Enrico Costa ha condotto, e vinto, la battaglia sul divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari, spiegando che «il contenuto dell’ordinanza è una bomba comunicativa», che «il marketing giudiziario non ha niente a che vedere col processo» e che «per molta stampa gli indagati non sono persone, ma notizie». [70]

Quando l’assolto è un imprenditore, un politico, un medico, un sindaco, scrivere «i fatti restano accertati, e solo diversamente interpretati» è considerato l’esempio da manuale della condanna extragiudiziaria. È esattamente ciò che quelle norme vietano alle autorità pubbliche e che quei convegni rimproverano ai giornali.

Quando l’assolto è un pubblico ministero, la stessa formula diventa lucidità.

C’è poi la questione delle conseguenze, ed è la parte che va detta con la massima precisione, perché è l’unico punto in cui una parola sbagliata rovinerebbe tutto.

De Pasquale e Spadaro non sono stati sanzionati in via disciplinare. Il procedimento c’era — promosso dalla Procura generale della Cassazione e dal Ministro della Giustizia — ed è stato sospeso nel 2024 in attesa dell’esito penale. Dopo l’assoluzione avrebbe potuto riprendere. Con le dimissioni di De Pasquale, per lui è decaduto. Per Spadaro è ancora aperto. [40] [26]

Ma le conseguenze professionali sono arrivate lo stesso, e sono arrivate prima di qualunque accertamento definitivo. L’8 maggio 2024, con ventitré voti favorevoli e quattro astenuti, il plenum del Consiglio superiore della magistratura non ha confermato De Pasquale nelle funzioni di procuratore aggiunto di Milano, in difformità dal parere del Consiglio giudiziario lombardo, con questa motivazione: «Risulta dimostrata l’assenza in capo al dott. De Pasquale dei prerequisiti della imparzialità e dell’equilibrio, avendo reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo né equo rispetto alle parti nonché senza senso della misura e senza moderazione». La delibera parla di un «modus operandi consolidato». [71] Il ricorso al Tar del Lazio è stato respinto nell’aprile 2025. [72] Da allora De Pasquale era tornato semplice sostituto procuratore.

E c’è la procedura per incompatibilità ambientale, aperta a suo carico da circa cinque anni e mai conclusa. Nel marzo 2026 Il Tempo la definiva un caso di «inerzia» e formulava una domanda che oggi si legge diversamente: «non è che qualcuno ha deciso di aspettare che De Pasquale sia prima andato in pensione?». [73]

Ricapitoliamo la forma esatta di ciò che è successo a questi due cittadini, perché è più insolita di quanto sembri.

L’accertamento penale è arrivato, e li ha dichiarati estranei al fatto. L’accertamento disciplinare non è arrivato e ormai, per uno dei due, non arriverà mai. La sanzione professionale, invece, è arrivata, è arrivata per prima, e resta.

Chiunque, in qualunque altro caso italiano, riconoscerebbe questa sequenza. È la sequenza di cui parlano le Camere Penali quando parlano di pena anticipata. È la sequenza che il 17 giugno dovrebbe servire a ricordare.

11. Il rovescio: non l’ha detto nemmeno l’altra parte

La simmetria completa il quadro, ed è la ragione per cui questo articolo non è un pezzo di parte.

Neppure il fronte che difende la magistratura ha parlato di innocenza.

Quando la condanna di primo grado fu criticata, lo fu con un’analisi tecnica: Nello Rossi, direttore di Questione Giustizia, il 7 gennaio 2025, scrisse che il Tribunale di Brescia aveva «forzatamente semplificato» una vicenda «ricca di sfumature ed estremamente complessa», che gli atti trasmessi erano «incompleti e ancora in divenire», e che non sussisteva «in capo ai due magistrati un obbligo aprioristico ed incondizionato di deposito degli atti a loro trasmessi». [74] Sono argomenti solidi, che la Cassazione ha in sostanza accolto. Ma sono argomenti di categoria e di dogmatica: difendono la funzione del pubblico ministero, non due persone. Nella rassegna che abbiamo esaminato, Questione Giustizia non ha pubblicato nulla sull’assoluzione del 18 giugno.

