La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato undici persone e nessuna delle due multinazionali che avevano creato le molecole del disastro. Non poteva: la Procura non le aveva accusate. Ma per motivare la condanna degli esecutori ha dovuto ricostruire l’intera filiera — e in 2.062 pagine ha scritto, fatto su fatto, la storia che riguarda i due grandi assenti, Solvay e DuPont.
Un processo si guarda dal banco degli imputati. A Vicenza, su quel banco, c’erano i manager di una piccola fabbrica veneta, i loro azionisti giapponesi e lussemburghesi, e una società ormai fallita. C’erano gli esecutori. Mancavano due nomi — Solvay e DuPont — che pure nelle 2.062 pagine della sentenza ricorrono pagina dopo pagina. Mancavano per una ragione precisa, e onesta: la Procura non li aveva accusati, e un giudice può giudicare solo chi l’accusa porta davanti a lui. Eppure, per spiegare perché gli esecutori erano colpevoli, la Corte ha dovuto raccontare tutta la filiera. E così, senza giudicarli, ha accertato i fatti che li riguardano. Questa puntata legge la sentenza dall’unico punto di vista che a noi interessa: i posti vuoti.
1. Che cosa ha deciso la Corte d’Assise di Vicenza
Cominciamo dai fatti accertati, perché qui «accertato» ha un senso forte: è ciò che un collegio ha scritto in una sentenza, dopo quattro anni di dibattimento.
Il 26 giugno 2025 la Corte d’Assise di Vicenza (sentenza n. 1/25) ha condannato undici dei quindici imputati, per pene che vanno da due anni e otto mesi a diciassette anni e sei mesi: in totale centoquarantun anni di reclusione.1 I reati sono i più gravi del nostro codice in materia: avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana (art. 439 c.p.), disastro (art. 434), inquinamento ambientale (art. 452-bis), e bancarotta fraudolenta; il capo sulla gestione illecita dei rifiuti (art. 256 cod. amb.) è stato dichiarato prescritto.2 La società, Miteni S.p.A. in fallimento, è stata ritenuta responsabile ai sensi del decreto 231.3
Chi è stato condannato dice tutto del perimetro del processo. Sul banco c’erano i manager di Miteni (tra cui l’amministratore Brian McGlynn, 17 anni e 6 mesi, e Luigi Guarracino, 17 anni, entrambi provenienti da Spinetta Marengo, l’uno da Ausimont l’altro da Solvay), i vertici dell’azionista lussemburghese ICIG (Schnitzer e Riemann, 17 anni ciascuno) e i manager della precedente proprietaria giapponese Mitsubishi (Kimura e Suetsune, 16 anni).4 Le uniche due società chiamate a rispondere civilmente del danno sono Mitsubishi Corporation e ICIG.5 Ai risarcimenti — circa 56,8 milioni di euro al Ministero dell’Ambiente, 6,57 milioni alla Regione Veneto, 844 mila all’ARPAV, oltre a centinaia di parti civili a 15.000 euro ciascuna — provvederanno, in solido, soggetti per lo più falliti imputabili fino al 2008 o irraggiungibili.6
In tutto questo, un’assenza pesa più di ogni presenza. Solvay/Syensqo e DuPont/Chemours non compaiono: né tra gli imputati, né tra i responsabili civili, né nel dispositivo.7 Non perché la loro ombra non ci fosse — la sentenza, lo vedremo, è piena della loro presenza — ma perché l’accusa non le aveva portate a giudizio. È la prima cosa da dire con esattezza, e la più importante: la Corte non ha assolto Solvay e DuPont. Non le ha giudicate. Perché non sono state accusate. Sono cose diverse.
2. La storia, come la ricostruisce la Corte
Per chi non conosce il caso, la sentenza è anche il racconto più affidabile che esista — perché ogni passaggio regge su una prova. Vale la pena seguirlo.
Miteni nasce nel 1964 come Rimar, «Ricerche Marzotto», nelle ex scuderie di Villa Trissino Marzotto.8 Diventa Miteni nel 1988 (Enichem Synthesis 51%, Mitsubishi 49%), joint venture tra Enichem e Mitsubishi; nel 1996 Mitsubishi resta unica proprietaria causa l’uscita di Enichem di Eni; il 5 febbraio 2009 cede l’intero pacchetto al fondo lussemburghese ICIG, per 1 euro, senza garanzie da parte del venditore Mitsubishi, e la terrà fino al fallimento dichiarato il 9 novembre 2018.9 Il cuore della produzione, per decenni, sono due PFAS a catena lunga: il PFOA e il PFOS, ottenuti con un processo — l’elettrofluorurazione — che la stessa Corte definisce poco pulito.10
L’inquinamento è antico e stratificato. Già negli anni Settanta i benzotrifluoruri avvelenano i pozzi della valle dell’Agno; fino al 1975 gli scarichi finivano nel torrente Poscola senza alcun trattamento, e i rifiuti venivano interrati in vasche scavate nel terreno «senza impermeabilizzazione».11 È su questa eredità che si innesta la svolta degli anni Duemila. Dopo le restrizioni americane e il «caso DuPont» — quando si scopre che queste sostanze si accumulano nel sangue — e crescono le evidenze della sua tossicità per l’uomo, l’industria mondiale, forzata da EPA negli USA, sostituisce il PFOA con molecole di nuova generazione.12
Miteni entra in questa seconda stagione con due sostanze: il GenX (tecnologia DuPont; la sostanza è l’HFPO-DA) e il cC6O4. Le due sostanze, GenX e Cc6O4, però, non sono di Miteni, ma appartengono a Dupont e Solvay, due giganti che tratteranno con il peso leggero Miteni. Il disastro dal 2011 al 2018 (ma perdura tuttora) è disastro da Cc6O4 e GenX.
