Al prof. Federico Stella, il maestro di tutti: prima grande uomo e grande giurista, e solo poi grande avvocato.
I.
Questo saggio va letto per ciò che è, e soprattutto per ciò che non è. Non è una memoria, non è un'arringa, non si rivolge alla Corte d'Assise di Genova né pretende di sfiorare il giudizio che tre giudici, dopo quattro anni di dibattimento e più di duecentottanta udienze, pronunceranno fra pochi giorni. Quei giudici sanno del processo infinitamente più di chi scrive: hanno letto la perizia, ascoltato i consulenti, pesato le carte. Chi scrive non ha letto gli atti. Ha letto le cronache giudiziarie — in primo luogo quelle dell'emittente genovese che ha seguito il dibattimento udienza per udienza — e dunque tutto ciò che qui si attribuisce alle parti è resoconto di secondo grado, dichiarato con la sua fonte, mai spacciato per accertato. Se una sola delle circostanze qui richiamate risultasse smentita dagli atti, la pagina che la contiene andrebbe riscritta. Questo è il limite, ed è dichiarato per primo.
Ma il saggio ha dalla sua un'altra cosa, che gli atti non danno. Chi scrive ha passato più di trent'anni nel processo penale, e per una parte lunga di questi anni è stato intraneus alle stanze in cui i collegi dei potenti imputati costruiscono le loro difese. Le ha viste progettare. Sa che una linea difensiva, in quei processi, non nasce: si fabbrica. Si scelgono i materiali, si calcolano i carichi, si decide dove appoggiarla. E sa — per averlo visto fare, e talvolta per averlo fatto — quale sia il requisito di progetto che governa la scelta fra le ipotesi disponibili. Non è la verità. È l'immunità. Fra più ricostruzioni possibili, si preferisce quella che non può essere smentita: la si sceglie perché non sia confutabile né verificabile. Non perché vera. La verità, se c'è, è un accidente gradito; l'inconfutabilità è la specifica tecnica.
Sia chiaro un punto, prima di ogni altro: non c'è nulla di illecito in questo, e nulla di questo saggio insinua la malafede dei difensori del processo di Genova, che esercitano un diritto sacro con gli strumenti del mestiere. L'esperienza di chi scrive autorizza a riconoscere un genere — come il sarto riconosce il taglio di una mano — non a provare la genesi di questa singola difesa, e la distinzione resterà ferma fino all'ultima riga. La domanda del saggio è un'altra, ed è epistemica prima che giuridica: che cosa può fare, dentro un processo penale, un'ipotesi costruita in modo che nulla al mondo possa smentirla? E che cosa non può?
Prima dei metodi, i numeri, che nessun metodo deve far dimenticare. Il 14 agosto 2018, alle 11 e 36, il crollo della pila 9 uccise quarantatré persone, ne ferì sedici, cacciò dalle loro case cinquecentosessantasei abitanti di via Porro e delle strade intorno. Di questa scala sono i crimini dei potenti; ed è per questa scala che la fattura delle loro difese merita di essere studiata. L'immagine che governa queste pagine, e che le chiuderà, è un secondo ponte: un ponte costruito a ritroso, da quelle macerie risalendo fino al cantiere del 1967. È l'opera che la tesi difensiva principale ha edificato sopra il Polcevera, ed è — va detto senza ironia — ingegneria fine.
II.