Non abbiamo reperito dichiarazioni dell’Associazione nazionale magistrati. Non ne abbiamo reperite del ministro della Giustizia, che pure è titolare di una delle due azioni disciplinari. Non ne abbiamo reperite di Enrico Costa, che sei settimane dopo avrebbe parlato in aula di centomila innocenti. Non ne abbiamo reperite dell’Unione delle Camere Penali. Non ne abbiamo reperite di Eni. [75]

L’unico che si è avvicinato alla parola è stato il difensore dei due, intervistato da Gianni Barbacetto sul Fatto. Alla domanda se la vicenda dimostri che la giustizia italiana ha «gli anticorpi per autocorreggersi anche quando sbaglia», Massimo Dinoia ha risposto: «Ne sono convinto. […] infatti alla fine abbiamo avuto giustizia». [32]

Autocorrezione. Non errore. La formulazione più vicina che la rassegna offre è ancora una formulazione che evita la parola.

Da una parte si dice: assolti, però colpevoli. Dall’altra si dice: assolti, e la funzione è salva. Nel mezzo, nessuno dice: erano innocenti, ed è stato accertato dopo due condanne.

E quel «nessuno dice» è la risposta.

L’innocenza, nel dibattito italiano, non è un principio. È una posizione nello schieramento. Vale se l’innocente è dei nostri.

12. Il metro

Per chi legge questo sito il punto non è né assolvere né condannare due magistrati. Il punto è il metro.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani hanno votato il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, e ha vinto il No. [76] La campagna, da entrambe le parti, si è giocata sul lessico della tutela dell’innocente e dell’abuso del potere d’accusa. Quel lessico è oggi la lingua ufficiale della politica giudiziaria italiana, e la Giornata del 17 giugno ne è il monumento in costruzione.

Su questo va detta una cosa scomoda per tutti. Il caso De Pasquale-Spadaro è stato usato come argomento nella campagna referendaria mentre le due condanne erano pendenti in Cassazione. Lo hanno scritto in titolo: «un grande spot per il Sì», «il miglior testimonial della riforma della giustizia». [19] [20] Il referendum si è tenuto il 22 e 23 marzo 2026. L’annullamento è arrivato il 18 giugno 2026, meno di tre mesi dopo. Il testimonial era innocente. Il fatto non sussisteva. Nessuno di quei giornali è tornato sul punto.

Una lingua che si applica a tutti è un principio. Una lingua che si applica solo agli innocenti che stanno dalla parte giusta è un’arma.

Il caso De Pasquale-Spadaro è il test di laboratorio, perché offre due innocenti che nessuno dei due schieramenti aveva voglia di rivendicare: troppo pubblici ministeri per i garantisti, troppo condannati per la magistratura. È il caso in cui il principio, se è un principio, si vede da solo, senza appartenenza che lo sostenga.

E il test ha dato il suo risultato.

Nessuno festeggerà mai il 18 giugno. Nessuno scriverà mai che quel giorno il sistema ha corretto un errore. Nessuno metterà mai De Pasquale e Spadaro nella lista delle vite rovinate, benché uno dei due sia uscito dall’ordine giudiziario tre settimane dopo essere stato dichiarato estraneo al fatto, e benché il giornale che più a lungo lo ha combattuto abbia scritto, di quell’uscita, che ha avuto ragione.

Il giorno in cui i giornali che oggi scrivono «clemente» e «salvo tra virgolette» scriveranno «per fortuna», su un pubblico ministero assolto dopo due condanne, quel giorno il garantismo italiano sarà diventato un principio.

Fino ad allora, resta quello che è: un’arma. E si vede da dove è puntata.

