Nel dicembre 1997, a Parigi, gli Stati dell'OCSE e alcuni altri con loro firmarono una Convenzione con cui ciascuno si impegnava a perseguire la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, anche quando a pagare sono le proprie imprese. Dentro ci sono due righe, l'articolo 5, che dicono una cosa semplice: quando lo Stato indaga sulle tangenti della propria impresa, non deve chiedersi quanto valga quell'impresa per l'economia nazionale, che cosa ne penserà il governo straniero coinvolto, o chi siano le persone e le società coinvolte. In italiano l'espressione esiste già: senza guardare in faccia nessuno. Da quasi trent'anni le facce sono lì, e la tentazione di guardarle pure. Questa è la guida per leggere i documenti con cui, dal 2025, l'Italia è chiamata a rispondere di come ha applicato quelle due righe nel caso OPL 245.
1. Due righe, tre facce
La Convenzione dell’OCSE «sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali» fu firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. L’Italia l’ha ratificata con la legge 29 settembre 2000, n. 300, la stessa che ha messo nel codice penale il reato di corruzione del pubblico ufficiale straniero.1 L’idea è una sola e sta in una riga: la tangente che un’impresa paga a un funzionario straniero è un reato anche a casa dell’impresa, e a casa dell’impresa va perseguita, con i suoi giudici e secondo le sue regole di giurisdizione.
Chi la scrisse sapeva dove avrebbe fatto acqua. Uno Stato che processa la propria impresa più grande per le tangenti pagate all’estero processa — un po’ — sé stesso: i suoi posti di lavoro, le sue esportazioni, le sue ambasciate, qualche volta il suo azionista. Da lì viene la tentazione di guardare altrove, e l’articolo 5 è scritto per resisterle. Sono due periodi. Il primo rinvia alle regole di ciascuno Stato: le indagini e l’azione penale per la corruzione di un pubblico ufficiale straniero «sono soggette alle norme e ai principi applicabili di ciascuna Parte». Il secondo elenca ciò che non deve contare: esse «non devono essere influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dal possibile effetto sulle relazioni con un altro Stato o dall’identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte».2
Le facce da non guardare sono tre. Quella dell’impresa: un’indagine non si ferma perché l’impresa è grande o perché è dello Stato. Quella del governo straniero: non si ferma perché a qualcuno, in un’altra capitale, la cosa potrebbe dispiacere. Quella delle persone: non si ferma, e nemmeno accelera, a seconda di chi c’è dentro. Il Commentario ufficiale, adottato insieme alla Convenzione, spiega il perché: l’articolo «riconosce la natura fondamentale dei regimi nazionali di discrezionalità dell’azione penale» e pretende che quella discrezionalità sia esercitata «sulla base di motivi professionali», al riparo da «influenze improprie di natura politica».3 Come si indaga e come si procede lo decide ciascuno Stato con le sue leggi; l’articolo 5 dice soltanto che cosa non può pesare su quelle decisioni.
C’è un’altra cosa che l’articolo 5 non fa: non giudica gli esiti. Non pretende condanne e non censura assoluzioni. Guarda le condizioni in cui un’indagine si svolge e la condotta di chi la governa. Un processo perso può essere stato condotto nel pieno rispetto dell’articolo 5; un processo vinto può averlo violato. Per questo i documenti raccolti in questa pagina non discutono se Eni fosse colpevole. Discutono in quali condizioni lo Stato italiano l’ha processata, e che cosa ha fatto, dopo, a chi l’accusava.
2. Nessun tribunale, nessuna multa: il Working Group
Nessun giudice internazionale applica l’articolo 5. La Convenzione non istituisce un tribunale e non prevede sanzioni. L’articolo 12 affida alle Parti «un programma di controllo sistematico» per seguire e promuovere la piena attuazione della Convenzione, e lo colloca nel Working Group on Bribery dell’OCSE.4 Il Working Group è l’assemblea dei delegati degli Stati parte — oggi più di quaranta — e si riunisce a Parigi quattro volte l’anno; esamina i Paesi a turno, per fasi successive. Due Stati fanno da «esaminatori capofila»: studiano il Paese sotto esame, lo visitano, interrogano i suoi magistrati, i suoi funzionari, le sue imprese e la sua società civile, e scrivono un rapporto che il Gruppo adotta e pubblica, con le raccomandazioni. Due anni dopo lo Stato riferisce che cosa ha fatto, e il Gruppo misura e pubblica di nuovo.
