Il 26 agosto 2026 ho depositato presso il Segretariato dell'OCSE, Anti-Corruption Division, una denuncia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri: Italia, caso OPL 245 e procedimenti collegati. La pubblico qui per intero, nei due testi con cui esiste, italiano e inglese, numerati allo stesso modo. Questa pagina dice che cosa sostiene, come è costruita, che cosa chiede e che cosa è successo dopo. Sono parte, e lo dico subito: sono l'unica parte civile costituita contro Eni nel processo milanese sul cosiddetto complotto, tuttora in corso, e il mio interesse è dichiarato nel primo paragrafo di questa pagina e nella Parte V della denuncia.
1. La tesi, in una frase
La Convenzione vuole che le indagini e l’azione penale per corruzione internazionale non siano influenzate dall’interesse economico nazionale, dalle relazioni con un altro Stato o dall’identità delle persone coinvolte. Il caso OPL 245, scrivo nella denuncia, riuniva in sé «in grado massimo» tutti e tre i fattori vietati, e i tre fattori avevano un solo nome: «l’interesse economico nazionale era lo Stato, azionista di controllo dell’impresa imputata»; «l’identità delle persone coinvolte era lo Stato», perché l’amministratore delegato sotto processo «era stato nominato dal Governo pochi mesi prima che l’indagine lo raggiungesse, e riconfermato tre volte mentre era imputato»; «e gli uffici chiamati ad applicare la legge erano dello Stato». Tre facce da non guardare, e una faccia sola. La mia tesi è che il processo OPL 245 non si sia svolto nelle condizioni che l’articolo 5 esige: che due correnti sotterranee, organizzate e finanziate, per quanto i documenti mostrano, da dentro il perimetro dell’impresa, ne abbiano condizionato lo svolgimento; e che lo Stato italiano, nei suoi uffici giudiziari, nei suoi apparati, nei suoi vertici politici e amministrativi, non sia rimasto a guardare, perché alcune manovre le ha ospitate nei propri uffici, altre le ha lasciate cadere, e a chi le denunciava ha risposto per un decennio con una costanza di direzione: puniti o colpiti coloro che accusavano l’impresa, protetti o dissolti i procedimenti che la toccavano.1
In Italia, a differenza del caso britannico del 2006, nessun governo ha fermato l’indagine: l’azione penale è andata fino in fondo, ha perso, e poi i suoi autori sono stati puniti. Chiedo che lo Stato italiano sia messo davanti all’insieme dei fatti, che nessuna sede italiana ha mai avuto davanti per intero, e che risponda a domande verificabili. Non chiedo al Working Group di rifare i processi italiani, né di dire chi avesse ragione a Milano.2
2. Come è costruita
L’atto ha quarantotto paragrafi in sette parti. La Parte I espone il caso, la norma e il metodo: ogni affermazione è ancorata a un atto giudiziario identificato; le dichiarazioni altrui sono riportate come dichiarazioni; le inferenze sono dichiarate come tali, con il grado di probabilità e con ciò che le farebbe cadere; le assenze sono registrate come assenze. La Parte II dice chi scrive e dà la mappa dei procedimenti: la vicenda è spezzata in almeno nove fascicoli, davanti a uffici diversi, e «nessuna sede giudiziaria ha mai potuto — o voluto — vederla per intero». La Parte III, il cuore dell’atto, ripercorre l’ingerenza in ventitré momenti datati, dal 2014 al 2026, e alla fine conta le omissioni: dieci indagini che, per quanto mi risulta dagli atti in mio possesso, non sono mai state aperte sui fatti stessi che quegli atti documentano. La Parte IV misura la risposta dello Stato sul metro dell’articolo 5 e del rapporto di Fase 4 del 2022, e spiega perché i giudizi di quel rapporto vadano aggiornati. La Parte V documenta ciò che è accaduto all’unica parte privata che di questa storia ha chiesto conto in giudizio a Eni — cioè a me. La Parte VI colloca la denuncia nella procedura in corso e formula le richieste. La Parte VII chiude.3
Le richieste sono quattro. Che il Working Group includa i fatti denunciati nell’esame che si è impegnato a svolgere sull’interferenza nel caso OPL 245, valutando la condotta dell’Italia alla luce dell’articolo 5 in tutte e tre le sue componenti e del criterio per cui l’indipendenza dell’azione penale si misura anche su ciò che lo Stato omette di indagare. Che nel ciclo di monitoraggio in corso siano poste all’Italia dieci domande specifiche e verificabili, elencate al paragrafo 44: dall’accesso ai nove verbali segreti nei settantasei secondi della camera di consiglio del 5 febbraio 2020 alla sorte della denuncia del 17 dicembre 2024, dalla richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026 che non menziona l’operazione Grey alle misure con cui l’Italia intende assicurare che il Terzo Dipartimento della Procura di Milano resti titolare dei casi di corruzione internazionale. Che io sia ascoltato, e possa trasmettere ogni documento citato. Che il Gruppo segua la sentenza attesa entro la fine del 2026 nel processo sul complotto, e la successiva condotta dello Stato, come banco di prova dell’articolo 5.4
I trentatré allegati, tutti atti giudiziari, sono elencati nell’indice in calce alla denuncia, con la sigla che li identifica nel testo: le sentenze di Milano, Brescia e della Cassazione; gli atti dei procedimenti di Trani, Siracusa, Potenza e Perugia; i documenti dell’operazione Grey; le note di deposito del febbraio 2020, gli esiti delle unità antiriciclaggio, le annotazioni della Guardia di Finanza del 2021 e del 2025; la richiesta di archiviazione del marzo 2026 e l’opposizione. Non li pubblico: sono atti di procedimenti in parte ancora in corso, trasmessi al Working Group e alle organizzazioni con le cautele che gli atti processuali impongono. Chi ne ha titolo può chiederli.