13. Coda: il processo che nessuno guarda

Resta un ultimo fatto, ed è quello che rende insostenibile la formula su cui si è retta tutta la rassegna. Prima di esporlo, una dichiarazione.

Il garante di questo sito, l’avvocato Luca Santa Maria, è parte civile nel processo di cui stiamo per scrivere. Lo diciamo qui, in apertura e non in nota, perché in tutto questo articolo abbiamo rimproverato ad altri di scrivere da parti interessate senza dichiararlo, e non intendiamo fare la stessa cosa. Quello che segue, del resto, non è una tesi sul merito di quel giudizio. Sono due osservazioni sul modo in cui è stato ignorato.

A Milano, davanti alla terza sezione penale del Tribunale, si celebra da due anni il processo sul cosiddetto complotto ai danni dell’Eni, così ribattezzato curiosamente perché il complotto è interamente pro Eni: il procedimento nato dall’indagine del pubblico ministero Paolo Storari, cioè l’indagine da cui provengono gli atti che De Pasquale e Spadaro non depositarono. [37]

È il primo giudizio in cui quegli atti vengono esaminati per quello che sono. Si discute lì, davanti a un collegio e in contraddittorio, della realtà e della legalità delle prove che secondo il Tribunale di Brescia e secondo la Corte d’appello di Brescia i due pubblici ministeri avrebbero volutamente e maliziosamente tenuto in un cassetto per negarle alle difese di Eni: per rifiutarle, nel linguaggio del capo d’imputazione poi caduto.

Due osservazioni, e chiudiamo.

La prima. Quel processo dura da due anni, e i mezzi d’informazione italiani lo hanno disertato. Le stesse testate che hanno dedicato titoli, motivazioni citate a memoria, editoriali e argomenti di campagna referendaria a ciò che i due pm avrebbero nascosto non hanno ritenuto di andare a vedere che cosa fosse, davvero, ciò che avrebbero nascosto.

La seconda, che è la più importante. «Alcuni fatti restano accertati», si è scritto il 20 giugno. «Nonostante i fatti commessi siano accertati», si è scritto il 19. [26] [22]

Accertati dove, e da chi?

I fatti li accerta un giudice, in un processo, dopo un’istruttoria e in contraddittorio fra le parti. Non li accerta una motivazione che li presuppone. Nel processo milanese l’istruttoria dibattimentale è ormai chiusa, e nessuno dei giornalisti che hanno adoperato quel participio — accertati — è in grado di dire con quale esito si sia chiusa, perché nessuno di loro era in aula. [77]

I due processi di Brescia hanno dato per pacifico esattamente ciò che è oggi in discussione davanti al giudice competente a discuterlo. Su quel presupposto sono state pronunciate due condanne, e la Corte di cassazione le ha annullate perché il fatto non sussiste.

Su quello stesso presupposto, che nessuno ha ancora verificato, continua a poggiare la sola cosa che a Fabio De Pasquale e a Sergio Spadaro è rimasta addosso: il giudizio morale.

Nota sul metodo e sulle fonti

Distinguiamo, come sempre, tre piani.

Primo piano, i fatti giudiziari. L’assoluzione del 18 giugno 2026 è definitiva e nel merito, con la formula «il fatto non sussiste», pronunciata su conforme richiesta della Procura generale. Le due condanne precedenti sono state annullate senza rinvio. Al momento in cui scriviamo non risultano depositate le motivazioni della sentenza di cassazione, e non ne è noto il numero: questo testo si basa sul dispositivo, sulle cronache e sugli atti dei gradi precedenti. La sentenza di primo grado è del Tribunale di Brescia, sezione prima penale, n. 3178/2024, decisa l’8 ottobre 2024 e depositata il 19 novembre 2024, presidente estensore Roberto Spanò; la sentenza d’appello è della Corte d’appello di Brescia, sezione prima penale, 16 ottobre 2025, presidente estensore Anna Maria Dalla Libera, motivazioni depositate il 13 gennaio 2026.