Si guardi l'anatomia. La tesi principe delle difese è che il crollo derivi da un difetto occulto di costruzione: una cavità alla sommità dello strallo della pila 9 — calcestruzzo mai iniettato dove doveva esserci — che per mezzo secolo avrebbe alimentato una corrosione invisibile, imprevedibile da chiunque. Ora si osservi dove poggia, questo ponte costruito all'indietro. La causa abita l'unico punto dell'opera dichiarato non ispezionabile in esercizio: sondarlo, dicono i consulenti, avrebbe trasformato lo strallo in una gruviera. La sua verifica è divenuta possibile solo nell'archivio che la tragedia stessa ha aperto: il difetto è stato scoperto dall'autopsia delle macerie, in un incidente probatorio, su un reperto numerato. Il suo autore designato è l'unico soggetto strutturalmente non processabile: il progettista, morto nel 1989. E il documento che dovrebbe raccontarne la genesi non esiste: del giornale dei lavori, obbligatorio già allora in ogni cantiere, nessuna traccia — e l'assenza stessa viene arruolata come indizio dell'occultamento. Quattro appoggi, quattro punti fuori dalla portata di qualunque controllo. Ogni porta d'accesso empirico è chiusa per costruzione.
Una proposizione così fatta ha un nome preciso nella tradizione filosofica del Novecento. Carnap, che misurava il senso degli enunciati sulla loro verificabilità, l'avrebbe chiamata metafisica: un enunciato sottratto per costruzione a ogni controllo dell'esperienza è privo di senso cognitivo. Il Wittgenstein del Tractatus l'avrebbe collocata oltre il limite del dicibile sensato. Popper — più generoso, e più utile qui — non l'avrebbe detta insensata: l'avrebbe detta inconfutabile, e proprio per questo fuori dal dominio della conoscenza controllabile; e avrebbe chiamato stratagemmi immunizzanti le mosse che la proteggono. Tre criteri diversi, un verdetto solo. Con una precisione che mette al riparo dall'obiezione facile: il difetto in sé non è metafisico. La cavità è un reperto, accertato in un incidente probatorio. Metafisica, nel senso dei tre, è la sua storia epistemica: nessuno poteva saperlo; uno solo lo seppe; ed è morto. È questa seconda proposizione, non la prima, a essere fabbricata perché il mondo non possa smentirla. Il difetto è un fatto. La sua storia è un manufatto.
III.
Il manufatto, però, ha un costo, e conviene guardarlo in faccia perché in aula non lo si è fatto. Poiché un errore di quella grandezza difficilmente non lascia traccia, la tesi ha dovuto evolvere: da occulto a occultato. Si è detto che il progettista tenne una condotta criminale nascondendo il difetto; che alla tesatura dei cavi il ponte ebbe un cedimento di venti centimetri poi taciuto; che un incidente durante una gettata non fu volutamente registrato. Si accetti, per un momento, il postulato, e se ne segua la conseguenza. Riccardo Morandi muore nel 1989 sapendo — nella ricostruzione delle difese — che la sua creatura prima o poi cadrà e ucciderà. Ventidue anni di traffico sotto i suoi occhi. Nemmeno in articulo mortis parla: non una lettera, non un appunto, non una confidenza. La tesi non gli attribuisce un errore professionale: gli attribuisce una dannazione scelta e custodita fino all'ultimo respiro. E gliela attribuisce mentre gli riconosce, insieme, la relazione degli anni Ottanta con cui — secondo l'accusa, tutt'altro che vaga — indicava con precisione i punti del viadotto da tenere sotto controllo. L'uomo che sigilla il segreto per non screditare l'opera è lo stesso che scrive nero su bianco di sorvegliarla proprio dove il segreto abita. Il ritratto non sta insieme. Non è un fatto, questo: è la conseguenza logica del dichiarato difensivo — una reductio che la tesi produce da sola.