E qui, infatti, la Corte fissa il dato che capovolge la prospettiva: quelle due molecole, a Trissino, Miteni non le inventa. Le recupera, per conto altrui, da materiali che arrivano da fuori. Il giudice descrive due cicli paralleli, gemelli. Per il GenX: «veniva recuperato da un rifiuto prodotto residuo di una lavorazione che avveniva nell’impianto di Dordrecht in Olanda della Dupont e attraverso una autorizzazione transfrontaliera arrivava alla Miteni».13 Per il cC6O4: «arrivava una resina dall’impianto Solvay in Italia (Spinetta Marengo)… Dalle resine che provenivano da Solvay veniva recuperato il C6O4… e allo stesso modo poi veniva commercializzato restituito in parte all’impianto Solvay».14 Due flussi che entrano da Spinetta e da Dordrecht, vengono lavorati a Trissino, e tornano indietro come prodotto. A Trissino resta lo scarto.
Qui, nel trattamento dello scarto, sta il cuore dei delitti, avvelenamento doloso di acque destinate all’alimentazione e disastro ambientale contestati solo a Miteni e all’azionista Icig, per la parte causata dal 2010 in poi, perché nelle falde venete si trovano tuttora Cc6O4 e GenX.
Che la fonte diretta fosse Miteni, sul piano materiale, la Corte lo accerta senza margini: allo scarico industriale ARPAV misura PFAS totali per 5,4 milioni di nanogrammi per litro, cinquemila volte la media di un depuratore; la firma chimica nello scarico, nel collettore e nel fiume coincide.15 È l’esecutore, ed è colpevole.
Il punto, per noi, è un altro: chi forniva la materia, e chi riprendeva il prodotto dopo lavorazione? Chi, cioè, governava il ciclo? Quali accordi c’erano tra i due produttori e Miteni? Quali doveri ex lege avevano i due giganti sui processi di smaltimento delle loro sostanze da parte di Miteni?
3. Il cC6O4 è di Solvay: la resina che va e che torna
La sentenza non lascia il cC6O4 senza paternità. È una molecola brevettata e registrata da Solvay come sostituto del PFOA: lo dicono i consulenti e lo riprende la Corte, «proprio la sostanza che Solvay aveva brevettato e che aveva poi ceduto anche a Miteni per la produzione».16 La registrazione europea «attiva» è di Solvay Specialty Polymers; quella di Miteni è «inattiva».17 Quando, nel 2020, il CNR ha bisogno dello standard per misurarla, deve rivolgersi «direttamente al venditore Solvay».18 La sostanza, insomma, è sua. E nel 2021 Solvay vieta la vendita dello standard di misura del Cc6O4 anche alle agenzie regolatorie italiane, prova cioè a nascondersi e intralciare le indagini giudiziarie che, a Vicenza, ormai erano iniziate con grande clamore. Segreto industriale, dice Solvay. Il segreto industriale non può essere opposto quando è in gioco l’ecosistema e la vita umana.
E il rapporto con Miteni non è quello tra un fornitore qualsiasi e un cliente. I rapporti Solvay-Miteni sono attestati già dal 2003. Il Cc6O4 sarà recuperato a Trissino e non a Spinetta dove ha la sua fabbrica, ed è al centro dell’attenzione. Meglio a Trissino. Tra Solvay e Miteni c’è quindi un rapporto all’interno del quale è facile desumere che la parte del leone la faccia Solvay. Miteni, in prossimità del bando del PFOA, è contrattualmente debole. O accetta o salta. È un contratto di conto-lavorazione, deliberato ai vertici. Il verbale del Consiglio di amministrazione Miteni del 30 giugno 2011 mette all’ordine del giorno l’«Approvazione Contratto di Conto lavorazione nuovo tensioattivo con Solvay Solexis», e delibera la «produzione in conto lavorazione di cloruro di ammonio C6O4».19 La Corte annota che decisioni simili non sono operative, ma «macro-decisioni» di vertice.20
E’ vero, sono manifestazioni della politica di una multinazionale che ha deciso di delocalizzare il rischio connesso all’impatto ambientale di una sua sostanza che non conosce appieno, senza che in questo modo eventuali responsabilità, occultate dallo schermo Miteni, arrivino, almeno in prima battuta, su di essa.