Lo strumento, insomma, è la figuraccia. Il Working Group non può multare uno Stato né annullare una sua decisione. Può scrivere, in un documento pubblico che tutti gli altri Stati adottano, che quel Paese non rispetta la Convenzione; può chiedere relazioni supplementari, mandare missioni ad alto livello, diffondere dichiarazioni. Per un Paese che siede al tavolo dell’OCSE, sentirsi indicare dai propri pari come lo Stato che protegge le tangenti della propria impresa ha un costo. I casi che seguono mostrano che quel costo è stato pagato, e in che misura.
3. Il caso che ha messo alla prova la regola: BAE, Arabia Saudita, 2006
Il precedente che spiega l’articolo 5 meglio di qualunque commento è inglese, e comincia con un cliente che alza la voce. Dal 2004 il Serious Fraud Office, l’ufficio britannico per le frodi gravi, indagava sulle commissioni pagate dal gruppo BAE Systems attorno alla fornitura di armamenti all’Arabia Saudita, il contratto «Al Yamamah». Nel corso del 2006 le autorità saudite fecero sapere che, se l’indagine fosse andata avanti, avrebbero ritirato la cooperazione nella lotta al terrorismo e in Medio Oriente e interrotto la trattativa per un nuovo contratto di aerei da combattimento. L’8 dicembre 2006 il Primo ministro scrisse all’Attorney General una nota personale sul «rischio reale e immediato» per la cooperazione fra i due Paesi. Il 14 dicembre 2006 il direttore del Serious Fraud Office, Robert Wardle, chiuse l’indagine. Lo stesso giorno l’Attorney General spiegò in Parlamento che l’articolo 5 vietava di tener conto dell’interesse economico nazionale e delle relazioni con un altro Stato, e che «non lo abbiamo fatto»: la ragione era la sicurezza nazionale.5
Un’indagine sulla propria impresa chiusa dopo le minacce di un cliente straniero, con il governo che invoca la sicurezza nazionale. Per i ricorrenti e per il Working Group era il caso per cui l’articolo 5 era stato scritto; per il governo britannico no. Il Working Group rispose così. Nel gennaio 2007 dichiarò pubblicamente le proprie «serie preoccupazioni» per la chiusura dell’indagine; nel marzo 2007 le confermò e decise di sottoporre il Regno Unito a un esame supplementare, la Fase 2bis.6 Il rapporto, adottato nell’ottobre 2008, non usa mezzi termini. Vi si legge che esistono «numerose questioni molto serie» sugli eventi del novembre-dicembre 2006; che è «inquietante» il modo in cui, nel merito, fu costruita la tesi dell’archiviazione; che l’unica traccia scritta delle ragioni del direttore era un comunicato stampa. Gli esaminatori raccomandarono al Regno Unito di «adottare tutte le misure necessarie affinché l’articolo 5 si applichi a tutte le decisioni di indagine e di azione penale» nei casi di corruzione internazionale, di chiarire che il potere di sorveglianza dell’Attorney General sulle procure non comprende quello di dare direttive sui singoli casi, e di togliergli il consenso obbligatorio per le azioni penali in questa materia.7
Intanto avevano parlato i giudici inglesi, e il modo in cui parlarono segna il confine fra il diritto interno e l’articolo 5. Due organizzazioni non governative, The Corner House e Campaign Against Arms Trade, impugnarono la decisione del direttore. Nell’aprile 2008 la Divisional Court la annullò: cedere a una minaccia è lecito solo se si dimostra a un giudice che non c’era alcuna alternativa.8 Nel luglio 2008 la Camera dei Lord rovesciò quella sentenza: il direttore aveva preso una decisione «che era legittimamente autorizzato a prendere». Sul punto che qui interessa, però, i Lord furono precisi: non tocca a un giudice nazionale interpretare da solo l’articolo 5. Lord Bingham scrisse che «un giudice nazionale dovrebbe esitare prima di intraprendere un’opera di interpretazione unilaterale», perché la Convenzione ha, nell’articolo 12, la sede in cui le divergenze «possono essere discusse e riconciliate o risolte»; Lady Hale confessò che «avrebbe voluto poter confermare» la decisione dei primi giudici.9 Se la sicurezza nazionale possa fermare un’indagine sulle tangenti, i tribunali non lo dissero. Lo rimandarono a Parigi, al Working Group.