C'è poi l'obiezione che regge anche lasciando in pace l'anima del progettista. Un ponte di quella scala è opera collettiva: lo studio con i collaboratori, la direzione lavori, i collaudatori, e l'impresa — un gigante delle partecipazioni statali che costruì il viadotto in quattro anni. Un cedimento di venti centimetri alla tesatura, una griglia che collassa durante una gettata: eventi di cantiere, sotto decine di occhi. La tesi esige allora una sociologia del segreto disegnata su misura: molti sanno nel 1967; nessuno parla per decenni; il segreto non si trasmette e si estingue esattamente con la prima generazione; i successori subentrano tabula rasa; la riscoperta avviene soltanto dopo il crollo, sulle macerie. Ogni anello è calibrato per produrre l'unico esito processualmente utile: la conoscenza esisteva quanto basta per incolpare i morti, e si è estinta quanto basta per scagionare i vivi. Un'ipotesi ad hoc al quadrato — immunizzata nel merito, immunizzata nella trasmissione. Le indagini, contrariamente a una lagnanza difensiva, ci furono: la Guardia di Finanza perquisì l'ex sede dell'impresa costruttrice, trovò fotografie del cantiere ma non della pila 9, e nessun nome utile di tecnici ancora in vita — l'unico rintracciato, un carpentiere novantenne, aveva lavorato alle fondamenta. Si è cercato, e si è trovato il vuoto. Un vuoto che, onestà impone, non discrimina: è compatibile con l'occultamento come con la semplice dispersione archivistica di sessant'anni.
IV.
Esiste però una controstoria che non ha bisogno del filo del 1967, perché poggia su ciò che il dibattimento stesso ha fatto emergere. Un'email del 2011 fra il gestore e la società di sorveglianza, rinvenuta dai periti. Una prova endoscopica del 2015 che — secondo un ex collaboratore del progettista, sentito dalle cronache — non trovò il cavo dove doveva essere e rilevò una cavità, tanto che fu redatto un progetto di restauro. Una riunione del luglio 2017, registrata di nascosto, da cui emergerebbe la consapevolezza dell'assenza di iniezione negli stralli oltre un anno prima del crollo. E una certificazione, firmata da uno dei principali imputati, che attestava la pila sicura fino al 2030. Se questi elementi reggono alla prova degli atti, il segreto rilevante non è quello del 1967 tramandato per generazioni: è quello riscoperto in casa e richiuso. I segnali d'allarme ci furono; il silenzio durò. E si noti la struttura d'interesse della tesi difensiva, il suo cui prodest: assolve tutti i vivi e danna soltanto i morti. Una teoria della colpa che seleziona i colpevoli per data di decesso.
Qui conviene fermarsi perché è il punto in cui la tesi difensiva smette di essere soltanto fragile e diventa pericolosa per chi la maneggia. Nei processi per i disastri d'impresa la prova del dolo è la cosa più difficile che esista per un'accusa: la rappresentazione dell'evento abita la mente del garante, non si sequestra e non si perizia, e va ricostruita per segni esterni — parole, carte, ammissioni — che quasi mai esistono. È la ragione per cui, in casi simili, il dolo contestato si dissolve regolarmente in colpa lungo i gradi di giudizio. Ora si guardi che cosa fa la difesa del vizio occultato: maneggia precisamente la categoria che all'accusa manca sempre, la conoscenza. Afferma che la causa del crollo, o presunta tale, fu un tempo conosciuta, e taciuta. Ma una conoscenza dichiarata esistente è una conoscenza che può camminare. La tesi regge solo se le sue due metà reggono insieme: la metà ammissiva — il vizio lasciava tracce, fu visto, fu compreso — e la metà esonerante — quella conoscenza morì con il progettista e non arrivò mai ai vivi. Se la seconda metà scricchiola, e qui scricchiola molto — l'email del 2011, l'endoscopia del 2015, la riunione registrata del 2017, la certificazione di sicurezza fino al 2030 — resta in piedi soltanto la prima: qualcuno sapeva. E so che cadrà, non so quando, e non chiudo non è più il lessico della colpa: è la formula del dolo, che nei capi d'imputazione già figura. La difesa cammina su un filo di rasoio di sua costruzione: per sottrarre i garanti alla colpa ha aperto all'accusa l'autostrada verso il dolo — quella che, in processi come questo, nessuna accusa riesce mai a percorrere con le proprie forze.