Il nome tecnico di quel rapporto compare, nero su bianco, in una mail interna del 1° febbraio 2013 che la Corte riporta: bisogna decidere «se procedere con lo smaltimento di un centinaio di IBC contenenti il CC6O4 sale potassico o restituirli a Solvay, essendo la produzione un tolling manufacturing. Gli IBC contengono tracce d’acqua acida per acido solforico di separazione del CC6O4».21 Tre cose, in una riga sola. Tolling: Miteni lavora materia altrui, di Solvay. Restituire a Solvay: il prodotto torna al committente. Acido solforico di separazione: il ciclo, accanto al prodotto, genera uno scarto — e lo scarto è il disastro.
La Corte ricostruisce che lo «scambio di materiali tra la Solvay e Miteni» era in corso «già nell’anno 2011», le date precise dovrebbero essere controllate con rigore, con programmi di spedizione e quantitativi precisi — 4.890 chilogrammi nel solo 2011 — prima ancora che la produzione fosse «ufficiale».22
Una cosa, diciamolo subito, non torna. Non era un vero conto lavorazione, che è, per definizione “a ciclo chiuso”, tot invia A a B, tot B restituisce ad A, perché il recupero che faceva Miteni aveva un residuo, che per Dupont arrivava anche al 70% del prodotto ricevuto, e lo smaltimento del rifiuto, la parte più sporca, era compito di Miteni.
E qui il gioco rivela il trucco.
Il disastro è, dal 2010 in poi, un disastro che deriva dallo smaltimento gravemente colposo, anzi doloso, proprio di quel rifiuto commesso da Miteni nell’interesse precipuo di Solvay.
Il disegno che ne risulta è semplice, e la sentenza lo descrive senza trarne conseguenze: la molecola è di Solvay, la resina parte da Solvay, il contratto è con Solvay, il prodotto torna a Solvay. A Miteni resta il rifiuto che contiene ancora Cc6O4. Il rifiuto finisce nelle falde idriche destinate all’alimentazione umana. Centinaia di migliaia di persone la berranno per decenni – prima PFOA e poi Cc6O4 – senza averne la più pallida idea.
Chi ha progettato un ciclo così non può ignorare che cosa produce, il Cc6O4 è di Solvay, nessuno più di Solvay ne conosce il possibile comportamento nell’ambiente, e i possibili effetti su ambiente e salute umana.
Tutto poggia, riga per riga, sui fatti che la Corte ha accertato.
4. Quello che Solvay sapeva
La differenza tra una colpa e un dolo, in questa storia, la fa la conoscenza. E sulla conoscenza la sentenza è sorprendentemente ricca — anche per chi non era a giudizio.
I grandi produttori di PFAS si parlavano. La Corte riporta gli atti su una serie di incontri internazionali «che riunivano i principali produttori mondiali di PFAS, tra cui DuPont, Solvay, 3M, Daikin, Dineon, Arkema e Asahi Glass», allo scopo di «aggiornare in modo reciproco tutti i partecipanti sull’evoluzione delle normative… e condividere lo stato degli studi scientifici riguardanti l’impatto dei PFAS sulla salute umana e sull’ambiente».23 Non solo si parlavano: pagavano insieme. Un documento del 2003 mostra Miteni «in collaborazione con… DuPont… e Solvay» finanziare «una serie di studi tossicologici, ecotossicologici e di destino ambientale per il PFOA».24 E nel 2005 tecnici e dirigenti Solvay si scambiavano via mail i dati DuPont sui lavoratori americani e perfino le lettere dell’avvocato Bilott all’agenzia ambientale statunitense.25 Quando, nel 2013, si tiene un «meeting Solvay sul problema della presenza di PFOA e Cc6O4», la contaminazione è già un tema condiviso.26
Il sodalizio Solvay-Miteni ha lunga data.
Poi c’è un uomo, che è quasi un’allegoria. Luigi Guarracino arriva a Miteni dopo essere stato direttore di stabilimento Solvay a Spinetta Marengo; per i fatti di Spinetta, dirà in aula, è già stato condannato.27
La Corte non si limita a registrarlo: ne trae una conseguenza giuridica, scrivendo che «considerando anche la sua precedente esperienza professionale presso Solvay, Guarracino risulta pienamente consapevole delle criticità ambientali presenti in Miteni».28
La consapevolezza, qui, viaggia con le persone — da Spinetta a Trissino. Prima di Guarracino, lo stesso percorso, da Spinetta a Trissino l’aveva fatto un altro manager di lungo corso, McGlynn.
Tutto questo conta perché la Corte, per condannare, ha dovuto definire il confine tra colpa e dolo anche se solo per Miteni.