Su richiesta della Presidenza, il Segretariato preparò per la riunione del dicembre 2008 una nota sull’articolo 5 che resta, a oggi, il testo di riferimento su che cosa la norma esige.10 Dice tre cose. Primo: l’articolo 5 «si applica a tutte le fasi dei procedimenti per corruzione internazionale, compresa la fase delle indagini preliminari», e dunque anche alle decisioni di non aprire o di chiudere un’indagine. Secondo: quando una decisione di chiusura potrebbe apparire fondata su considerazioni vietate, chi decide deve applicare un test di «scrutinio rigoroso», per accertare che la ragione vera sia un’altra. Terzo: ogni decisione del genere deve viaggiare con tre garanzie, un controllo indipendente «a un livello appropriato e non politico» sulle ragioni, la ricerca di «tutte le soluzioni alternative ragionevoli», e la «responsabilità pubblica» per la decisione, cioè ragioni scritte e leggibili da chiunque. E una conclusione: qualunque decisione su un caso coperto dalla Convenzione «è pienamente riesaminabile dal Working Group on Bribery». Nel 2010 il Regno Unito approvò una nuova legge sulla corruzione, il Bribery Act — una riforma che il monitoraggio dell’OCSE sollecitava da tempo.
Il Working Group non ha fermato il governo britannico, e non poteva. Ha però scritto, nel rapporto che tutti gli Stati hanno adottato nell’ottobre 2008, che l’articolo 5 vale per tutte le decisioni di indagine e di azione penale; e la nota del Segretariato, che le denunce usano come metro, ha aggiunto che la chiusura di un’indagine va motivata per iscritto e controllata da qualcuno che non risponda al governo, e che il giudizio su quelle ragioni spetta ai pari. Conviene tenere a mente questo metro leggendo le denunce italiane.
4. Canada, 2019: la reazione in un mese
Il secondo precedente mostra quanto in fretta il Gruppo sa muoversi quando l’interferenza viene denunciata mentre accade. Nel febbraio 2019 la stampa canadese riferì che l’ufficio del Primo ministro aveva fatto pressione sulla ministra della giustizia perché offrisse al gruppo SNC-Lavalin, imputato per tangenti in Libia, un accordo che evitasse il processo. L’11 marzo 2019 il Working Group diffuse una dichiarazione: era «preoccupato dalle recenti accuse di interferenza nell’azione penale contro SNC-Lavalin», ricordava che il Canada, come Parte della Convenzione, è tenuto a garantire «l’indipendenza dell’azione penale nei casi di corruzione internazionale ai sensi dell’articolo 5», e annunciava che avrebbe seguito da vicino i lavori della commissione parlamentare, mentre il Canada si impegnava a tenerlo informato.11 Poco più di un mese dopo le prime notizie — e prima di qualunque accertamento — il Gruppo aveva messo per iscritto, con il nome del Paese e dell’impresa, che la vicenda riguardava l’articolo 5. La dichiarazione non accusava nessuno. Faceva sapere al governo canadese che i suoi pari stavano guardando, e tanto bastava perché il caso restasse sotto osservazione.