Secondo piano, il profilo disciplinare. È distinto dal penale. Il procedimento a carico dei due magistrati era stato promosso dalla Procura generale della Cassazione e dal Ministro della Giustizia e sospeso nel 2024 in attesa del penale; risulta decaduto per De Pasquale a seguito delle dimissioni e ancora pendente per Spadaro. La mancata conferma di De Pasquale come procuratore aggiunto è un atto amministrativo del Consiglio superiore della magistratura dell’8 maggio 2024, distinto dal disciplinare, motivato con la carenza di imparzialità ed equilibrio, confermato dal Tar del Lazio e non travolto dall’assoluzione penale. Chi scrive che i due piani non coincidono ha ragione. Il rilievo di questo articolo non è che abbia torto: è che lo stesso criterio non viene applicato a tutti.

Terzo piano, la nostra valutazione. È nostra e la firmiamo. Riguarda il modo in cui la stampa italiana ha trattato la notizia, non il merito della sentenza né la condotta processuale dei due magistrati nel processo Eni-Nigeria.

Quattro precisazioni necessarie, perché un articolo costruito su un’assenza deve dichiarare i limiti di ciò che ha cercato.

Sulla rassegna. Non sosteniamo che nessun giornale abbia dato la notizia dell’assoluzione: l’hanno data tutti, in giornata. Sosteniamo che nel corpus esaminato — le principali testate nazionali, le agenzie e le riviste giuridiche, dal 18 giugno al 24 agosto 2026 — nessuna testata abbia raccontato la vicenda come il salvataggio di due innocenti, e che il vocabolario riservato di norma alle vittime degli errori giudiziari sia stato sistematicamente evitato. Alcune fonti — Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica in edizione cartacea — non sono state raggiungibili per intero: dove le abbiamo usate, le abbiamo citate attraverso i rilanci di terzi, dichiarandolo.

Sull’unica eccezione. Una c’è, e va detta, perché altrimenti la nostra tesi sarebbe più comoda della realtà. Il 27 giugno 2026, su Il Domani d’Italia, Michele Russo ha scritto che il magistrato imputato «ha diritto anch’egli alla presunzione di innocenza, al rispetto della decisione favorevole, alla sottrazione dal linciaggio pubblico», e che «il garantismo non può essere intermittente. Non può valere soltanto per chi ci è vicino, né cessare quando l’imputato appartiene a un ordine dello Stato». [78] Lo stesso testo sostiene che l’assoluzione penale non dissolve il problema istituzionale — è dunque, a suo modo, anche un «assolto, però». Ma le parole giuste, in tutta la rassegna, le ha scritte lui. Non era un quotidiano nazionale. Era una rivista online. È l’unica occorrenza che abbiamo trovato.

Sull’OCSE. Abbiamo citato il rapporto di Fase 4 del 13 ottobre 2022 e il follow-up del 10 ottobre 2024 per ciò che dicono, e abbiamo riportato per intero ciò che dicono contro la nostra tesi. L’OCSE non ha qualificato il processo di Brescia come una violazione dell’articolo 5 della Convenzione, e ha escluso esplicitamente l’ipotesi dell’interferenza governativa. L’unica censura ex articolo 5 contenuta in quel rapporto riguarda un altro Stato parte, la Federazione Russa, per una lettera del ministro Lavrov dell’8 ottobre 2018 relativa a un intermediario. I superlativi sul caso OPL 245 non sono dell’OCSE, che lo chiama neutramente «Oil Prospecting (Nigeria) Case»: sono di Global Witness, dell’Associated Press e delle testate che abbiamo citato, e li attribuiamo a loro.