Lo ha fatto richiamando le Sezioni Unite (sentenza ThyssenKrupp): il dolo eventuale è «l’accettazione… della concreta possibilità… di realizzazione dell’evento», quando «l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato».29 E ha individuato il risultato: «il profitto ad ogni costo, tanto da acquisire anche la parte di mercato lasciata libera da 3M e rifornire la Dupont… accettando il rischio di continuare ad inquinare la falda».30
È lo standard con cui ha misurato gli esecutori.
La domanda che la sentenza lascia aperta — e che a noi interessa — è se quello stesso standard, applicato a chi più di tutti conosceva la pericolosità delle molecole, non porti più in alto.
Solvay, al vertice della filiera, ha ottenuto l’autorizzazione ECHA per il Cc6O4 promettendo che il Cc6O4, dipinto come “intermedio di produzione” non sarebbe finito nell’ambiente anche perché, parola di Solvay, il nuovo composto è estremamente solubile in acqua e, quindi, una volta immesso in falda, cosa che accade malgrado le “speranze” esposte a ECHA, si diffonderà veloce come l’acqua.
Promessa vana, il Cc6O4 hic et nunc si trova quasi ovunque nel grande Nord dell’Italia, dal Piemonte al Veneto, fino al Po.
Si tenga mente anche che nel 2008, quando Miteni passa di mano a favore di Icig, a Spinetta Marengo era in corso un pesante processo penale contro Solvay e Ausimont, per l’inquinamento da cromo esavalente e non per PFAS, che, probabilmente, rendeva consigliabile, delocalizzare la produzione di Cc6O4 a Trissino, allora lontana dai riflettori.
5. Il gemello olandese: DuPont e il GenX
Sull’altra molecola, il GenX, la sentenza è altrettanto esplicita, e di nuovo verso un assente. Il GenX è tecnologia DuPont, brevettata nel 2009; la registra la Chemours — lo spin-off olandese di DuPont — nel 2013.31 Il rifiuto da cui Miteni lo recupera arriva da Dordrecht, e arriva in quantità: tre decreti della Regione Veneto (2015, 2016, 2018) autorizzano la Chemours a spedire a Trissino 300 tonnellate di rifiuto.32
Non è un rapporto passivo. Già dal 2012 è DuPont a guidare l’iter: una mail interna ha per oggetto l’«upgrading FRD Dupont», e Guarracino «aggiorna la dirigenza DuPont» sulle attività necessarie all’autorizzazione per «trattare… il materiale Dupont».33 E quando la Corte fissa il movente del dolo, mette DuPont dentro la motivazione: Miteni continuò a produrre, accettando il rischio, anche per «rifornire la Dupont».34 Il nome di una multinazionale non imputata entra così nel cuore del ragionamento che condanna gli imputati.
C’è un dettaglio che dice da dove è partito tutto.
Il caso veneto dei «nuovi PFAS» non esplode per un controllo italiano, ma per una lettera: nel marzo 2018 il Ministero dell’ambiente olandese comunica alla Regione Veneto di indagare «sui flussi di rifiuti e di prodotti dell’azienda Chemours di Dordrecht» e che «uno degli impianti a cui Chemours ha inviato i propri rifiuti è Miteni… dove l’FRD sarà riciclato e rispedito a Chemours».35 La verità è arrivata dall’Olanda. (Va detto, per onestà, che la difesa ha sollevato un’obiezione tecnica seria: tracce di GenX comparirebbero in falda già nel 2011, prima dell’arrivo dei rifiuti Chemours nel 2015 — segno che parte del GenX poteva formarsi come sottoprodotto interno. È una questione di attribuzione della fonte che resta aperta, e che va indagata, non nascosta.36)
Il ministero dell’Ambiente olandese scrive per mettere in guardia la Regione Veneto che, nel 2014, con un A.I.A. molto particolare aveva autorizzato Miteni a continuare a fare quel che prima faceva senza autorizzazione, estrarre prodotto da resine, da qualunque parte provenissero, senza imporre limiti di sorta, e Dupont ne approfittò quasi subito.
6. La fonte a monte: il Po indica l’Ovest
C’è infine un punto in cui la sentenza, parlando di Miteni, indica altrove — e l’indicazione è, di nuovo, verso un assente. Misurando la contaminazione, ARPAV trova il cC6O4 anche in stazioni «poste lungo il corso del fiume Po, lontane dall’area di azione della Miteni», negli acquedotti di Corbola e Ponte Molo. E ne trae una conclusione testuale: «la presenza di C6O4 in queste stazioni è da ricondurre a immissioni più a monte lungo il corso del fiume».37 Più a monte: cioè non da Trissino.
Chi c’è, a monte sul Po? La stessa sentenza lo aveva già scritto, in un altro capitolo.