Se il vizio occultato cade, la regola cautelare non era intensificare il monitoraggio, né progettare un consolidamento e metterlo a gara: era denunciare e chiudere il ponte immediatamente, perché davanti a una classe di eventi catastrofici — il collasso di un viadotto urbano sopra un quartiere abitato — il rischio consentito tende a zero, e il tempo di un appalto si paga in vite. E se infine nessuno vide nulla nonostante i segnali, vuol dire solo che chi doveva vedere volontariamente si bendò gli occhi, si cammina sul crinale grigio che separa dolo eventuale e colpa cosciente. Dolo eventuale, o colpa aggravata dalla mancata chiusura, o colpa da omesso controllo: la tesi del vizio non produce assoluzione in nessun corno — e nel corno più alto consegna essa stessa la prova che all'accusa mancava. L'unico modo per uscirne è negare i segnali uno per uno, cioè combattere sui fatti. Non reggerebbe facilmente, però.
V.
Che questo sia uno stile, e non un episodio, lo dice la storia — e qui l'esperienza di chi scrive incrocia un ricordo personale che vale una fonte. Il 19 luglio 1985, alle 12 e 22, i bacini di decantazione della miniera di fluorite di Prestavel, sospesi sopra la valle di Stava, cedettero: bastarono tre minuti perché una colata a novanta chilometri all'ora cancellasse un paese e uccidesse 268 persone, fra cui 28 bambini. Dei tre alberghi travolti, uno — il Miramonti — era gestito dalle ACLI milanesi: più di cinquanta morti dentro quell'albergo, quasi tutti dei circoli della Brianza, seduti a tavola. Le ACLI radunarono decine di famiglie e, per cercare la verità, chiamarono al banco delle parti civili un professore della Cattolica che dieci anni prima aveva scritto il libro fondativo sulla causalità penale: Federico Stella. È uno dei rarissimi casi in cui un maestro del diritto penale ha occupato l'altro banco nell’aula dell giustizia.
Chi scrive era in quell'aula di Trento, e attesta come testimone la parola che Stella pronunciò contro l'imputato principale, la Montedison: capitalismo straccione. Non criminale, non avido: straccione. Un capitalismo che estrae ricchezza da una montagna e lesina il prezzo di una verifica di stabilità.
Anche a Stava la difesa del potente ebbe uno stile, e fu lo stesso genere con verso opposto. Montedison gettò la croce sull'ultimo arrivato: la piccola società subentrata nella concessione cinque anni prima del crollo, l'anello finale di una catena che il gruppo aveva fuso in vent'anni. Scaricare in avanti, sull'ultimo; a Genova si scarica all'indietro, sul primo — il progettista morto, l'impresa estinta. Due direzioni opposte, un'unica manovra: espellere la colpa dal tempo della propria gestione.
Stella oppose la tesi del peccato originario: chi costruisce e accresce due bacini sovrapposti su un pendio, a poche centinaia di metri dalle case, crea un rischio che nessuna gestione successiva può sanare e che ogni gestione successiva ha il dovere di conoscere. E vinse, perché quel peccato d'origine aveva una proprietà che decide tutto: stava nelle cose con crudezza che non ammetteva repliche. Lì non si doveva costruire, e basta.
Quando qualche calcolo si fece — nel 1975, affidato dal distretto minerario a periti scelti dalla stessa concessionaria — trovò una pendenza eccezionale e una stabilità al limite, e fu tradotto in una rassicurazione; il bacino venne perfino accresciuto.
I periti del Tribunale scriveranno poi che l'impianto era una continua minaccia incombente sulla vallata.
L'8 luglio 1988 il Tribunale di Trento condannò dieci imputati, dai responsabili della costruzione del bacino a quelli del distretto che omise i controlli, con l'intera catena societaria — Montedison in testa — condannata come responsabile civile; la Cassazione del 6 dicembre 1990 fece di quella vicenda il banco di prova del modello che Stella aveva scritto nel 1975, la causalità come sussunzione sotto leggi scientifiche, il libro diventato diritto vivente; la seconda Cassazione, nel giugno 1992, confermò.
