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Caso N°3 «OPL 245» · Documenti · 4

La nota all'OCSE sulla sentenza della Cassazione

La nota di accompagnamento del 9 ottobre 2026 alle motivazioni della sentenza n. 34812/2026, in italiano e in inglese.

Luca Santa Maria · 27 ottobre 2026

Il rapporto di Fase 4 sull'Italia, nell'ottobre 2022, aveva scritto del processo ai due pubblici ministeri di OPL 245 che «deve ancora fare il suo corso». Lo ha fatto: il 18 giugno 2026 la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio le loro condanne «perché il fatto non sussiste», e il 29 settembre ne ha depositato le ragioni. Il 9 ottobre 2026 ho portato quelle ragioni a Parigi: le ho trasmesse al Segretariato dell'OCSE, alla Presidente del Working Group, al Bureau, alle Delegazioni e alla Rappresentanza d'Italia, con una traduzione inglese integrale e una nota di lettura, a integrazione dell'allegato F.2 della denuncia. Pubblico qui la nota, nei due testi. La sentenza e la traduzione sono su questo sito a parte, con il commento del 7 ottobre.

1. Perché una nota

L’11 settembre 2026 la Presidente del Working Group aveva scritto che la denuncia sarebbe stata considerata nel dicembre 2026, e io avevo fatto sapere che fino ad allora non avrei mandato altro, salvo fatti nuovi e rilevanti. Le ragioni di questa sentenza sono un fatto di quel genere, e lo dicono i documenti del Working Group stesso: il rapporto del 2022 aveva escluso che il processo ai pubblici ministeri fosse un’ingerenza dell’esecutivo e aveva rinviato ogni valutazione alla sua conclusione; nel 2025 la Presidente del Gruppo aveva subordinato l’esame della richiesta delle organizzazioni alla stessa conclusione. La sentenza è la risposta — con quattro anni di ritardo — a quel rinvio. Nelle fonti pubbliche consultate al 1° ottobre, la stampa estera e i siti delle organizzazioni elencati in nota, non ho trovato una riga sulle motivazioni: nessuno le aveva ancora portate a Parigi nella lingua del Gruppo. Il 7 ottobre le organizzazioni hanno trasmesso la sentenza alla Presidente; il 9 è seguita la traduzione integrale, con la nota.1

2. Che cosa dice la nota

La nota ha sette sezioni. La prima racconta il fatto da cui tutto nasce: il 5 marzo 2021 i due pubblici ministeri di OPL 245 scrissero al Procuratore della Repubblica e alla Procuratrice aggiunta la loro valutazione di non acquisire gli atti che il collega titolare dell’indagine sul complotto chiedeva di riversare nel processo, alle ultime udienze, e a loro rimisero la decisione. Per cinque anni quella comunicazione è stata chiamata rifiuto. La seconda spiega al lettore non italiano che cosa significhi «il fatto non sussiste»: fra le formule di proscioglimento è quella che nega il reato alla radice, e qui vuol dire che la condotta contestata, così come accertata, non corrisponde al reato descritto dalla legge. Registra anche una cosa che a un lettore straniero va detta: nell’ultimo grado nessuna delle parti pubbliche ha difeso le condanne, perché il Procuratore generale ne ha chiesto l’annullamento e l’Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio, ha negato il reato «in astratto e in concreto».2

La terza sezione riporta, con le parole della Corte e le pagine, le sette proposizioni su cui poggiavano le condanne, e come sono finite: l’articolo 358 del codice di procedura penale non obbliga il pubblico ministero a indagare a favore dell’imputato nel dibattimento; l’articolo 430 attribuisce un potere discrezionale, non un obbligo; il titolare di un processo «non è un mero recettore, un contenitore vuoto che si può riempire in ragione delle valutazioni altrui»; la documentazione segnalata dal collega «non era autoevidente»; i pubblici ministeri «non rifiutarono alcunché», e il coinvolgimento dei dirigenti fu «un atto non di rifiuto ma di obiettiva, doverosa, trasparenza»; le chat che il collega chiedeva di riversare non si potevano acquisire, e «sarebbe stata indebita l’acquisizione del contenuto di quelle chat, così come invece richiesto dal dott. Storari»; il video del 28 luglio 2014 era nella disponibilità dei difensori dal febbraio 2018, e non è chiaro perché, se fosse stato così rilevante, nessuno ne avesse chiesto l’acquisizione.3

La quarta sezione dice che cosa la sentenza non dice, con la stessa chiarezza: la Corte non giudica la correttezza delle scelte dei pubblici ministeri, non nomina l’OCSE, non entra nel merito di OPL 245, non si occupa di moventi, e di Paolo Storari esamina le richieste, non la condotta. Ne discende un limite, e lo scrivo per primo io: la sentenza non prova che il processo di Brescia sia stato promosso o condotto per ragioni estranee alla giustizia; quel collegamento la denuncia non lo pronuncia come conclusione, lo consegna come domanda. Ciò che la sentenza accerta è più semplice: sotto quelle condanne, in diritto, non c’era un reato.4