Sul processo richiamato nella coda. È un procedimento pendente davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, nel quale il garante di questo sito è parte civile, come dichiarato nel testo. Lo stato che ne indichiamo — l’istruttoria dibattimentale chiusa — è quello noto a chi scrive alla data di pubblicazione, e nulla di quanto scriviamo anticipa o pretende di anticipare la decisione del Tribunale. Il rilievo che svolgiamo non riguarda il merito di quel giudizio: riguarda il fatto che sia in corso, e che sia stato descritto come già deciso da chi non lo ha seguito.

Sulle voci internazionali. Le organizzazioni citate al paragrafo 8 sono parti interessate, alcune delle quali all’origine dell’esposto da cui nacque l’indagine milanese. Alcune loro affermazioni non trovano riscontro nei documenti che invocano. Le riportiamo come prese di posizione documentate, non come accertamenti.

Tutti gli atti processuali citati e non coperti da segreto saranno pubblicati su questo sito.

Note

[1] Ansa, «Caso Eni-Nigeria, i pm De Pasquale e Spadaro assolti in Cassazione», 18 giugno 2026.

[2] Requisitoria del sostituto procuratore generale Cristina Marzagalli, udienza 18 giugno 2026, come riportata da il Giornale, 19 giugno 2026, e da La Verità, 19 giugno 2026. La composizione del collegio (presidente Gaetano De Amicis, relatore Pietro Silvestri) è riferita dal Corriere della Sera e ripresa da Il Riformista, 20 giugno 2026, e da Il Dubbio, 19 giugno 2026.

[3] Tribunale di Brescia, sez. I pen., sent. n. 3178/2024, dec. 8 ottobre 2024, dep. 19 novembre 2024, pres. est. Roberto Spanò; Corte d’appello di Brescia, sez. I pen., 16 ottobre 2025, pres. est. Anna Maria Dalla Libera, motivazioni dep. 13 gennaio 2026. Il video del 28 luglio 2014 è quello richiamato dal Tribunale di Milano nella sentenza di assoluzione del 17 marzo 2021.

[4] Francesca Brunati, «“Nascosero le prove”, 8 mesi ai pm De Pasquale e Spadaro», Ansa, 8 ottobre 2024.

[5] Il Tempo, «Caso Eni-Nigeria, condannati i pm De Pasquale e Spadaro. “Hanno nascosto delle prove”», 8 ottobre 2024.

[6] Ermes Antonucci, «I pm De Pasquale e Spadaro condannati per aver nascosto prove agli imputati al processo Eni-Nigeria», Il Foglio, 8 ottobre 2024.

[7] Affaritaliani.it, «Caso Eni-Nigeria: condannati a 8 mesi i pm De Pasquale e Spadaro per aver occultato prove», 8 ottobre 2024.

[8] Fanpage.it, «Caso Eni-Nigeria, condannati a 8 mesi i pm De Pasquale e Spadaro: “Hanno nascosto prove alla difesa”», 8 ottobre 2024.

[9] Giovanni M. Jacobazzi, «Eni-Nigeria, il magistrato anti-Cav condannato a 8 mesi: quali prove ha nascosto», Libero Quotidiano, 9 ottobre 2024.

[10] Francesco Damato, «Eni, Nigeria e i piagnucolii dei magistrati sulla “sofferenza dell’ingiustizia”», Startmag, 9 ottobre 2024.

[11] Antonio Pagliano, «Caso Eni-Nigeria / De Pasquale e Spadaro, una condanna che “ribalta” l’esito di Tangentopoli», Il Sussidiario, 11 ottobre 2024.

[12] Ermes Antonucci, «“Hanno nascosto prove chirurgicamente”. Le motivazioni della condanna dei pm del caso Eni-Nigeria», Il Foglio, 22 novembre 2024.

[13] Il Fatto Quotidiano, «Eni-Nigeria, le motivazioni della condanna ai pm De Pasquale e Spadaro: “Tralasciarono gli elementi nocivi alla loro tesi”», 21 novembre 2024.

[14] Angela Zoppo, «Eni-Nigeria, la sentenza di condanna dei pm: taciute le prove a favore di Claudio Descalzi e Paolo Scaroni», Milano Finanza, 21 novembre 2024.