Quando i ricercatori del CNR, anni prima, avevano cercato l’origine dell’inquinamento «risalendo il fiume Po», avevano «identificato nello stabilimento Solvay Solexis di Spinetta Marengo una potenziale, probabile sorgente».38 E più avanti, citando lo studio versato in atti: «lo stabilimento di fluoropolimeri a Spinetta Marengo… si è confermato la sorgente principale di PFOA nel fiume Po», con «lo stabilimento… della Solvay Solexis che scarica nel Bormida».39
La frase sulle «immissioni più a monte» non è una digressione: è una freccia. La sentenza Miteni, indagando il Veneto, segnala una seconda fonte sul bacino del Po — e quella fonte porta il nome che non era a giudizio.
Su questo non siamo i soli a guardare a Ovest. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si è occupata dei PFAS per tre legislature di fila, e ha sempre tenuto insieme i due stabilimenti — Miteni a Trissino e Solvay a Spinetta Marengo, i due poli italiani della produzione.40
Davanti a quella Commissione, Solvay è comparsa in prima persona (oggi è Syensqo, lo spin-off di Solvay del 2024); e nel luglio 2024 il direttore di ARPA Piemonte vi ha definito «delicata» la situazione del polo Solvay, descrivendo il cC6O4 — «prodotto in esclusiva dalla Solvay di Spinetta (dopo il 2018 quando Miteni fallisce)» — rinvenuto a 191.262 microgrammi per litro in un pozzo interno allo stabilimento.41
Interessante l’epilogo.
Dopo che a Trissino Miteni è fatta fallire da Icig, la produzione torna a Spinetta Marengo, dove, però, non si farà più come a Trissino, perché Solvay elimina il processo che pure le portava col recupero dalle resine più Cc6O4 e quindi più profitto con i gravi danni ambientali accettati fino ad allora, e manda le resine cariche di Cc6O4 che ha a Spinetta a termodistruzione.
Poteva Solvay fare lo stesso, già prima, nel 2010, invece che decidere di mettere in marcia il ciclo che coinvolge Miteni e che causa la tragedia di Trissino?
A Spinetta, Solvay continua a produrre Cc6O4 e a inquinare a livelli da Guinness dei primati, ancora nella primavera del 2024.
È il filo che la prossima puntata seguirà fino in fondo.
7. Perché la motivazione è già un atto d’accusa
Ricapitoliamo ciò che la sentenza, per condannare gli esecutori, ha messo agli atti sui due assenti. La molecola del cC6O4 è di Solvay (brevetto, registrazione). Il rapporto è un contratto di conto-lavorazione deliberato dai vertici. La natura è il tolling: Miteni lavora materia di Solvay e gliela restituisce, tenendosi lo scarto acido che è più di quel che restituisce a Solvay. Non proprio un conto lavorazione. Lo scambio è documentato fin dal 2011, con quantità e programmi. La conoscenza della pericolosità è condivisa da almeno il 2003, in studi co-finanziati e in incontri tra i produttori. Gli uomini passano da Spinetta a Trissino portando con sé la «piena consapevolezza». Per il GenX, lo schema è speculare: rifiuto DuPont da Dordrecht, trecento tonnellate, iter guidato da DuPont, e il nome DuPont scritto dentro la motivazione sul dolo. E la contaminazione del Po che la stessa Corte fa risalire a una fonte «più a monte».
Sono, tutti, fatti accertati in una sentenza. Ciò che resta, che la Corte di Vicenza non fa — l’ho fatto io depositando esposti da cittadino alle Procure di Alessandria e di Vicenza — è la qualificazione giuridica che se ne può trarre: che chi fornisce la materia, ne disegna il ciclo, ne ricava il prodotto e ne conosce la pericolosità, risponde in concorso (art. 110 c.p.) per l’evento che quel ciclo produce anche se materialmente la causa prossima, cioè l’immissione criminale nell’ambiente, è ascrivibile a un altro, in questo caso Miteni e alla sua condotta scriteriata nella gestione del rifiuto.
Il diritto penale, per arrivarci, non ha quindi bisogno di «bucare il velo» della società: il diritto penale non sa che farsene dei veli della personalità giuridica. Contano i fatti e il nesso di causalità tra ciascuna condotta e l’evento. E i fatti portano ai mandanti.
E lo standard della colpevolezza soggettiva è già scritto in questa sentenza: il dolo eventuale di chi accetta il danno «come prezzo da pagare» per il profitto. Con la aggravante che Solvay sa del Cc6O4, più di chiunque altro, anche di Miteni.
Qui resto all’accenno. Il regime giuridico dei rifiuti e il principio di responsabilità del produttore — chi genera il rifiuto pericoloso ne risponde, e non se ne libera consegnandolo a un terzo — meritano la trattazione che daremo, per intero, in una prossima puntata dedicata alla qualificazione giuridica. Qui basti la traccia.