3. I tre punti per l’articolo 5, e una correzione

La quinta sezione dice in tre punti perché la sentenza conta per la denuncia. Il primo riguarda la Fase 4. Si dirà che l’assoluzione dimostra che il sistema ha funzionato; ha funzionato al quinto anno e al terzo grado — e nel frattempo due magistrati che avevano sostenuto l’accusa contro l’impresa di Stato sono stati processati e condannati due volte per un fatto che non sussiste. L’effetto che conta per l’articolo 5, su ogni pubblico ministero che domani debba valutare un’indagine sgradita all’impresa di Stato, non si misura sull’esito ma sul percorso; e le ragioni depositate il 29 settembre dicono su che cosa quel percorso si è retto. Il secondo riguarda le chat: lo stesso materiale che nel 2022 era stato ritenuto da sottrarre alle difese nel procedimento da cui proveniva, contro la richiesta dei dirigenti di Eni, nel 2024 e nel 2025 è diventato ciò che i pubblici ministeri avrebbero dovuto consegnare alle difese, a pena di reato, nel processo in cui non era mai entrato; la Corte ha tenuto ferma la prima decisione e cancellato la seconda. Il terzo è una correzione alla denuncia — la mia: dove chiama «rifiuto» la comunicazione del 5 marzo 2021, con la parola dell’imputazione, si legga ciò che la Corte ha scritto. La correzione non indebolisce la questione; la rende più netta, perché il materiale che a Brescia valeva un reato non era stato occultato: era noto a chi dirigeva l’ufficio.5

La sesta sezione è la più lunga e la più esposta. Ricostruisce, con le date e gli atti, da dove venissero la tesi del pagamento dei testimoni e la lettura del video su cui poggiava l’imputazione di Brescia, cioè le due iniziative della difesa dell’impresa, una sul video, l’altra sulle chat, che secondo la denuncia avrebbero lavorato nello stesso verso. Che le iniziative siano state concepite a quel fine è la mia ipotesi, fondata sui fatti processuali citati; la nota lo dice, e aggiunge che forse è tutto una coincidenza, eccezionalmente improbabile ma possibile. La settima sezione chiede al Segretariato di far circolare la nota, con l’allegato così integrato, ai membri del Working Group e agli esaminatori capofila prima della riunione di dicembre, e al Gruppo di considerare gli effetti di queste ragioni sulla valutazione del 2022.6

4. I documenti

Nota di accompagnamento, integrazione dell’allegato F.2, testo italiano, 9 ottobre 2026, 13 pagine: Scarica la nota, testo italiano (PDF, 13 pagine). Covering note, supplement to Annex F.2, testo inglese, 9 ottobre 2026, 14 pagine: Download the covering note, English text (PDF, 14 pages). La sentenza n. 34812/2026 nel testo pubblicato dalla Corte di cassazione e la traduzione inglese non ufficiale sono pubblicate nell’area Giustizia di questo sito (la sentenza, la traduzione inglese), insieme al commento «Il pubblico ministero: un personaggio in cerca di autore?».

Note

  1. Lettera della Presidente del Working Group, 11 settembre 2026; rapporto di Fase 4 sull’Italia, 13 ottobre 2022, §§ 183-186 («this process has yet to run its course»); Amended Complaint delle organizzazioni, 7 luglio 2025, § 12; nota di accompagnamento, 9 ottobre 2026, sezione I; lettera di The Corner House, HEDA e Hawkmoth alla Presidente, 7 ottobre 2026. La rassegna del 1° ottobre 2026 (Reuters, Bloomberg, Financial Times, Guardian, Premium Times, TheCable, Sahara Reporters; siti di Global Witness, Re:Common, Corner House, HEDA) non ha reperito articoli sulle motivazioni; l’ultimo comunicato di HEDA era del 30 giugno 2026, sul solo dispositivo. Chi scrive è parte civile nel procedimento n. 4659/2023 R.G.N.R., n. 643/2024 R.G. dib., Tribunale di Milano, III sezione penale, e autore della denuncia del 26 agosto 2026. ↩

  2. Nota di accompagnamento, cit., sezioni I e II; Cass., Sez. VI pen., n. 34812/2026, pp. 1, 13, 15-16, 32, 41. ↩

  3. Nota, cit., sezione III; sentenza, cit., pp. 17-18, 25-26, 28-31, 32-34, 35-38. ↩

  4. Nota, cit., sezione IV; sentenza, cit., pp. 15, 31-38. ↩

  5. Nota, cit., sezione V; sentenza, cit., pp. 1, 13, 32-37; rapporto di Fase 4, cit., § 37 della denuncia per le citazioni; sentenza n. 22795 del 22 marzo 2022 sulla richiesta di accesso al telefono (richiamata a p. 36). ↩

  6. Nota, cit., sezioni VI e VII. Registro. Il testo pubblicato è quello trasmesso il 9 ottobre 2026 (v06), in italiano e in inglese; le citazioni della sentenza sono state confrontate con il testo ufficiale depositato il 29 settembre 2026. Dichiarato: le parole di testimoni, indagati e magistrati riferite nella sezione VI, con la data e l’atto. Inferito, e dichiarato come tale: la lettura delle due iniziative della difesa come concepite al fine descritto. Ogni persona nominata è presunta innocente. ↩

Luca Santa Maria
whitecollarcrimes · 27 ottobre 2026

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