[15] QuiBrescia, «Caso Eni-Nigeria: “De Pasquale e Spadaro omisero atti a favore della difesa”», 21 novembre 2024.

[16] Maurizio Belpietro, «I magistrati che occultano le prove non possono continuare a fare i pm», La Verità, 18 ottobre 2025.

[17] Alessandro Da Rold, «Eni-Nigeria, confermate in Appello le condanne a De Pasquale e Spadaro», La Verità, 17 ottobre 2025.

[18] Luca Fazzo, «Eni, condanna confermata. Otto mesi a De Pasquale», il Giornale, 17 ottobre 2025.

[19] Ermes Antonucci, «Perché il pm De Pasquale è il miglior testimonial della riforma della giustizia», Il Foglio, 5 novembre 2025.

[20] Giacomo Amadori, «La sentenza di condanna di De Pasquale e Spadaro è un grande spot per il Sì», La Verità, 15 gennaio 2026.

[21] il Giornale, «Eni-Nigeria, la Cassazione “salva” i pm De Pasquale e Spadaro: annullata la condanna a 8 mesi», 18 giugno 2026.

[22] Luca Fazzo, «Prove nascoste. Il pm De Pasquale salvo in Cassazione», il Giornale, 19 giugno 2026.

[23] Luca Fazzo, «Un brutto messaggio: mano libera nei processi», il Giornale, 19 giugno 2026.

[24] Giovanni M. Jacobazzi, «L’inchiesta Eni-Nigeria era uno scherzo, Cassazione clemente con De Pasquale e Storari, l’unico pm condannato è Davigo», Il Riformista, 20 giugno 2026.

[25] Il Foglio, editoriale «Inchiesta Eni-Nigeria, assolti definitivamente De Pasquale e Spadaro», 19 giugno 2026.

[26] Il Foglio, editoriale «Il Csm e il caso De Pasquale-Spadaro», 20 giugno 2026.

[27] Alessandro Da Rold, «Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro», La Verità, 19 giugno 2026.

[28] Errico Novi, «L’assoluzione dei pm di Eni-Nigeria: il diritto non è mai giudizio morale», Il Dubbio, 19 giugno 2026 (ripreso da Mondo Professionisti, 22 giugno 2026).

[29] Il Post, «I magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati definitivamente assolti per il caso ENI-Nigeria», 19 giugno 2026.

[30] Tgcom24, «Eni-Nigeria, la Cassazione ribalta tutto», 18 giugno 2026.

[31] Rosario Di Raimondo, «La Cassazione assolve i pm del caso Eni-Nigeria. “Non nascosero le prove”», la Repubblica, 19 giugno 2026, ed. cartacea.

[32] Gianni Barbacetto, «L’avvocato dei pm De Pasquale e Spadaro dopo l’assoluzione definitiva: “Ribadita l’autonomia dei magistrati, non hanno nascosto nulla”», Il Fatto Quotidiano, 19 giugno 2026.

[33] Il Riformista, 20 giugno 2026, cit., che richiama «il ben informato Corriere»; Affaritaliani, 19 giugno 2026, che attribuisce al Corriere della Sera la versione delle dichiarazioni dei difensori. Gli articoli del Corriere del periodo risultano alla rassegna attraverso questi due rilanci.

[34] La Stampa, 21 agosto 2026, notizia ripresa da Il Fatto Quotidiano, Sky TG24, il Giornale, Il Giorno, Il Dubbio e Il Foglio dello stesso e del giorno seguente. La frase circola in tre varianti («questa magistratura», «questa giustizia», «non mi riconosco più»): nessuna è una dichiarazione diretta.

[35] Gianni Barbacetto, «Fabio De Pasquale, chi è il pm che ha condannato Bettino Craxi e Berlusconi», Il Fatto Quotidiano, 2 agosto 2013. L’archiviazione del procedimento sulla morte di Gabriele Cagliari è del 1996.