3. Che cosa è accaduto dopo
Ho depositato la denuncia il 26 agosto 2026, per posta elettronica, al Segretariato dell’OCSE, con in copia le organizzazioni firmatarie della richiesta del giugno 2025; nelle settimane seguenti l’ho trasmessa alla Presidente del Working Group, ai membri del Bureau, alle Delegazioni presso l’OCSE e alla Rappresentanza permanente d’Italia. Il 7 settembre il Segretariato ne ha confermato la ricezione. Il 9 settembre ho fatto seguire la Sintesi in venti punti, pubblicata in questa stessa pagina del caso. L’11 settembre la Presidente del Working Group ha risposto: il Gruppo e gli esaminatori capofila dell’Italia, Germania e Stati Uniti, considereranno la denuncia nel dicembre 2026, insieme alla relazione scritta di follow-up che l’Italia deve presentare in ottobre. Il 9 ottobre ho trasmesso le motivazioni della sentenza della Cassazione sui due pubblici ministeri, depositate il 29 settembre, con una traduzione inglese integrale e una nota di lettura, anch’essa pubblicata qui. Il 16 ottobre le organizzazioni hanno scritto alla Presidente che il Gruppo ha davanti due denunce indipendenti e complementari.5
La denuncia è pubblicata nel testo depositato, e una correzione va fatta qui, a voce alta. Nei paragrafi 28, 30 e 47, e nella descrizione dell’allegato E.9, la comunicazione con cui i due pubblici ministeri di OPL 245, il 5 marzo 2021, spiegarono per iscritto ai dirigenti dell’ufficio la loro valutazione di non acquisire gli atti del collega è chiamata «rifiuto». Era la parola dell’imputazione di Brescia — e l’ho usata. La Corte di cassazione ha stabilito che non era quella giusta: i pubblici ministeri «non rifiutarono alcunché», e il coinvolgimento dei dirigenti fu «un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza». Dove la denuncia dice rifiuto, si legga ciò che la Corte ha scritto. La nota del 9 ottobre lo dichiara, e spiega perché la correzione non indebolisce la questione posta: la rende più netta.6
4. I documenti
Denuncia ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione OCSE, rif. DEN-OCSE-LSM-2026/09, testo italiano, 26 agosto 2026, 35 pagine, firmato digitalmente: Scarica la denuncia, testo italiano (PDF, 35 pagine). Complaint under Article 5 of the OECD Anti-Bribery Convention, testo inglese, 26 agosto 2026, 33 pagine, firmato digitalmente: Download the complaint, English text (PDF, 33 pages). Il testo inglese è il testo operativo davanti al Working Group, essendo l’inglese e il francese le lingue ufficiali dell’Organizzazione; il testo italiano è l’originale.
Note
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Denuncia DEN-OCSE-LSM-2026/09, 26 agosto 2026, §§ 1-3 (il caso, le due correnti, la norma e la tesi). Chi scrive è parte civile nel procedimento n. 4659/2023 R.G.N.R., n. 643/2024 R.G. dib., Tribunale di Milano, III sezione penale. ↩
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Denuncia, cit., §§ 3, 6 e 48: «Il Working Group non è chiamato a sostituirsi ai giudici italiani, e questo atto non glielo chiede». ↩
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Denuncia, cit., § 7 (la struttura), § 5 (i registri), §§ 8-10 (la mappa dei procedimenti), §§ 11-35 (i ventitré momenti e le dieci omissioni), §§ 36-38, 39-41, 42-46, 47-48. ↩
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Denuncia, cit., §§ 43-46; le dieci domande sono al § 44, lettere a)-l). ↩
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Cronologia del carteggio dal 26 agosto al 9 ottobre 2026, agli atti del denunciante; conferma di ricezione del Segretariato (W. Loo), 7 settembre 2026; lettera della Presidente del Working Group, 11 settembre 2026; nota di accompagnamento alle motivazioni della sentenza n. 34812/2026, 9 ottobre 2026; lettera di The Corner House, HEDA e Hawkmoth, 16 ottobre 2026. ↩
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Cass., Sez. VI pen., n. 34812/2026, pp. 33-34; nota di accompagnamento del 9 ottobre 2026, sezione V, terzo punto. Registro. Il testo pubblicato è quello depositato il 26 agosto 2026, senza modifiche; le correzioni successive sono dichiarate nella nota del 9 ottobre 2026 (§§ 24 e 26 sul 23 gennaio 2020; §§ 28, 30 e 47 e allegato E.9 sulla parola «rifiuto»). Ogni persona nominata nella denuncia è presunta innocente; le accuse sono accuse, le dichiarazioni degli indagati sono dichiarazioni, le inferenze sono dichiarate come tali, con ciò che le farebbe cadere. ↩
Luca Santa Maria
whitecollarcrimes · 27 ottobre 2026