5. L’Italia nel 2022: «questo processo deve ancora fare il suo corso»
Il terzo precedente è l’Italia stessa, e il lettore lo troverà citato in tutte le denunce. L’ultimo esame completo dell’Italia, la Fase 4, è stato adottato dal Working Group il 13 ottobre 2022, con Germania e Stati Uniti come esaminatori. Il giudizio è in chiaroscuro: l’Italia «ha rafforzato la propria legislazione e mostra un livello significativo di attuazione», con un ritmo cresciuto dal 2011; ma «un alto tasso di archiviazioni» mette a rischio «i progressi lodevoli» compiuti.12 Sull’articolo 5 il rapporto scrive che «non vi è alcuna indicazione che fattori dell’articolo 5 abbiano influenzato indagini e procedimenti per corruzione internazionale in Italia». Poi dedica quattro paragrafi, dal 183 al 186, a una cosa che nel 2022 stava ancora succedendo: i due pubblici ministeri che avevano sostenuto l’accusa contro Eni e Shell nel processo OPL 245, finito con l’assoluzione nel marzo 2021, erano a loro volta sottoposti a procedimento penale a Brescia, su segnalazione di un collega, per non aver depositato alla difesa alcuni atti. Il rapporto registra la preoccupazione delle organizzazioni della società civile per il possibile «effetto deterrente» di quel processo sulle future azioni per corruzione internazionale, osserva che non si tratta «di un caso di interferenza dell’esecutivo», e conclude: «questo processo deve ancora fare il suo corso».13
Il corso l’ha fatto. L’8 ottobre 2024 il Tribunale di Brescia condannò i due magistrati a otto mesi; il 16 ottobre 2025 la Corte d’appello confermò; il 18 giugno 2026 la Corte di cassazione annullò senza rinvio «perché il fatto non sussiste», e il 29 settembre 2026 ne depositò le ragioni: l’obbligo che si diceva violato non esisteva, il rifiuto non c’era stato, e l’acquisizione che il collega chiedeva sarebbe stata — quella sì — «indebita».14 Nel frattempo il Working Group aveva adottato, il 10 ottobre 2024, il rapporto di follow-up a due anni: diciotto raccomandazioni pienamente attuate, sette in parte, ventitré non attuate; e aveva invitato l’Italia «a riferire per iscritto nell’ottobre 2026» su cinque di esse.15 È da questo calendario che dipendono le date dei documenti raccolti in questa pagina: la relazione scritta dell’Italia è dovuta in ottobre, la riunione del Gruppo che la esaminerà è in dicembre.
6. Che cosa cambia quando nessuno ferma niente
Il caso italiano ha una forma che i precedenti non avevano, ed è meglio dirlo prima di aprire le denunce. Nel caso BAE un governo fermò un’indagine; nel caso canadese un governo provò a evitare un processo. In Italia nessuno ha fermato niente. L’indagine su OPL 245 è andata fino in fondo, il processo si è celebrato, l’accusa ha perso, la Procura generale ha rinunciato all’appello. Poi i due pubblici ministeri che avevano sostenuto l’accusa sono stati processati per cinque anni — e condannati due volte — per un fatto che la Cassazione ha detto non esistere.
La denuncia del 26 agosto 2026 mette davanti al Working Group questa immagine speculare, e qui la si riporta per quello che è, la tesi del denunciante, non un accertamento: lo Stato italiano, nei suoi uffici giudiziari, nei suoi apparati e nei suoi vertici, non sarebbe rimasto a guardare, e a chi accusava l’impresa avrebbe risposto per un decennio con «una costanza di direzione che è precisamente ciò che l’articolo 5 vieta», puniti o colpiti gli accusatori, protetti o dissolti i procedimenti. Ne nasce una domanda di diritto: se il terzo divieto dell’articolo 5, quello sull’identità delle persone coinvolte, copra anche ciò che uno Stato fa, o lascia fare, a chi contro l’impresa ha proceduto, cioè ai pubblici ministeri, ai testimoni, alla parte civile. La nota del 2008 dice che l’articolo 5 copre «tutte le fasi» e che ogni decisione è riesaminabile dal Gruppo; il rapporto di Fase 4 ha trattato il processo ai due magistrati come questione rilevante per l’articolo 5, pur escludendo l’interferenza dell’esecutivo. Nessun documento del Working Group, fra quelli che abbiamo potuto leggere, ha ancora risposto alla domanda in questa forma. Il Gruppo è chiamato a farlo in dicembre.
La tesi contraria va detta per intero, perché il lettore la incontrerà e deve poterla pesare. Suona così: l’assoluzione definitiva è l’esito di un processo celebrato davanti a un giudice indipendente, e l’assoluzione dei due pubblici ministeri in Cassazione prova che il sistema ha i suoi rimedi; l’articolo 5 riguarda le indagini e l’azione penale per corruzione internazionale, non ogni procedimento successivo contro magistrati, testimoni o avvocati; il Working Group non è una quarta istanza; e un sito il cui garante è denunciante e parte civile scrive una memoria di parte. Ognuna di queste obiezioni poggia su qualcosa, e le pagine di questo caso non la nascondono. La risposta delle denunce è che nessuna di esse chiede di rifare i processi italiani: chiedono che lo Stato risponda, davanti ai suoi pari, a domande precise sulle condizioni in cui quei processi si sono svolti. Se la risposta sia dovuta, e in quale misura, lo deciderà il Gruppo.