[36] Il Fatto Quotidiano, «Processo Eni Nigeria, condannati a 8 mesi i magistrati De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio. L’avvocato: “Precedente pericoloso”», 8 ottobre 2024.

[37] Il Fatto Quotidiano, «Eni-Nigeria, confermata in appello la condanna dei pm De Pasquale e Spadaro a 8 mesi», 16 ottobre 2025. È la fonte che pubblica per esteso le dichiarazioni spontanee dei due imputati e che identifica gli atti non depositati nei tre fascicoli di 88 pagine denominati «falsità Armanna», provenienti dall’indagine del pm Paolo Storari sul cosiddetto falso complotto Eni.

[38] Il Fatto Quotidiano, «Eni-Nigeria, la Cassazione assolve i pm De Pasquale e Spadaro. Annullata la condanna a 8 mesi: “Il fatto non sussiste”», Redazione Giustizia, 18 giugno 2026.

[39] Il Fatto Quotidiano, «Fabio De Pasquale lascia la magistratura: l’addio anticipato del pm di Milano dopo l’assoluzione sul caso Eni-Nigeria», Redazione Giustizia, 21 agosto 2026.

[40] Luca Fazzo, «De Pasquale lascia la magistratura e in pensione sfugge alla punizione», il Giornale, 22 agosto 2026.

[41] Milano Post, «Il pm Fabio De Pasquale lascia la magistratura ed evita il procedimento disciplinare del Csm», 23 agosto 2026.

[42] Tiziana Maiolo, «Assolto dai giudici, sfiduciato dal Csm. Fabio De Pasquale lascia la toga», Il Dubbio, 21 agosto 2026.

[43] Radio Libertà, «Ciao ciao De Pasquale! Il pm anti Craxi e Berlusconi lascia la toga», 21 agosto 2026.

[44] Il Foglio, editoriale «De Pasquale ha avuto ragione: non aveva senso continuare», 22 agosto 2026.

[45] Archivio storico del Senato, fondo Studio legale avv. Enzo Lo Giudice, carte processuali Craxi, scheda «Eni-Sai»; Milano Finanza, 13 novembre 1996. Che si tratti della prima condanna definitiva di Craxi è la ricostruzione di Gianni Barbacetto, cit. alla nota 35.

[46] Tribunale di Milano, 26 ottobre 2012; Corte d’appello di Milano, 8 maggio 2013; Corte di cassazione, sez. feriale, 1° agosto 2013. Il capo era dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, art. 2 d.lgs. 74/2000.

[47] il Giornale, «De Pasquale, il magistrato testa d’ariete che lanciò l’assalto al premier forzista», 9 febbraio 2022.

[48] Tribunale di Milano, sez. VII pen., 17 marzo 2021, assoluzione di tutti i quindici imputati; rinuncia all’appello della Procura generale, luglio 2022. Nel terzo filone, il Tribunale di Milano ha assolto l’ultimo imputato il 14 luglio 2025.

[49] Global Witness, campagna «Shell knew», 10 aprile 2017: «It’s one of the biggest corruption scandals in the history of the oil sector».

[50] Associated Press, «“Biggest bribery trial in history” opens against Eni, Shell», 5 marzo 2018.

[51] Domani, «Il processo del secolo. Guida alla sentenza del caso Eni-Nigeria», 16 marzo 2021.

[52] OECD, Working Group on Bribery, Implementing the OECD Anti-Bribery Convention. Phase 4 Report: Italy, adottato il 13 ottobre 2022, § 103, p. 34, e Commentary dopo il § 112, p. 36.

[53] Ivi, § 128, pp. 40-41.

[54] Ivi, Executive Summary, p. 6.

[55] OECD, Phase 4 Two-Year Follow-Up Report: Italy, adottato il 10 ottobre 2024, §§ 1, 4, 51-53.