Poi le pene irrogate a chi stava in basso nella gerarchia del Gruppo furono ridotte e condonate: nessuno scontò un giorno di carcere. Il paradigma vinse; la pena evaporò. È l'effetto del capitalismo produttivo che si vorrebbe impunito, e che quando perde sul diritto rientra dalla porta dell'esecuzione.
La simmetria con Genova è esatta, e rovesciata. A Stava il peccato originario era lì davanti agli occhi di tutti — una cartolina bastava a scoprirla — e per questo fondò la condanna di chi l'aveva commesso e coperto. A Genova il peccato originario viene confessato e lo si definisce inconoscibile in modo arbitrario e difforme da ogni banale logica del senso comune, e per questo dovrebbe fondare l'assoluzione di chi doveva sorvegliarlo.
La stessa figura, con lo statuto epistemico capovolto. Perfino il rito si ripete: la verifica del 1975 gestita in casa e tradotta in rassicurazione, l'endoscopia del 2015 — se gli atti la confermano — che trova la cavità e finisce in un cassetto. La sorveglianza celebrata come cerimonia e disattivata come conoscenza.
VI.
Federico Stella è morto a Milano l'8 luglio 2006 — vent'anni compiuti in questi giorni — nella stessa data in cui, diciott'anni prima, a Trento era stata letta la sentenza di primo grado su Stava. Chi scrive è stato suo allievo, e ciò che segue va letto per quello che è: il riguardo che un allievo conserva per uno straordinario maestro. Il riguardo, non la piaggeria — perché prendere sul serio un maestro significa pesarne l'eredità, non incensarla.
Nessun processo tra i tanti che ha vinto generò in lui felicità quanto il processo di Stava. Stare per una volta dalla parte delle vittime risuonava in lui come il vero abito che avrebbe voluto vestire.
Il destino non di rado ci porta lontano da noi stessi e da quel che vorremmo essere nel profondo.
Dopo il processo di Stava, riscrisse, in una riedizione del libro del 1975, l’introduzione e, per restare fedele a sé stesso, indicò ai lettori un correttivo alla sua celebre tesi.
Vi sono casi, come Stava, in cui il meccanismo causale di produzione dell’evento non può essere accertato in modo esaustivo, anello per anello fino a ricomporre l’intera catena della condizione necessaria e sufficiente.
Quando, però, un fatto originario si impone con brutalità, una diga per sterili su un pendio affacciato su una città, esso stesso è antecedente necessario dell’evento qualunque sia poi stato, tra i moltissimi possibili, l’iter causale successivo.
Una diga sopra una città non s’ha da fare e basta come un ponte con un vizio che si devono fare i salti mortali per dire che restò occulto per decenni deve essere chiuso e basta.
Qui la difesa quindi confessa, giova all’accusa e non a sé stessa.
Ancora due parole per il mio Maestro.
I due lasciti che Stella ha consegnato all'ordinamento, e che nel processo di Genova stanno uno per banco, non hanno lo stesso peso.
Il primo è il paradigma delle leggi scientifiche: la causalità come spiegazione controllabile, il divieto per l'accusa delle scorciatoie e delle intuizioni travestite da prova — una conquista di civiltà senza riserve, scritta nel 1975 e portata in aula, a Trento, dalla parte delle vittime.
Il secondo è la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e la sua storia è meno limpida per l’uso che fu fatto da chi utilizzò Stella per fini bassi di bottega.
Stella attingendo da fonti americane la regola BARD costruì un libro dedicato alla criminalità d'impresa, soprattutto ambientale, in cui, proprio durante un altro storico processo ambientale al Petrolchimico di Porto Margera, vide la regola come argine alle condanne degli imputati dei grandi processi industriali.
Stella aveva intuito quel che, purtroppo, ancor oggi è troppo ostico alla maggioranza dei penalisti, primo tra tutti i docenti dell’Accademia.