La Corte ha giudicato chi poteva. Ha condannato chi teneva in mano il rubinetto. Ma, dovendo spiegare perché, ha dovuto disegnare l’intero impianto idraulico — e ha lasciato, nelle sue 2.062 pagine, i nomi di chi quell’impianto l’aveva progettato e ne traeva il prodotto. I due posti vuoti nel banco degli imputati non sono una prova di innocenza. Sono una domanda rimasta senza giudice. La prossima puntata mostra perché quei due posti appartengono a un solo, grande disastro — un vulcano con due bocche, Spinetta e Trissino.
La Regione Veneto nel processo si è costituita parte civile contro Miteni e anche qui qualcosa non torna perché la Regione, nel 2014, quando il disastro cominciava a emergere, ha autorizzato Miteni a continuare a fare quel che faceva, recuperare prodotto da resine altrui, senza fissare limiti agli scarichi.
Puntata 2 → Un solo vulcano, due bocche
Nota sulle fonti e sul metodo
Questa puntata è una lettura della sentenza della Corte d’Assise di Vicenza n. 1/25 (deliberata il 26 giugno 2025; primo grado), citata per pagina. Distinguo sempre tre piani. Accertato: ciò che la Corte afferma o pone a fondamento della decisione (il dispositivo, la qualificazione dei fatti, il contratto di conto-lavorazione, i documenti interni riprodotti, la conclusione sul disastro). Dichiarato: ciò che la sentenza riporta come deposizione di un teste, di un consulente o di un imputato (lo segnalo dove pesa). Inferito: la lettura di responsabilità dei mandanti industriali (Solvay/Syensqo e DuPont/Chemours), che è la tesi dei miei esposti-denuncia alle Procure di Alessandria e di Vicenza (6 ottobre e 23 dicembre 2025) — una richiesta di indagine, non un accertamento. I condannati sono gli esecutori; Solvay e DuPont non erano imputate e non sono state giudicate. Un solo passaggio esce dalla sentenza — quello sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti — ed è documentato dagli atti parlamentari e dalle cronache delle sedute, indicate in nota. Gli atti qui richiamati, non coperti da segreto, saranno pubblicati a corredo dell’inchiesta.
Note
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Sentenza Corte d’Assise di Vicenza n. 1/25, dispositivo (P.Q.M.), pp. 2054-2055: undici condanne, da 2 anni e 8 mesi (Drusian) a 17 anni e 6 mesi (McGlynn); il totale delle pene è di 141 anni. ↩
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Capi d’imputazione, pp. 7-16: capo A, avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana (artt. 110, 112, 439 c.p.); capo B, disastro (art. 434 c.p.); capo D, inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) per GenX/HFPO-DA e cC6O4; capo F, bancarotta fraudolenta (art. 223 l.f.). Il capo C (gestione illecita di rifiuti, art. 256 cod. amb.) è stato dichiarato prescritto (dispositivo, p. 2055). ↩
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Capo E e dispositivo, pp. 12-16 e 2055-2056: Miteni S.p.A. responsabile ex art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 (sanzione di 125.000 euro e confisca di 437.500 euro quale profitto del reato di cui al capo D). ↩
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Dispositivo, p. 2054: tra gli altri, McGlynn 17 anni e 6 mesi; Schnitzer, Riemann, Guarracino 17 anni; Smit, Kimura, Suetsune 16 anni; Hosoda 11 anni (con attenuanti generiche). Assolti, ex art. 530 c.p.p., Ito, Fabris, Drusian (dai capi A e B), Cognolato e Mistrorigo (p. 2055). ↩
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Dispositivo, p. 2054: responsabili civili, in solido, Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors S.E. (ICIG). ↩
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Dispositivo, pp. 2056-2060: al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 56.800.000 euro a titolo di danno patrimoniale (oltre al danno ambientale ex art. 311 D.Lgs. 152/2006); alla Regione Veneto 6.576.357,72 euro; all’ARPAV 844.366 euro; alla Provincia di Vicenza 151.431,60 euro; alle persone fisiche costituite parti civili, in larga parte, 15.000 euro ciascuna; alle associazioni ambientaliste 50.000 euro ciascuna. ↩
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Verifica sul dispositivo (pp. 2054-2060): le denominazioni Solvay/Syensqo e DuPont/Chemours non compaiono in alcuna voce. Nel corpo della motivazione figurano come fornitore della resina di cC6O4 (Solvay), come cliente storico del PFOA (DuPont) e come produttore del rifiuto trattato a Trissino (Chemours, Dordrecht). ↩
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Sentenza, p. 35: «L’attuale società Miteni originariamente era denominata Rimar (ricerche Marzotto) ed è stata costituita nel 1964, con sede in Trissino (VI) nelle ex scuderie di Villa Trissino Marzotto». ↩
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Sentenza, p. 35: Miteni S.r.l. costituita il 7 marzo 1988 (Enichem Synthesis 51%, Mitsubishi 49%); Mitsubishi unica proprietaria dal 1996; cessione a ICIG il 5 febbraio 2009; fallimento dichiarato dal Tribunale di Vicenza il 9 novembre 2018. ↩