7. Chi può bussare alla porta
Un’ultima avvertenza riguarda la porta, perché il lettore non si aspetti ciò che la Convenzione non prevede. Nessun privato ha un diritto di ricorso: il controllo dell’articolo 12 è fra Stati, e il Working Group non è un giudice davanti al quale un cittadino possa citare il proprio Paese. Le organizzazioni e i cittadini possono però portare informazioni al Gruppo, che le valuta nel ciclo di monitoraggio; nella Fase 4 gli esaminatori consultano la società civile, e il rapporto italiano del 2022 ne riporta le osservazioni. Si bussa; non si cita in giudizio. I documenti che seguono vanno letti dentro questa cornice.
Il 9 giugno 2025 tre organizzazioni, The Corner House (Regno Unito), Hawkmoth (Paesi Bassi) e HEDA Resource Centre (Nigeria), chiesero alla Presidente del Working Group un esame dell’Italia ai sensi dell’articolo 5, documentando sessanta «segnali d’allarme» dal 2013 in poi. La Presidente rispose, secondo quanto le organizzazioni stesse riferiscono, che un esame avrebbe dovuto attendere «la definizione finale» del processo ai due pubblici ministeri; il 7 luglio 2025 le organizzazioni presentarono una versione modificata della richiesta, con quarantanove segnali, che sostituisce la prima.16 Il 18 giugno 2026 la Cassazione ha definito quel processo. Il 23 giugno le organizzazioni, cui si è unita Re:Common (Italia), hanno dichiarato pubblicamente che avrebbero tenuto il Working Group al suo impegno.17
Il 26 agosto 2026 l’avvocato Luca Santa Maria — unica parte civile costituita contro Eni nel processo milanese sul cosiddetto complotto — ha depositato presso il Segretariato dell’OCSE una propria denuncia ai sensi dell’articolo 5, autonoma e non coordinata con quella delle organizzazioni: quarantotto paragrafi, trentatré allegati, in due testi identicamente numerati, italiano e inglese. Il 7 settembre il Segretariato ne ha confermato la ricezione; il 9 settembre è seguita una Sintesi in venti punti; l’11 settembre la Presidente del Working Group ha scritto che il Gruppo e gli esaminatori capofila dell’Italia considereranno la denuncia nel dicembre 2026, insieme alla relazione di follow-up dell’Italia; il 9 ottobre il denunciante ha trasmesso le motivazioni della sentenza della Cassazione, con una traduzione inglese integrale e una nota di lettura. Il 16 ottobre le organizzazioni hanno scritto alla Presidente che il Gruppo ha ora davanti «due denunce indipendenti», complementari, da valutare ciascuna per i propri meriti.18
8. Come leggere i documenti di questa pagina
I documenti del caso sono raccolti nella pagina del caso, in ordine di tempo. Chi arriva adesso farà bene a cominciare dalla puntata successiva, che racconta OPL 245 in dodici date, dalla licenza nigeriana del 1998 alla Cassazione del 2026: senza quella cronologia le denunce non si capiscono. Viene poi la richiesta delle organizzazioni del giugno-luglio 2025, la ricostruzione più ampia della vicenda vista dall’esterno. Seguono la denuncia del 26 agosto 2026, che porta ciò che solo una parte interna ai processi italiani poteva portare, e la Sintesi del 9 settembre, che ne riassume la tesi in venti punti dicendo per ciascuno che cosa risulta dagli atti, che cosa è dichiarato da altri e che cosa è inferenza di chi scrive. Per ultima la nota del 9 ottobre sulla sentenza della Cassazione: con quel documento il processo di cui il rapporto del 2022 diceva «deve ancora fare il suo corso» entra, concluso, nell’esame del Working Group.
L’articolo 5 non giudica gli esiti ma le condizioni e le condotte. Chi legge questi documenti farà bene a usare lo stesso metro, e a non guardare in faccia nessuno, nemmeno chi li ha scritti.