Nella Società del Rischio la condizione necessaria, dai nobili natali ottocenteschi, è morta e sepolta e al suo posto si erge un gigante difficile da trattare, la Probabilità.
Stella temeva la Probabilità perché sentiva che il terreno gli amncava sotto i piedi, e che, in difetto di una cultura giuridica capace di rielaborare funditus partendo dal suo libro del 1975 un equilibrato concetto di imputazione oggettiva dell’evento, logicamente fondato, i pericoli di giudizi arbitrari non poteva essere fermato.
Lui trovò BARD come approdo e non ebbe tempo di fare di più.
C’era già allora qualcosa che non andava.
Mancava, in quelle sue pagine come mancheranno sempre più gravemente nel dibattito che ne è seguito, il contraltare che una regola di civiltà esigerebbe: perché non si dice mai, con la stessa enfasi, che il ragionevole dubbio vale anche per i crimini dei deboli — per gli imputati senza collegi, senza consulenti, senza convegni — che nelle aule di ogni giorno vengono condannati con ben altra disinvoltura?
L’obiezione, a dire il vero, appartiene meno al maestro che ai suoi epigoni: quelli che negli ultimi mesi della sua vita, nel 2006, consacrarono la regola in diritto positivo dentro una legge confezionata come viatico per i processi di Silvio Berlusconi intestandosi la legittimità scientifica che non avevano prendendola direttamente da Stella.
A chi serva davvero, nell'Italia reale, il ragionevole dubbio è tema che merita una riflessione apposita, e qui si annuncia soltanto.
Di quel magistero chi scrive custodisce anche una confidenza, che è tempo di depositare. Qualche anno dopo Giustizia e modernità, il libro del 2001, Stella gli disse di sapere bene che l'opera non rispondeva a un'obiezione: il codice di rito, all'articolo 192, dà pieno corso alla prova per indizi, purché gravi, precisi e concordanti — e nessuna prova indiziaria, a rigore, è mai certa oltre ogni ragionevole dubbio. Gravità, precisione e concordanza non dicono certezza ma solo alta probabilità logica.
L'antinomia è tutt'altro che accademica, ed è anzi cruciale proprio per i processi ai potenti, che dei processi indiziari sono il genere puro: nei disastri d'impresa non esiste il testimone oculare della decisione, esiste la convergenza di carte, omissioni, silenzi. Se il ragionevole dubbio fosse inteso come certezza, l'articolo 192 sarebbe lettera morta e nessun potente verrebbe mai condannato.
Le difese del Polcevera vivono legittimamente del secondo lascito. Ma il secondo non ospita il primo rovesciato. Alla difesa, è vero, non serve provare la propria ipotesi: le basta un dubbio ragionevole. Il punto è tutto nell'aggettivo. Un dubbio è ragionevole quando poggia su dati processuali; un'ipotesi fabbricata per essere incontrollabile è, per definizione, una congettura — e la congettura non fonda il dubbio, lo simula. Nel processo entrano solo proposizioni che il mondo può smentire. Le altre sono racconti.
Le difese replicheranno, ed è giusto anticiparle: il non è credibile, diranno, non esiste nel processo; l'inverosimiglianza non è una categoria del codice. Vero. Ma il tema epistemico serio è un altro. Quid iuris quando la prova diretta manca per mille accidenti — il tempo, sessant'anni di archivi dispersi, forse la volontà di chi le prove le ha fatte sparire — e al suo opposto sta una generalizzazione empirica ben fondata, per la quale è quasi impossibile che il corso degli eventi sia stato quello ipotizzato? Un segreto condiviso da decine di uomini di cantiere, custodito per mezzo secolo, trasmesso a nessuno e riscoperto solo dalle macerie non viola alcuna legge scientifica: viola tutte le generalizzazioni con cui l'esperienza umana conosce i segreti.