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Sentenza, p. 35 e nota: Miteni «si occupava di produrre il PFOA e il PFOS» per elettrofluorurazione (resa 70-80%); «un processo più pulito… è la telomerizzazione che Miteni non usava». ↩
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Sentenza, pp. 38 e 58-59 (testi Giuriato, Altissimo) e p. 164 (teste Bizzotto): fino al 1975 gli scarichi erano inviati «in ambiente senza alcun tipo di trattamento»; vasche interrate «scavate direttamente nel terreno senza impermeabilizzazione»; inquinamento da benzotrifluoruri nei pozzi della valle dell’Agno già dal 1976-77. ↩
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Sentenza, pp. 42-44: dal 2000, dopo le restrizioni statunitensi e «il caso Dupont» (bioaccumulo nel sangue), l’industria sostituisce i PFAS a catena lunga con acidi oxo-carbossilici e oxo-solfonici perfluorurati (tra cui HFPO-DA e C6O4). A p. 130, l’uscita di 3M dal PFOS annunciata nel 2000. ↩
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Sentenza, p. 45 (descrizione del ciclo del GenX). ↩
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Sentenza, p. 45 (descrizione del ciclo del cC6O4: resina dall’impianto Solvay, recupero a Trissino, restituzione in parte a Solvay). Status: descrizione tecnica resa in dibattimento e recepita dalla Corte. ↩
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Sentenza, pp. 140 e 155 (testi Valsecchi, Restaino): identità della firma chimica tra scarico Miteni, collettore e fiume; allo scarico industriale «5.400.000 ng/l» di PFAS totali, «5.000 volte superiore» alla media di un depuratore. ↩
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Sentenza, p. 1641 (la Corte, su base documentale): «proprio la sostanza che Solvay aveva brevettato e che aveva poi ceduto anche a Miteni per la produzione»; e p. 826 (consulenza Resnati): «Il C6O4 è un tensioattivo registrato e brevettato da Solvay come sostituto di PFOA»; p. 809: Solvay «nel 2011 registra all’ECHA» il cC6O4. ↩
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Sentenza, p. 736: per cC6O4 e GenX «una registrazione attiva da parte di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (Bollate) e una inattiva da parte di Miteni S.p.A.». ↩
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Sentenza, p. 140 (teste Polesello): mancando lo standard analitico, il centro di ricerche «ha dovuto rivolgersi direttamente al venditore Solvay verso la fine del 2020». ↩
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Sentenza, p. 1528 (verbale CdA Miteni del 30 giugno 2011): «Approvazione Contratto di Conto lavorazione nuovo tensioattivo con Solvay Solexis»; «produzione in conto lavorazione di cloruro di ammonio C6O4… con Solvay Solexis SpA». ↩
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Sentenza, pp. 1528-1529: «tutte le macro decisioni aziendali… vengono sempre assunte a seguito di delibera del Cda», cui «partecipano anche i vertici delle società controllanti ICIG e MITSUBISHI». ↩
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Sentenza, p. 1740 (mail interna Miteni del 1° febbraio 2013, oggetto «IBC da CC6O4 sale potassico»). ↩
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Sentenza, pp. 1739-1740: «meeting report Solvay Solexis 30 novembre 2011»; programmi di spedizione del cC6O4 sale potassico per complessivi 4.890 kg nel 2011; la Corte: «dalle mail citate emerge come vi fosse già, nell’anno 2011, uno scambio di materiali tra la Solvay e Miteni». ↩
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Sentenza, p. 335 (atti/verbali NOE): incontri internazionali «che riunivano i principali produttori mondiali di PFAS, tra cui DuPont, Solvay, 3M, Daikin, Dineon, Arkema e Asahi Glass» per condividere normative e studi su salute e ambiente. ↩
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Sentenza, p. 956 (consulenza Marcomini, documento del 15 aprile 2003): Miteni «in collaborazione con… DuPont… e Solvay, ha finanziato una serie di studi tossicologici, ecotossicologici e di destino ambientale per il PFOA». ↩
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Sentenza, p. 685 (documento 759): e-mail del 14 marzo 2005 tra dirigenti/tecnici Solvay e il medico Costa, con allegate le lettere dell’avv. Bilott alla USEPA e una slide DuPont sui risultati nei lavoratori statunitensi. ↩
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Sentenza, p. 1642 (documento 572): «un meeting Solvay sul problema della presenza di PFOA e Cc6O4 dell’11 settembre 2013». ↩
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Sentenza, p. 1605 e p. 1623 (esame Guarracino): «è passato alle dipendenze della Solvay presso lo stabilimento di Spinetta Marengo per poi iniziare la propria collaborazione con la Miteni»; di essere stato «condannato per i fatti di Spinetta Marengo». Status: in parte dichiarazione dell’imputato. In realtà, Guarracino ha subito anche, come direttore stabilimento Ausimont di Bussi sul Tirino, un altro procedimento penale, concluso con estinzione del reato per prescrizione. ↩