Ricevi le puntate anche via email, così non dipendono da nessun social: whitecollarcrimes.it
Note
-
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Parigi, 17 dicembre 1997, con i Commentari adottati dalla Conferenza negoziale il 21 novembre 1997 (testo ufficiale inglese sul sito degli strumenti giuridici dell’OCSE, OECD/LEGAL/0293). Legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione, che ha introdotto l’art. 322-bis del codice penale. Il garante di questo sito, avv. Luca Santa Maria, è l’autore della denuncia del 26 agosto 2026 di cui si dice al § 7 ed è parte civile nel processo milanese sul cosiddetto complotto ai danni di Eni, tuttora in corso: il lettore lo sappia prima di leggere. ↩
-
Art. 5 («Enforcement»), testo ufficiale inglese: «Investigation and prosecution of the bribery of a foreign public official shall be subject to the applicable rules and principles of each Party. They shall not be influenced by considerations of national economic interest, the potential effect upon relations with another State or the identity of the natural or legal persons involved». La resa italiana nel testo è di servizio. ↩
-
Commentari, n. 27: «Article 5 recognises the fundamental nature of national regimes of prosecutorial discretion. It recognises as well that, in order to protect the independence of prosecution, such discretion is to be exercised on the basis of professional motives and is not to be subject to improper influence by concerns of a political nature». ↩
-
Art. 12 («Monitoring and Follow-up»): le Parti cooperano «in a programme of systematic follow-up to monitor and promote the full implementation of this Convention», che, salvo diversa decisione consensuale, si svolge «within the framework of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions». ↩
-
I fatti sono riassunti nella sentenza della Camera dei Lord, R (Corner House Research and another) v Director of the Serious Fraud Office [2008] UKHL 60, 30 luglio 2008, §§ 1, 11, 17, 19-22 (opinione di Lord Bingham), consultata sul sito del Parlamento britannico. ↩
-
OECD, comunicato «OECD to conduct a further examination of UK efforts against bribery», marzo 2007: il Working Group «reaffirmed its serious concerns about the United Kingdom’s discontinuance of the BAE Al Yamamah investigation» e «decided to conduct a further examination». La dichiarazione del gennaio 2007 è richiamata nel rapporto di Fase 2bis. ↩
-
OECD Working Group on Bribery, United Kingdom: Phase 2bis, Report on the Application of the Convention, adottato nell’ottobre 2008: § 107 («a number of very serious issues exist about the events of November-December 2006»), § 112 («It is troubling…»), § 114 (sull’unica traccia scritta delle ragioni), commento dopo il § 108 («take all necessary measures to ensure that Article 5 applies to all investigation and prosecution decisions»), commenti dopo i §§ 118 e 129 (Attorney General). La riunione plenaria del 14-17 ottobre 2008 ne ha adottato il testo finale (OECD, DAF/INV/BR/M(2008)3/REV1, summary record). ↩
-
R (Corner House Research) v Director of the SFO [2008] EWHC 714 (Admin), 10 aprile 2008, come riassunta dalla Camera dei Lord, cit., § 27: «submission to a threat is lawful only when it is demonstrated to a court» che nessuna alternativa era aperta a chi decideva. ↩
-
[2008] UKHL 60, cit., § 42 («the Director’s decision was one he was lawfully entitled to make»), § 45 (Lord Bingham: «a national court should hesitate before undertaking a task of unilateral interpretation»; l’art. 12 come sede in cui le divergenze «can be discussed and either reconciled or resolved»), § 52 (Lady Hale: «I confess that I would have liked to be able to uphold the decision»), § 48 (dispositivo). ↩
-
OECD, Article 5 of the OECD Anti-Bribery Convention: Issues concerning the Exercise of Investigative and Prosecutorial Discretion, Note by the Secretariat, DAF/INV/BR/WD(2008)16, 5 dicembre 2008, preparata per la riunione del 9-12 dicembre 2008: § 22(c) («Article 5 applies to all stages of foreign bribery proceedings, including the preliminary investigation stage»), § 22(a) («strict scrutiny» test), Parte C (le tre garanzie: «independent scrutiny at an appropriate non-political level», «all reasonable efforts are taken to find an alternative solution», «public accountability for the decision to the greatest extent possible»; e la frase finale: ogni decisione «is fully reviewable by the Working Group on Bribery»). È una nota del Segretariato, non una decisione del Gruppo; le denunce del 2025 e del 2026 la citano come metro. ↩