Uno strumento, a ben vedere, il diritto vivente lo possiede già: per giurisprudenza costante non genera dubbio ragionevole l'ipotesi alternativa che, pur astrattamente possibile, resti priva di riscontro nelle emergenze processuali ed estranea all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana. Ma il confine fra la massima d'esperienza che chiude un varco probatorio e la congettura che lo spalanca resta la questione più delicata dell'intera epistemologia giudiziaria — e anch'essa esige una riflessione a parte, che queste pagine si limitano a promettere.
VII
Resta l'ultima domanda, quella che i due casi, accostati, impongono: che cosa hanno in comune Stava e Genova? Lo schema. Identico, percorso in direzioni opposte. Lo stilema tipico — e, a quanto pare, irrinunciabile — della difesa dei potenti è la previa individuazione di uno o più capri espiatori. Necessitano, cioè, le difese dei potenti, a fronte dello scandalo posto dalla assoluta gravità degli effetti che l’impresa ha causato, di qualcuno su cui scaricare la colpa e chiamarsi fuori dei vertici.
Interni all'azienda, di preferenza: impiegati, quadri, dirigenti di livello non più che intermedio — abbastanza dentro da risultare plausibili, abbastanza in basso da essere sacrificabili. Oppure esterni: talvolta — è la variante più rara, e la più impudente — gli enti di controllo, rimproverati di non aver impedito i delitti di chi li rimprovera; più spesso società terze deboli — la piccola subentrante dell'ultima ora a Stava, l'impresa estinta e il progettista morto a Genova.
E si badi all'ordine delle operazioni, perché è l'ordine a fare lo stilema: prima si designa il capro, poi si costruisce la difesa plasmando i fatti perché convergano sulla spiegazione opportunistica già scelta. Non si muove dai fatti verso un colpevole: si muove dal colpevole utile verso i fatti che servono. È, in ogni sua trave, il ponte costruito a ritroso.
In questo la difesa del potente usa — o abusa — del potere del cliente per imporre nel processo la narrazione che al potente giova: riproduce dentro l'aula le logiche che il potere pratica fuori.
I mezzi sono quelli, e non sono pari: batterie di consulenti di grido che nessun imputato comune potrà mai schierare, e la tecnica dell'irrisione — gli argomenti avversari, soprattutto se tecnico-scientifici, non vengono confutati ma derisi; non perché falsi, ma perché sostenuti da meno retorica e meno autorevolezza.
Il sapere, in quelle aule, non pesa per il suo contenuto: pesa per il blasone di chi lo pronuncia.
Esiste una letteratura sociologica su questo meccanismo — da Girard, che nel capro espiatorio riconobbe il rito con cui una comunità scarica su una vittima designata la violenza che non vuole attribuirsi, agli studi sulle organizzazioni che descrivono la selezione del responsabile di rango intermedio come tecnica di sopravvivenza dei vertici — con una torsione che merita di essere notata: il rito antico placava la folla, questo protegge il vertice. E la conclusione di quella letteratura è sconfortante: il disegno riesce quasi sempre. Perché riesca — perché le aule di giustizia si rivelino così spesso permeabili alle stesse asimmetrie di potere che dovrebbero neutralizzare — è la terza domanda che queste pagine lasciano in eredità a un saggio futuro; ed è la più importante di tutte.
Fra pochi giorni, a Genova, tre giudici che hanno riempito quattro anni di udienze di istruttoria spesso indecifrabile non solo perché scritta in lingua tecnico scientifica ma perché scritta per non essere compresa ma solo suggestiva, decideranno se attraversare il ponte costruito a ritroso.
Qualunque cosa accada, il ponte resterà visibile — e accanto al ponte lo schema che lo ha prodotto, con il suo capro designato. Era questo, soltanto questo, lo scopo di queste pagine.
Il linguaggio del processo non è mai neutro come ci si illudeva che fosse qualche decina d’anni fa, è un linguaggio carico di presupposizioni tacite, e forgiato per realizzare scopi di vittoria a qualunque prezzo, anche a quello di ingannare il Giudice.
Naturalmente con la dovuta rispettabile forma del Galateo processuale.