[56] OECD, Phase 4 Report: Italy, cit., §§ 182-186, pp. 53-54.

[57] Eva Joly, «En Milán se juega la lucha contra la corrupción», Clarín, 9 ottobre 2024.

[58] «Open letter to OECD Antibribery Convention’s Working Group on Italy’s Noncompliance», pubblicata sul Global Anticorruption Blog il 10 ottobre 2024.

[59] Richard Messick, «Italian Prosecutors’ Criminal Conviction Called A Travesty of Justice», Global Anticorruption Blog, 20 gennaio 2025, su Nello Rossi, cit. alla nota 74.

[60] Richard Messick, «Pressure Growing on OECD Antibribery Working Group to Review Italy’s Noncompliance», Global Anticorruption Blog, 1° agosto 2025.

[61] Dichiarazione congiunta The Corner House, Hawkmoth, HEDA Resource Centre, ReCommon, 23 giugno 2026.

[62] Comunicato HEDA, «OPL 245: HEDA Hails Acquittal of Italian Prosecutors», giugno 2026.

[63] Luciano Capone, «Per difendere De Pasquale, il Financial Times attacca la magistratura e insinua un complotto che non c’è», Il Foglio, 16 ottobre 2025.

[64] OECD, Phase 4 Two-Year Follow-Up Report: Italy, cit., § 42: la raccomandazione 15(b) sul mantenimento del terzo dipartimento è dichiarata «fully implemented». Il rilievo è svolto anche da Simone Lonati, «Italy under OECD Scrutiny: Foreign Bribery and the Rule of Law», NYU School of Law, Program on Corporate Compliance and Enforcement, 28 luglio 2025.

[65] Camera dei deputati, A.C. 441, «Istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari», primo firmatario Davide Faraone, presentata il 24 ottobre 2022, approvata il 4 agosto 2026 con 178 voti favorevoli, nessun contrario e 97 astenuti.

[66] Ansa, Agenzia Dire e Sky TG24, 4 agosto 2026; Il Riformista, 4 agosto 2026, per la dichiarazione di Gaia Tortora.

[67] errorigiudiziari.com, elaborazione su risposte del ministro della Giustizia a interrogazione parlamentare, dati al 31 ottobre 2025; Ministero della giustizia, report «Misure cautelari personali – anno 2024».

[68] D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 2, co. 1, e art. 4, che introduce l’art. 115-bis c.p.p.

[69] Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, note del 28 settembre 2021, in Diritto di Difesa.

[70] Intervista a Enrico Costa, Domani, 24 dicembre 2023.

[71] Delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura, 8 maggio 2024, come riportata da Ansa, Il Fatto Quotidiano e Il Giorno del 8-9 maggio 2024 e ripresa testualmente da Il Foglio il 20 giugno e il 22 agosto 2026.

[72] Tar del Lazio, ricorso respinto; notizia dell’8 aprile 2025 (Il Giorno).

[73] Giovanni M. Jacobazzi, «Giustizia, l’inerzia del Csm sul pm De Pasquale: condannato ma resta al suo posto», Il Tempo, 14 marzo 2026.

[74] Nello Rossi, «La sentenza nei confronti di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Un’analisi critica», Questione Giustizia, 7 gennaio 2025.

[75] Ricerche svolte sul periodo 18 giugno – 24 agosto 2026. L’assenza di un documento dagli indici non equivale a prova della sua inesistenza: riportiamo l’esito della ricerca, non un accertamento negativo.

[76] Referendum costituzionale confermativo sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», 22 e 23 marzo 2026. I risultati definitivi sono nel verbale dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 30 aprile 2026.

[77] Lo stato del procedimento è quello noto a chi scrive alla data di pubblicazione. Si veda la Nota sul metodo.

[78] Michele Russo, «Il pubblico ministero, la prova e il dovere del limite», Il Domani d’Italia, 27 giugno 2026.

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