-
OECD Working Group on Bribery, dichiarazione «OECD will follow Canadian proceedings addressing allegations of political interference in foreign bribery prosecution», 11 marzo 2019: «concerned by recent allegations of interference in the prosecution of SNC-Lavalin»; la Convenzione «requires prosecutorial independence in foreign bribery cases pursuant to Article 5». ↩
-
OECD, comunicato «Despite notable achievements, concerning issues impede Italy’s further progress in fighting foreign bribery, says OECD Working Group on Bribery», ottobre 2022; Implementing the OECD Anti-Bribery Convention, Phase 4 Report: Italy, adottato il 13 ottobre 2022 (la data è quella indicata dal Ministero della giustizia nella pagina dedicata ai rapporti OCSE), pubblicato il 17 ottobre 2022. ↩
-
Phase 4 Report: Italy, cit.: «There is no indication that Art. 5 factors have influenced foreign bribery investigations and prosecutions in Italy»; §§ 183-186 e nota 66 sul processo ai due pubblici ministeri: «not a case of executive governmental interference»; «this process has yet to run its course». Le citazioni sono riprese dalla denuncia del 26 agosto 2026 (§ 37), che le ha verificate sul testo ufficiale. ↩
-
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 34812/2026, udienza del 18 giugno 2026, depositata il 29 settembre 2026, pp. 26, 28, 34 e 37; il testo e la traduzione inglese sono pubblicati su questo sito, con il commento «Il pubblico ministero: un personaggio in cerca di autore?» (7 ottobre 2026). ↩
-
OECD Working Group on Bribery, Italy: Phase 4 Two-Year Written Follow-Up Report, DAF/WGB(2024)36/FINAL, adottato il 10 ottobre 2024, § 1 («Italy has fully implemented 18 recommendations, partially implemented another 7 and not implemented 23») e § 53 («The Working Group invites Italy to report back in writing in October 2026» sulle raccomandazioni 4(b), 10(e), 12(b), 12(d) e 14(b)). ↩
-
Request for Article 5 review by Working Group on Bribery of the Republic of Italy, 9 giugno 2025, 47 pagine, §§ 12.f e 50 (sessanta «red flags»), §§ 58-61 (le richieste); Amended Complaint, 7 luglio 2025, § 1 («replaces the Complaint previously sent to the Chair»), § 12 (la risposta della Presidente: «any Article 5 Review of Italy must wait until there is a final disposition» del processo ai pubblici ministeri), quarantanove «red flags» (§§ 9, 15.f, 52). Entrambi i testi sono pubblicati sul Global Anticorruption Blog (post di Richard Messick del 18 giugno 2025, che data la prima richiesta al 5 giugno; il documento porta la data del 9 giugno). La lettera della Presidente non è pubblica: la sua risposta è nota soltanto attraverso le organizzazioni. ↩
-
HEDA Resource Centre, Corner House, Hawkmoth e Re:Common, dichiarazione del 23 giugno 2026 («We will now hold the Working Group to its undertaking»), pubblicata sul sito di HEDA il 30 giugno 2026. ↩
-
Denuncia DEN-OCSE-LSM-2026/09, 26 agosto 2026, §§ 3 e 36-38 per la tesi riportata al § 6; conferma di ricezione del Segretariato (W. Loo), 7 settembre 2026; Sintesi, 9 settembre 2026; lettera della Presidente del Working Group, 11 settembre 2026; nota di accompagnamento alle motivazioni della Cassazione, 9 ottobre 2026; lettera di The Corner House, HEDA e Hawkmoth alla Presidente, 16 ottobre 2026 («two independent complaints»). I documenti del denunciante sono pubblicati nella pagina del caso; la cronologia del carteggio è agli atti del denunciante. Registro. Verificato sui testi ufficiali: la Convenzione, i Commentari, la nota del 2008, il rapporto di Fase 2bis sul Regno Unito, le sentenze inglesi del 2008, la dichiarazione del 2019 sul Canada, il rapporto di follow-up sull’Italia del 2024, le due richieste delle organizzazioni del 2025, la sentenza della Cassazione. Le citazioni in italiano da fonti inglesi sono traduzioni di questo sito; l’originale è nelle note. Attribuito: le citazioni del rapporto di Fase 4 (2022) alla denuncia che le riporta; la risposta della Presidente del 2025 alle organizzazioni che la riferiscono. Non reperito, nei documenti pubblici del Working Group consultati al 19 ottobre 2026 (sito OCSE, archivio one.oecd.org), un pronunciamento del Gruppo sull’applicazione dell’articolo 5 ai procedimenti contro i pubblici ministeri di un caso di corruzione internazionale: la domanda del § 6 resta aperta. ↩
whitecollarcrimes
nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 27 ottobre 2026