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Sentenza, p. 1626 (valutazione della Corte): «considerando anche la sua precedente esperienza professionale presso Solvay, Guarracino risulta pienamente consapevole delle criticità ambientali presenti in Miteni». ↩
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Sentenza, pp. 1316-1319, che richiama Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014 n. 38343 (ThyssenKrupp): il dolo eventuale come «accettazione… della concreta possibilità… di realizzazione dell’evento» e come accadimento accettato «quale prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato». ↩
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Sentenza, pp. 1317 e 1323: «il profitto ad ogni costo, tanto da acquisire anche la parte di mercato lasciata libera da 3M e rifornire la Dupont… accettando il rischio di continuare ad inquinare la falda». ↩
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Sentenza, pp. 55 e 822, 826 (consulenze): GenX/HFPO-DA brevettato da DuPont nel 2009; registrato all’ECHA nel 2011/2013 dalla Chemours Netherlands B.V. (Dordrecht), «spin-off di DuPont… subentrata nella produzione dei derivati fluorurati». ↩
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Sentenza, p. 55: decreti della Regione Veneto n. 41 del 30 luglio 2015, n. 168 del 1° dicembre 2016 e n. 35 del 14 febbraio 2018, per complessive 300 tonnellate di rifiuto (CER 070201) spedite da Chemours a Miteni. ↩
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Sentenza, pp. 1636 e dintorni (documenti 557-558, mail Guarracino del 15 marzo 2012): oggetto «upgrading FRD Dupont, aggiornamento iter normativo/autorizzativo… per il trattamento del materiale Dupont». ↩
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Sentenza, pp. 1317 e 1323 (motivazione sul dolo): tra le ragioni del rischio accettato, «rifornire la Dupont». ↩
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Sentenza, p. 158 (documento 531, comunicazione del Ministero dell’ambiente olandese del 13 marzo 2018): indagine sui flussi di Chemours-Dordrecht; «uno degli impianti a cui Chemours ha inviato i propri rifiuti è Miteni… dove l’FRD sarà riciclato e rispedito a Chemours nei Paesi Bassi». ↩
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Sentenza, p. 822 (consulenza della difesa, Profumo): l’HFPO-DA rinvenuto nel 2011 «non poteva… provenire dal trattamento dei rifiuti provenienti da CHEMOURS NL, effettuato presso MITENI solamente a partire dal 2015», con ipotesi di formazione interna come sottoprodotto. È un profilo di attribuzione della fonte che resta da accertare. Inoltre i dati sul cC6O4 sono «semi-quantitativi», basati su uno standard fornito dalla stessa Miteni (pp. 742-743). ↩
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Sentenza, pp. 745 e 747: cC6O4 negli acquedotti di Corbola e Ponte Molo (Rovigo) alimentati dal Po, «tra 40 e 90 ng/l» (aprile 2019); e: «stazioni poste lungo il corso del fiume Po, lontane dall’area di azione della Miteni… la presenza di C6O4 in queste stazioni è da ricondurre ad immissioni più a monte lungo il corso del fiume». ↩
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Sentenza, p. 135 (teste Polesello, CNR-IRSA): risalendo il Po, «ha identificato nello stabilimento Solvay Solexis di Spinetta Marengo una potenziale, probabile sorgente dell’inquinamento del fiume Po». ↩
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Sentenza, pp. 146-147 (relazione CNR riportata dalla Corte): lo stabilimento di Spinetta Marengo «si è confermato la sorgente principale di PFOA nel fiume Po»; tra le aree critiche, «il Polo Industriale di Spinetta Marengo con lo stabilimento di fluoropolimeri della Solvay Solexis che scarica nel Bormida». ↩
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Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati: la contaminazione da PFAS è stata oggetto dei suoi lavori per tre legislature (XVII, XVIII, XIX). La relazione approvata il 14 febbraio 2018 (XVII legislatura) e la successiva attività della XVIII legislatura individuano nei due stabilimenti di Trissino (Miteni) e di Spinetta Marengo (Solvay) i poli italiani della produzione di perfluorurati. Status: accertamento parlamentare, distinto da quello giudiziario. ↩
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Audizione del direttore generale di ARPA Piemonte, Secondo Barbero, davanti alla Commissione (Palazzo San Macuto, 10 luglio 2024): situazione del polo Solvay definita «delicata»; il cC6O4 «prodotto in esclusiva dalla Solvay di Spinetta» misurato a 191.262 µg/l in un pozzo interno (dato di marzo 2024). Nella stessa sede sono stati auditi il procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri e il sostituto Eleonora Guerra (cronaca: lavialibera, 19 luglio 2024). Status: dichiarazioni in audizione. ↩
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nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 19 giugno 2026